FAST FIND : NR38873

Deliberaz. G.R. Veneto 07/02/2018, n. 119

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. DCRV n. 30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti.
Scarica il pdf completo
4529799 6879115
Testo del documento


L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Con Delib.C.R. del 29 aprile 2015, n. 30 è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, che, al fine della elaborazione degli scenari futuri concernenti la produzione e la gestione dei rifiuti e della individuazione delle azioni necessarie, ha delineato il quadro regionale della gestione dei rifiuti urbani e speciali nel territorio veneto.

Tra gli adempimenti necessari, connessi con gli indirizzi operativi e gestionali delle azioni da intraprendere per migliorare le attività di gestione dei rifiuti, il Piano Regionale dei Rifiuti prevede, all'art. 17 Disposizioni in materia di miscelazione di rifiuti, che "La Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 187 del D.Lgs. n. 152/2006, emana nuovi indirizzi in materia di miscelazione tenuto conto dell'evoluzione normativa e degli adeguamenti tecnologici e gestionali relativi alle migliori tecniche riconosciute. Di tali indirizzi è data informazione alla competente commissione consiliare. "

Le operazioni di miscelazione sono oggetto di autorizzazione ai sensi dell'art. 208, del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto operazioni di preparazione prima del recupero o dello smaltimento, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. s), t), z) e relativi allegati B e C alla Parte IV.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4529799 6879116
Allegato A - Indirizzi tecnici in materia di miscelazione e gestione rifiuti


1. PREMESSA E CAMPO DI APPLICAZIONE

La governance dei rifiuti è complessa e articolata. La normativa, in continua evoluzione, è ispirata ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, prevedendo una serie di divieti e obblighi a carico dei produttori di rifiuti e dei soggetti che esercitano attività professionali attinenti alla loro gestione e investe, oltre gli organismi tecnici di supporto e controllo, tutti i livelli istituzionali.

In considerazione dei molteplici quesiti posti nelle sedi regionali e provinciali deputate al controllo preventivo delle attività di gestione rifiuti e della disomogeneità riscontrata nell'interpretazione e nell'applicazione delle previsioni normative, nonché delle difficoltà operative emerse, si rende necessario fornire alcuni indirizzi tecnici nell'ambito delle attività di gestione dei rifiuti in generale, oltre che delle più specifiche attività di miscelazione.

Come da più parti evidenziato, invero, le criticità più consistenti emerse nelle fasi di controllo riguardano, per le attività di miscelazione ma non solo, la caratterizzazione dei rifiuti e la cosiddetta "omologa", con particolare riferimento all'attribuzione delle caratteristiche di pericolosità, aspetti che implicano concetti di campionamento, lotto e di rappresentatività.

Il presente documento, pertanto, è integrato da un capitolo dedicato alle definizioni generali, valide nel più ampio contesto della gestione dei rifiuti, a presupposto dei principi generali e delle indicazioni tecniche dedicati alla miscelazione.

Per quanto concerne quest'ultima attività, come più volte ribadito dalla normativa europea e nazionale (ad esempio si vedano l'art. 10 comma 2 della Dir 2008/98/CE, l'art. 181 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e il Cap. 2.1.5 Blending and Mixing del WT Bref), i rifiuti, una volta prodotti, devono prioritariamente essere tenuti separati. La motivazione è una più facile individuazione di uno specifico trattamento per i flussi di rifiuti omogenei rispetto ai flussi misti. In altri casi, tuttavia, la presenza di un flusso misto di rifiuti non compromette l'efficacia del successivo trattamento e, anzi, potrebbe essere ad esso funzionale. Infatti, alcuni trattamenti richiedono una preventiva commistione dei rifiuti al fine di garantire l'omogeneità del flusso alimentato all'impianto e la costanza del processo. In questi casi, la "miscelazione" ha lo scopo di preparare una combinazione di rifiuti che garantisca le prestazioni del successivo processo di trattamento, mediante il bilanciamento della loro intrinseca variabilità.

