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Sent.C. Cass. 14/08/1997, n. 7619

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1. Appalti - Difetti gravi dell'opera - Responsabilità extracontrattuale del costruttore venditore - Condizioni.
1. La responsabilità per gravi difetti di cui all'art. 1669 Cod. civ., sancita per ragioni e finalità di pubblico interesse, ha natura extracontrattuale; ne consegue che è tenuto a rispondere per tali difetti anche il costruttore-venditore, sia quando abbia provveduto con mezzi propri alla costruzione dell'edificio ovvero abbia progettato l'opera e diretto lavori, sia allorché abbia nominato un terzo (direttore dei lavori) o sorvegliato personalmente l'esecuzione delle opere impartendo precise e continue disposizioni all'appaltatore sui materiali da adoperare, sul modo di procedere e sulle tecniche operative per i singoli elementi edilizi.

1. Sulla responsabilità del costruttore-venditore ved. Cass. 15 maggio 1996 n. 4510 R (Denunzia contro il costruttore-venditore e durata decennale della sua responsabilità), 12 luglio 1994 n. 6537 R (Gravi difetti riguardanti solo alcuni appartamenti di un edificio in condominio), 7 giugno 1994 n. 5514 R (L'azione ex art. 1669 è proponibile contro l'appaltatore; non contro il venditore a meno che egli sia anche il costruttore), 21 maggio 1994 n. 5002 R; 14 dicembre 1993 n. 12304.[R=W14D9312305] Cod. civ. - Art. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili). 1. Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. 2. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia. Art. 1670 (Responsabilità dei subappaltatori). 1. L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento.
Cod. civ. art. 1669

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