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Sent.C. Cass. 29/07/1992, n. 9081

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1. Appalti - Gravi difetti - Per la mancata protezione delle infiltrazioni d'acqua da fondo contiguo - Configurabilità. 2. Appalti - Gravi difetti - Incidenti sulla stabilità dell'immobile - Obbligo dell'appaltatore o venditore di eliminarli - Facoltà dell'appaltante o compratore di sostituirsi ai primi per limitare i danni.
1. In tema di appalto, il difetto di costruzione di cui all'art. 1669 Cod. civ. è ravvisabile anche nella mancata protezione dell'opera (nella specie: fabbricato) dalle infiltrazioni d'acqua provenienti da un fondo contiguo, allorché il pericolo dell'avverarsi del fenomeno sia evidente ed esista nella normale tecnica costruttiva la possibilità di impedirlo. 2. Nel caso di gravi difetti di costruzione dell'immobile suscettibili di pregiudicarne la stabilità, le iniziative tecniche ed i lavori volti ad eliminare, ove sia possibile, la causa dei vizi inerenti all'immobile all'epoca della sua consegna o del suo acquisto, incombono sull'appaltatore o sul venditore mentre l'appaltante od il compratore hanno la facoltà e non l'obbligo di sostituirsi a loro, debitamente autorizzati, al fine di limitare i danni connessi ai riscontrati vizi; pertanto, ove la parte danneggiata non assuma iniziative in tale senso, ovvero lo faccia tardivamente, in tali comportamenti o scelte non può ravvisarsi il concorso di un fatto colposo del danneggiato suscettibile di limitare la responsabilità dell'autore del danno.

Ved. anche, su gravi difetti ex art. 1669, Cass. 8 agosto 1990 n. 8053 R, 18 febbraio 1991 n. 1686 R, 27 febbraio 1991 n. 2123 R 24 agosto 1991 n. 9082 R, 26 giugno 1992 n. 7924.R
C.c. art. 1669

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