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Sent.C. Cass. 15/07/1996, n. 6393

43731 43731
1. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Ex art. 1664 Cod. civ. - Derogabilità nell'appalto a forfait - Trasformazione in contratto aleatorio od arricchimento senza causa del committente - Inconfigurabilità. 2. Appalti oo.pp. - Difetti o difetti gravi - Ex art. 1667 o 1669 Cod. civ. - Disciplina rispettivamente con natura contrattuale o extracontrattuale di ordine pubblico - Applicabilità analogica dell'art. 1667, ultimo comma, alla ipotesi ex art. 1669 - Esclusione (VIZ-RSP/C).
1. La deroga alla disciplina dell'art. 1664 Cod. civ. (onerosità o difficoltà dell'esecuzione) nel cosiddetto appalto a forfait non comporta alcuna alterazione della struttura o della funzione dell'appalto, nel senso di renderlo un contratto aleatorio, ma solo un ulteriore allargamento del rischio, senza che questo, pur così ulteriormente allargato, esorbiti dall'alea normale di questo tipo contrattuale; pertanto, il mancato adeguamento del prezzo convenuto per l'appalto al maggior costo non può integrare arricchimento senza causa a favore del committente, non concretandosi l'arricchimento in un accadimento estraneo alla volontà contrattuale ed al consenso prestato dalla parte impoverita. 2. In tema di appalto, le norme contenute negli artt. 1667 (garanzia dell'appaltatore per difformità e vizi dell'opera) e 1669 (responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili) Cod. civ. disciplinano fattispecie del tutto diverse tra loro: infatti, la prima ha natura contrattuale, mentre la seconda, pur presupponendo un rapporto contrattuale, si configura come responsabilità extracontrattuale di ordine pubblico, sancita dalla legge al fine di promuovere la stabilità e la solidità degli edifici e delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata e di tutelare, soprattutto, l'incolumità personale dei cittadini; da tale diversità consegue che la regola eccezionalmente sancita dall'art. 1667 ultimo comma (secondo cui il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità od i vizi siano stati denunziati entro i prescritti termini) non è applicabile in via analogica alla fattispecie di cui all'art. 1669, avendo efficacia, invece, per quest'ultima, la regola generale posta dall'art. 2934 Cod. civ., secondo la quale la prescrizione estingue il diritto ed il diritto prescritto è paralizzato dalla semplice eccezione di prescrizione sollevata dal debitore.

1. Ved. Cass. S.U. 6 giugno 1977 n. 2326 [R=W6G772326] su clausola per ulteriore compenso all'appaltatore. 2. Ved. Cass. 21 aprile 1994 n. 3794 R (Su vizi costruttivi) e 24 febbraio 1982 n. 1146.[R=W24F821146]
Cod. civ. art. 1664 Cod. civ. artt. 1667 e 1669

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