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Sent.C. Cass. 10/11/1997, n. 11048

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1. Appalti oo.pp. - Deroga alla competenza arbitrale - Consulta 1996 n. 152 - Ripristino art. 47 originario del Capitolato generale.
1. In tema di contratti e rapporti di pubblico appalto relativi alla realizzazione di opere pubbliche, l'obbligatoria devoluzione al giudizio arbitrale delle controversie insorte fra Amministrazione appaltante ed appaltatore, salva apposita clausola di esclusione inserita nel bando od invito di gara, oppure nel contratto in caso di trattativa privata, secondo la testuale previsione dell'art. 16 L. 10 dicembre 1981 n. 741 (che ha sostituito l'art. 47 del capitolato generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, il quale sanciva la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria per la soluzione delle predette controversie) è venuta meno a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del predetto art. 16 nella parte in cui non stabilisce che la competenza arbitrale possa esser derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti (sentenza 9 maggio 1996 n. 152 della Corte costituzionale) dovendosi ritenere ripristinato, in conseguenza dello ius superveniens costituito dalla detta declaratoria di incostituzionalità, immediatamente applicabile in sede di legittimità, il contenuto precettivo del menzionato art. 47, il quale pur in presenza del principio di normale devoluzione agli arbitri delle controversie in materia di lavori pubblici, fissato dal precedente art. 43 D.P.R. n. 1063 cit., stabilisce una preferenza per il rimedio giurisdizionale, attribuendo alle parti la facoltà di agire davanti al giudice ordinario anziché davanti agli arbitri, e consentendo al convenuto, nel caso di promozione del giudizio arbitrale, di chiedere entro il termine di trenta giorni dalla domanda di arbitrato la decisione della controversia da parte del giudice ordinario.

1. Ved. «L'art. 47 del Capitolato generale oo.pp. sulla deroga alla competenza arbitrale» . In dette note si osserva che il 1° comma dell'art. 47 del Capitolato generale oo.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 (che nel testo sostituito dall'art. 16 L. 10 dicembre 1981 n. 741, disponeva: «In deroga alle disposizioni degli artt. 43 segg., la competenza arbitrale può essere esclusa solo con apposita clausola inserita nel bando o invito di gara, oppure nel contratto in caso di trattativa privata».) è stato dichiarato incostituzionale dalla C. Cost. 9 maggio 1996 n. 152 perché non consente ad entrambe le parti la possibilità di chiedere la deroga alla competenza arbitrale e l'intervento del giudice ordinario. Esso pertanto può ritenersi formulato come segue: «In deroga alle disposizioni degli artt. 43 e seguenti, la parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale. La parte convenuta nel giudizio arbitrale ai sensi dell'articolo precedente, ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale».
Cap. gen. oo.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 artt. 43 e 47[R=DPR106362,A=43]; L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 16 [R=L74181,A=16]

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