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Sent. C. Cass. 27/04/1993, n. 4934

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1. Edilizia ed urbanistica - Parcheggi - Spazi relativi in nuove costruzioni - Art. 41 sexies L. 1942 n. 1150 - Effetti - Vincolo pubblicistico di destinazione - Configurabilità - Localizzazione o presunzione di comunione ex art. 1117 C.c. - Esclusione
1. L'art. 41 sexies L. 17 agosto 1942 n. 1150, introdotto dall'art. 18 L. 6 agosto 1967 n. 765 (cosiddetta legge ponte), prescrivendo che negli edifici di nuova costruzione siano riservati appositi spazi di parcheggio, pone un vincolo pubblicistico di destinazione, non suscettibile di deroga negli atti privati di disposizione degli spazi ridetti, ma non ne indica la localizzazione in una parte piuttosto che in un'altra del complesso condominiale, né crea per essi una presunzione di comunione inquadrabile nell'art. 1117 C. c., implicando soltanto il divieto per il proprietario di disporne in modo da sottrarlo a detta destinazione.

1. Ved. Cass. 26 giugno 1990 n. 6472 [R=W26G906472] e 29 maggio 1992 n. 6533 R, che si sono pronunciate in senso contrario (Le aree di parcheggio non rientrano necessariamente tra le parti comuni dell'edificio; e il loro godimento da parte del proprietario dell'unità abitativa non deve essere gratuito).
C.c. art. 1117 ; L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 sexies R; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 18 R

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