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Sent.C. Cass. 13/05/1997, n. 4181

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1. Appalti oo.pp. - Prezzo chiuso - Finalità diverse dalla revisione prezzi. 2. Appalti oo.pp. - Prezzo chiuso - Incompatibilità con la revisione prezzi - Aumento annuale del 5% - Include anche il primo anno. 3. Appalti oo.pp. - Prezzo chiuso - Trattativa privata - Prezzo chiuso - Aumento annuale del 5% - Decorrenza dalla stipula del contratto - Apertura anticipata del cantiere - Irrilevanza.
1. In tema di appalti di opere pubbliche, l'istituto generale della revisione dei prezzi e quello del cosiddetto prezzo chiuso, introdotto dall'art. 33, 4° c., L. 28 febbraio 1986 n. 41, rispondono a finalità ed esigenze diverse e distinte; mentre, infatti, la revisione prezzi tende a ristabilire il rapporto sinallagmatico tra la prestazione dell'appaltatore e la controprestazione dell'Amministrazione, adeguando il corrispettivo alle variazioni dei prezzi di mercato qualora questi ultimi superino la soglia prevista dall'alea contrattuale, il prezzo chiuso risponde al criterio di un'alea convenzionale forfettizzata che, mentre assicura all'Amministrazione certezza di bilanci, cristallizzando il corrispettivo dell'appalto in una cifra fissa e predeterminata, indennizza - anche se parzialmente - l'appaltatore nei riguardi della svalutazione monetaria intervenuta nel corso del rapporto contrattuale, e se non perviene all'adeguamento in termini reali del corrispettivo, evita - d'altra parte - i rischi relativi alla revisione dei prezzi (alea elevata al 10% congelamento del primo anno). 2. Alla luce della sua definizione normativa, quale contenuta nell'art. 33, 4° c., L. 28 febbraio 1986 n. 41, in tema di appalti di opere pubbliche, il prezzo chiuso deve intendersi come un meccanismo che, operando ex ante sulla base del duplice presupposto dell'importo netto dei lavori e della durata contrattualmente prevista per la loro esecuzione, viene a determinare un prezzo il quale, composto dal prezzo base d'asta aumentato tante volte del 5% per quanti sono gli anni contrattualmente previsti per l'esecuzione dei lavori, resta chiuso, e cioè fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, insensibile alle successive vicende del medesimo; ciò premesso, e tenuti anche presenti i termini di assoluta alternatività, oltre che di incompatibilità logica sussistenti fra esso e la revisione dei prezzi, desumibili dalla stessa lettera della legge (che esclude espressamente la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi quando si sia adottato il contratto a prezzo chiuso), deve ritenersi che la maggiorazione del 5%, in esso prevista vada applicata includendo, nel calcolo, l'intera durata contrattualmente prevista per l'esecuzione dei lavori, ivi compreso il primo anno, non risultando ravvisabile ragione alcuna per escludere quest'ultimo dal computo, non prevedendo l'art. 33 cit., 4° comma esclusione alcuna, e non essendo consentito derivare una tale esclusione dall'utilizzazione di una limitazione - quella contemplata nell'ancorché, ad altri fini, richiamato secondo comma del medesimo art. 33 - la quale risulta essere stata prevista, dalla norma medesima, solo per le ipotesi di revisione dei prezzi. 3. In tema di appalti di lavori per opere pubbliche, in caso di contratti stipulati con le modalità di una trattativa privata e contemplanti la formula del prezzo chiuso di cui all'art. 33, 4° c., L. 28 febbraio 1986 n. 41, va considerato, ai fini dell'applicazione della maggiorazione del 5% propria di una tale formula, che non si rinviene in essi (a differenza dei contratti stipulati all'esito di procedure di gara comportanti - in quanto tali - bandi, offerte ed aggiudicazioni), alcun atto anteriore, giuridicamente significativo, di determinazione delle clausole contrattuali, aventi riferimento alla fissazione del prezzo dell'appalto; da ciò consegue che, determinandosi l'incontro delle volontà per la determinazione del corrispettivo solo al momento della stipulazione del contratto, la decorrenza della maggiorazione del 5% (la quale va calcolata sul prezzo contrattuale) non possa essere anteriore alla data in cui si è venuta a creare, con la stipulazione del contratto, la stessa base di calcolo; da ciò consegue, altresì, che la circostanza per cui nel contratto si dia atto dell'apertura anticipata del cantiere, quand'anche in ottemperanza ad una ufficiale delibera del C.I.P.E., non possa avere alcun rilievo sul dies a quo per il calcolo della maggiorazione in questione, non rendendosi possibile e concepibile far retroagire la maggiorazione, rispetto al corrispettivo da maggiorare.

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