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Sent.C. Cass. 23/12/1994, n. 11132

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1. Appalti - Rovina dell'opera - Controllo del committente per mezzo del direttore dei lavori - Assunzione della responsabilità ex art. 1669 C.c. a carico del costruttore - Esclusione - Limite.
1. Il controllo esercitato dal committente (nella specie, una società cooperativa edilizia), anche mediante il direttore dei lavori, durante la costruzione dell'immobile e col successivo collaudo, quando non si risolva in una presenza così penetrante da rendere l'appaltatore un nudus minister (c.d. appalto a regìa), rientra nei normali poteri di verifica del committente e non attribuisce, quindi, allo stesso la veste di costruttore e la responsabilità extra contrattuale che l'art. 1669 C.c. pone a carico del costruttore in quanto tale.

1. Conf. Cass. 18 ottobre 1983 n. 6122[R=W18O836122]; ved. Cass. 31 marzo 1987 n. 3092 R. 1a. Ved. nota 1a. a Cass. 28 ottobre 1994 n. 8904.R
C.c. artt. 1662, 1665 e 1669

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