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Sent. C. Cass. 09/07/1997, n. 6223

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Ingegneri e architetti - Procedimento e provvedimento disciplinari - Sanzione secondo apprezzamento di merito dell'Ordine professionale - Incensurabilità in cassazione.

In tema di procedimento disciplinare a carico di professionista, la valutazione della gravità dell'addebito, sia sotto il profilo della sua incidenza negativa sul prestigio dell'Ordine professionale, sia al fine della scelta della sanzione da infliggere (inclusa la cancellazione dall'Albo) rientra fra gli apprezzamenti di merito affidati alla competenza istituzionale dell'organo professionale e si sottrae quindi a riesame in sede di ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione contro la decisione del Consiglio nazionale, essendo tale ricorso consentito solo in ordine alla correttezza ed alla congruità della motivazione, ben potendo a tal fine valutarsi in sede disciplinare, anche nel contesto delle altre risultanze, la sentenza che abbia determinato la pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444, comma 2, C.p.p., specie quando vi sia stata in sede penale ammissione dei fatti da parte del professionista. (Principio enunciato in tema di procedimento disciplinare a carico di un architetto).

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