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Sent.C. Cass. 14/05/1990, n. 4126

45674 45674
1. Consulente tecnico d'ufficio - Liquidazione del compenso - Opposizione - Procedimento ex art. 11 6° c., L. 1980 n. 319 - Valutazione del merito da parte del giudice dell'opposizione.
1. In caso di opposizione contro il decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, e con riguardo al procedimento speciale di cui all'art. 11, 6° c., L. 8 luglio 1980 n. 319 - che richiama il procedimento previsto dall'art. 29 L. 13 giugno 1942 n. 794, relativo alla liquidazione delle spese dei diritti e degli onorari a favore degli avvocati e dei procuratori - il giudice dell'opposizione non deve limitarsi a verificare la legittimità della liquidazione fatta dal giudice che ha nominato il consulente, disponendo egli del potere di effettuare una valutazione del merito, ai fini della quale può acquisire tutti gli elementi necessari, ai sensi dell'art. 29 cit. ultimo comma.


L. 13 giugno 1942 n. 794, art. 29[R=L79442,A=29]; L. 8 luglio 1990 n. 319, art. 11[R=L31990,A=11]

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