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Sent. C. Cass. 13/02/1993, n. 1838

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1. Edilizia ed urbanistica - Zone sismiche Distanze - Art. 6 L. 1962 n. 1684 - Ambito di operatività - Edifici preesistenti - Applicazione delle norme del Codice civile
1. L'art. 6 L. 25 novembre 1962 n. 1684 (legge antisismica), in tema di intervalli tra edifici, riguarda le costruzioni nelle zone di nuova espansione urbanistica, non quelle nei centri abitati preesistenti, con la conseguenza che, rispetto a queste ultime, in assenza di una diversa normativa urbanistica, trovano applicazione le regole del Codice civile (inclusa quella dell'art. 879, 2° c.).

1. Ved. Cass. 6 maggio 1987 n. 4203[R=W6MA874203].
[C.c. artt. 873, 879 ; L. 25 novembre 1962 n. 1684, art. 6[R=L168462,A=6] ved. L. 2.2.1974 n. 64 R

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