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Sent. CGAR. Sicilia 05/05/1997, n. 75

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1. Appalti oo.pp. - Trattativa privata - Applicabilità art. 9, 2° c., lett. e) D.L.vo 1991 n. 406 - Condizioni.
1. Ai sensi dell'art. 9, 2° c., lett. e) D.L.vo 19 dicembre 1991 n. 406, negli appalti di lavori pubblici è ammesso l'affidamento a trattativa privata senza pubblicazione preliminare di un bando di gara, per i nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'Impresa titolare di un primo appalto dalla medesima Amministrazione aggiudicatrice, purché tali lavori siano conformi ad un progetto di base oggetto di un primo appalto assegnato secondo le procedure dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto concorso.

1. Sulla facoltà della P.A. di procedere a trattativa privata senza la previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 9, 2° c., lett. b) D.L.vo 1991 n. 406, ved. C. Conti, Stato 22 novembre 1993 n. 153 R, e n. 152 R la quale conclude che la norma succitata si applica in casi del tutto anomali quali quello di prestazioni infungibili o rese in posizioni monopolistiche.

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