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Sent. C. Cass. pen. 29/05/1992, n. 7978

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1. Edilizia ed urbanistica - Obblighi del costruttore - Cartello con estremi concessione ed autore dell'attività di costruzione - Esposizione in cantiere - Necessità - Condizioni e limiti - Art. 20, 1° c., L. 1985 n. 47 - E' norma penale in bianco.
1. L'art. 4, 41 c., L. 28 febbraio 1985 n. 47 prevede due obblighi a carico di coloro che costruiscono e cioè la tenuta in cantiere della concessione edilizia e l'esposizione di un cartello contenente gli estremi della concessione e degli autori dell'attività costruttiva; la violazione di tali obblighi è penalmente sanzionata a norma dell'art. 20 1° c., lett. a) L. n. 47 del 1985 cit. ma solo a condizione che gli stessi siano espressamente previsti dai regolamenti edilizi o dalla concessione. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte suprema di cassazione ha altresì evidenziato che l'art. 20, 1° c., lett. a) L. n. 47 del 1985 è una cosiddetta norma penale in bianco, in quanto mentre la sanzione è determinata, il precetto ha un carattere generico, stante il rinvio ad un dato esterno, ossia, concessione, regolamento edilizio, ecc.).


L. 28 febbraio 1985 n. 47R

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