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Sent. C. Stato 15/07/1992, n. 682

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1. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore - Osservazioni di privati - Rigetto. 2. Edilizia ed urbanistica - Piano territoriale paesistico (Bellezze naturali) - Divieto di costruzione ex art. 5 L. 1939 n. 1497.
1. Le osservazioni presentate dai privati in sede di formazione del piano regolatore non costituiscono dei veri e propri rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi dati dai cittadini alla formazione dello strumento urbanistico; pertanto, il rigetto di tali osservazioni non richiede una specifica motivazione, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano. 2. L'art. 5 L. 29 giugno 1939 n. 1497 stabilisce che la facoltà concessa al Ministro di disporre il piano territoriale paesistico per certe località è preordinata al fine di «impedire che le aree di quelle località siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica», per cui tale disposizione comporta evidentemente la facoltà dell'amministrazione di stabilire a priori l'uso che può essere consentito per ciascuna zona, ed in conseguenza anche il divieto di costruzione, ove questa appaia pregiudizievole alla bellezza panoramica che si intende proteggere.

1. Ved.. fra le tante, Cass. IV 1° ottobre 1984 n. 713.[R=W1O84713]
L. 29 giugno 1939 n. 1497, art. 5R

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