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Sent.C. Cass. 05/08/1997, n. 7196

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1. Appalti oo.pp. - Sospensione lavori - Opzione per scioglimento del contratto senza indennità - Art. 30 Cap. gen. oo.pp. - Applicabilità solo per sospensione legittima.
1. In tema di appalti pubblici, l'opzione concessa all'appaltatore dall'art. 30 del Capitolato generale approvato col D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 di chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità, in caso di sospensione dei lavori, ed il conseguente diritto al risarcimento dei danni solo nel caso in cui l'amministrazione si sia opposta a tale richiesta di scioglimento, si riferiscono a sospensioni legittime dei lavori, in quanto «dovute a ragioni di pubblico interesse o necessità» (come espressamente previsto all'inizio dell'art. 30 cit. secondo comma) non già ad ipotesi di sospensione illegittima od a protrazione illegittima della sospensione (nella specie, verificatasi per fatto colposo imputabile all'Amministrazione).

1. Identica alla Cass. 7 marzo 1995 n. 2651 R. L'art. 30 del Cap. gen. oo.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 si occupa della sospensione dei lavori legittima (cioè per cause di forza maggiore, condizioni climatologiche, od altre simili circostanze speciali) e stabilisce, nel 2° comma, che qualora siffatta sospensione abbia una durata superiore ad 1/4 del tempo utile contrattuale e comunque superiore a 6 mesi, l'appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità ed ha diritto al risarcimento dei danni soltanto se l'Amministrazione si oppone allo scioglimento. Ma se la sospensione dei lavori è illegittima (e può esserlo ab origine manifestamente o non manifestamente; oppure può esserlo divenuta per il protrarsi di una sospensione originariamente legittima) l'impresa ha diritto ad un congruo termine suppletivo per l'ultimazione dell'opera appaltata od al risarcimento dei danni ed anche diritto alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'amministrazione (ved. Cass. 17 marzo 1982 n. 1728,[R=W17M821728] 6 aprile 1973 n. 958).[R=W6A73958]
Cap. gen. oo.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 30[R=DPR106362,A=30]

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