Quando la miscelazione è fase preliminare di un processo di trattamento e avviene nel medesimo impianto, non deve essere autorizzata quale operazione a sé stante, in quanto l'autorizzazione dell'intero processo valuta già il trattamento congiunto di rifiuti diversi e ne disciplina le condizioni (tra cui i criteri di ammissibilità, la tracciabilità delle singole partite, ecc.). Infatti, l'autorizzazione è rilasciata in conformità a un'istruttoria tecnica che valuta i processi e le tecnologie di trattamento, le loro condizioni di esercizio, lo specifico elenco di rifiuti trattabili e le loro caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, compreso il profilo degli inquinanti. Pertanto i casi di "miscelazione" e trattamento nel medesimo impianto non sono oggetto del presente documento, diversamente dalla "miscelazione fuori sito", cioè quella eseguita in installazione diversa dall'impianto di trattamento finale. Questa miscelazione a sé stante richiede una specifica autorizzazione e il presente documento definisce i criteri e gli indirizzi sulla cui base valutare, in fase istruttoria, le richieste di miscelazione e ai quali devono attenersi i conseguenti provvedimenti di autorizzazione in materia di miscelazione fuori sito.

La miscelazione fuori sito deve sempre essere concepita e avvenire in funzione di una successiva ottimale operazione di gestione dei rifiuti, che privilegi il recupero sullo smaltimento, in condizioni consone dal punto di vista ambientale, senza causare maggiori impatti rispetto al trattamento separato dei rifiuti soggetti a miscelazione.

Coerentemente con le indicazioni riportate nel paragrafo 2.1.5 del Bref WT 2006 e nel paragrafo 2.1.4 del Bref WT Draft 2015, la miscelazione (qui definita fuori sito) è effettuata in base a necessità tecniche dell'impianto che effettua il recupero o lo smaltimento finale dei rifiuti, allo scopo di garantire una fornitura costante e omogenea e non è una tecnica per facilitare l'accettazione di un certo rifiuto.

Ne deriva che i criteri di miscelazione, le modalità di caratterizzazione dei rifiuti componenti la miscela e delle miscele stesse devono essere valutati, sulla base del destino finale (incenerimento, discarica, pretrattamento preliminare alla discarica, recupero, etc), considerando le pertinenti normative di settore e/o i criteri di ammissibilità per gli specifici impianti di destino finale.

La miscelazione non deve determinare situazioni in cui uno dei rifiuti che compone la miscela sia trattato o processato a un livello inferiore di quello disponibile in base alle migliori tecnologie. Si ritiene, quindi, che il livello di trattamento finale debba corrispondere a quanto previsto dalle migliori tecnologie disponibili in rapporto a ciascun singolo rifiuto che compone la miscela, tenendo conto dei contaminanti in esso contenuti.

La miscelazione deve, pertanto, svolgersi nell'ambito di un ciclo complessivo di gestione che comporti l'applicazione di operazioni corrette dal punto di vista ambientale.

In particolare, la miscelazione non deve portare alla dispersione indesiderata e diffusa di sostanze pericolose, avuto conto del tipo e concentrazione di sostanze rispetto al tipo di trattamento cui si intendono sottoporre i rifiuti, delle emissioni che si verificano e della qualità e destino dei rilasci di sostanze residue.N1

La miscelazione non può declassare i rifiuti attraverso la diluizione degli inquinanti in essi presenti (Art. 184 del D.Lgs. 152/2006).

Va da sé che quanto disciplinato dal presente provvedimento si applica agli impianti e installazioni oggetto di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 e 29-sexies.

I capitoli a seguire sono così composti:

Cap 2 "Quadro Normativo": sono richiamate le principali disposizioni di settore concernenti i principi generali della gestione rifiuti e le più specifiche previsioni normative sulla miscelazione dei rifiuti, che costituiscono il fondamento delle successive disposizioni.

Cap 3 "Definizioni e principi generali": illustra e precisa il contesto di alcune attività di gestione rifiuti, come la caratterizzazione, e definisce alcune operazioni, al fine di chiarirne le principali differenze.

