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Sent.C. Cass. 08/09/1994, n. 7697

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1. Appalti - Fornitura di manufatto diverso da quello di normale produzione - Appalto e non vendita di cosa futura - Configurabilità - Condizioni.
1. E' da qualificarsi contratto di appalto e non vendita di cosa futura il contratto con cui un imprenditore si obbliga a fornire ad altro soggetto manufatti che rientrano nella propria normale attività produttiva apportando ad essi modifiche, consistenti non in semplici accorgimenti tecnici marginali e secondari diretti ad adattare il prodotto alle specifiche esigenze dell'acquirente ma tali da dar luogo ad un prodotto diverso, nella sua essenza, da quello realizzato normalmente dal fornitore e richiedente altresì un cambiamento dei mezzi di produzione predisposti per la lavorazione in serie, vale a dire un'attività di progettazione ed assemblamento dei pezzi, compiuta dal personale dell'impresa con attrezzature idonee allo scopo, con rilevante incidenza del costo del lavoro ed assunzione da parte del fornitore medesimo della piena responsabilità del progetto e dell'esecuzione delle opere a lui affidate.

1. Ved. Cass. 28 giugno 1980 n. 4097[R=W28G804097], sul concetto di vendita di cosa futura. Ved. Cass. 25 giugno 1992 n. 5047;[R=W25G925047] 6 maggio 1988 n. 3357 [R=W6MA883357], 11 giugno 1983 n. 4020[R=W11G834020], 30 giugno 1982 n. 3944[R=W30G823944] e 29 marzo 1982 n. 1951 [R=W29M821951]sulla differenza fra appalto e vendita di cosa futura.
C.c. artt. 1470 sulla nozione di vendita e 1655

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