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Sent.C. Stato 20/03/1992, n. 237

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1. Ingegneri e architetti - Dipendenti Enti locali - Art. 241 T.U. 1934 n. 383 - Incompatibilità con libera professione. 2. Ingegneri e architetti - Dipendenti Enti locali - Iscrizione nell'albo professionale - Possibilità.
1. L'art. 241 T.U. 3 marzo 1934 n. 383 sancisce il principio dell'incompatibilità tra pubblico impiego e libera professione e quello dell'esclusività della prestazione a favore dell'Ente di appartenenza; pertanto, ogni diversa attività tecnica esercitata da un ingegnere o architetto dipendente, al di fuori dell'Ente, deve considerarsi vietata dalla legge. 2. L'iscrizione all'albo professionale può essere richiesta anche dagli ingegneri e architetti dipendenti di Comuni e Provincie, fermo restando che tale iscrizione non costituisce titolo per svolgere attività libero-professionale, che è loro preclusa ai sensi dell'art. 241 T.U. 3 marzo 1934 n. 383.


T.U. 3 marzo 1934 n. 383, art. 241

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