Cap. 4 "Miscelazione di rifiuti": al primo paragrafo sono elencati i principi generali da cui discendono le successive disposizioni, in ordine ai contenuti delle istanze (par. 4.2) e alle modalità operative (par. 4.3); quest'ultimo paragrafo costituisce pertanto la sintesi di quanto precedentemente argomentato.


2. QUADRO NORMATIVO

Le operazioni di miscelazione dei rifiuti sono state oggetto di norma già con l'emanazione del D.Lgs. n. 22/97, dove all'art. 9 si prevedeva il divieto di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G (del D.Lgs. n. 22/97 e successivamente alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006) e di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. In deroga al divieto, la miscelazione dei rifiuti poteva essere autorizzata "al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento", "senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente". Il disposto del citato art. 9 è stato ribadito nella sua interezza nell'art. 187 del D.Lgs. n. 152/2006, fino alla sua sostanziale modifica, avvenuta con il D.Lgs. n. 205/2010, in recepimento della Direttiva 98/2008/UE.

Diversamente da quanto fino ad allora disposto, il nuovo art. 187, comma 1, vieta la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi caratteristiche di pericolosità (HP) differenti e di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, precisando che la miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. Analogamente alle precedenti disposizioni, il nuovo art. 187 preve

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Rifiuti

Rifiuti, non rifiuti e sottoprodotti: definizione, classificazione, normativa di riferimento

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Albo nazionale dei gestori ambientali
  • Rifiuti

Albo gestori ambientali, normativa, categorie, iscrizione, responsabile tecnico, modulistica

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Rifiuti
  • Tutela ambientale

Classificazione dei rifiuti in base all'origine e in base alla pericolosità

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Infrastrutture e opere pubbliche
  • Finanza pubblica
  • Provvidenze
  • Mezzogiorno e aree depresse
  • Edilizia scolastica
  • Rifiuti
  • Terremoto Centro Italia 2016
  • Calamità/Terremoti
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Edilizia e immobili
  • Strade, ferrovie, aeroporti e porti
  • Protezione civile

Il D.L. 91/2017 comma per comma

Analisi sintetica delle disposizioni rilevanti del settore tecnico contenute nel D.L. 20/06/2017, n. 91 (c.d. “DL Mezzogiorno” convertito con modificazioni dalla L. 03/08/2017, n. 123), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Rifiuti
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali

Disciplina delle terre e rocce da scavo: sintesi operativa dopo il D.P.R. 120/2017

DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA Definizione di “terre e rocce da scavo”; Categorie di terre e rocce da scavo; Materiali provenienti da demolizioni; Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte - SUOLO ESCAVATO ALLO STATO NATURALE UTILIZZATO IN SITU Riutilizzo in situ del suolo escavato naturale; Suolo naturale nel quale siano presenti “materiali di riporto”; Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo per opere sottoposte a VIA - CONDIZIONI PER QUALIFICARE LE TERRE E ROCCE DA SCAVO COME “SOTTOPRODOTTI” Condizioni comuni a tutti i cantieri; Terre e rocce da scavo nelle quali siano presenti “materiali di riporto”; Onere di attestazione del corretto avvenuto utilizzo; Cantieri con oltre 6.000 mc di scavo per opere soggette a VIA o AIA; Cantieri con meno di 6.000 mc di scavo per opere non soggette a VIA o AIA; Cantieri con oltre 6.000 mc di scavo per opere non soggette a VIA o AIA; Trasporto delle terre e rocce qualificate sottoprodotti - TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICABILI COME “RIFIUTI”; Condizioni al cui verificarsi le terre e rocce da scavo sono qualificate “rifiuti”; Deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti - TERRE E ROCCE DA SCAVO IN SITI CONTAMINATI Attività di scavo in siti oggetto di bonifica; Piano dettagliato e campionamento del suolo; Piano operativo; Utilizzo delle terre e rocce scavate nel sito; Presenza di “materiali di riporto” - ATTUAZIONE E LINEE GUIDA.
A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica