Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ.P.G.R. Veneto 29/09/2009, n. 4
Circ.P.G.R. Veneto 29/09/2009, n. 4
Scarica il pdf completo | |
---|---|
[Premessa] |
|
PremesseIl Consiglio regionale del Veneto ha approvato, lo scorso 1 luglio, la legge regionale n. 14 del 2009, R avente ad oggetto “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16”, meglio nota come “piano casa”. Si tratta di un provvedimento che non ha la valenza e le caratteristiche di un “piano” - inteso come insieme di scelte territoriali, regole e risorse finanziarie - ma di una legge che si pone l’obiettivo prioritario di promuovere il rilancio dell’attività edilizia attraverso l’ampliamento degli edifici esistenti e il con |
|
Note di carattere generaleConsiderato che alcuni termini e concetti vengono utilizzati in molti articoli, appare opportuno forn |
|
Edificio esistenteL’espressione più rilevante è il concetto di edificio, fabbricato o corpo edilizio “esistente”. Gli interventi edilizi consentiti dalla Lr 14/2009, infatti, si estendono a tutti gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge, indipendentemente dalla loro de |
|
Prima casa di abitazioneLa norma intende favorire la c.d. “edilizia di necessità” (prima casa) richiamando |
|
Volume e superficie copertaUlteriori fondamentali concetti sono quello di “volume” e di “superficie coperta. Essi devono essere determinati sulla bas |
|
Zone agricolePer quanto concerne le zone agricole, va evidenziato che la legge vi fa riferimento esplicitamente solo all’art. 9, comma 6, nel determinare le modalità di calcolo dell’incremento consentito sulla prima casa di abi |
|
Articolato |
|
Articolo 1- “Finalità”1. La Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili. 2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di tutela a condizione che gli interven |
|
Articolo 2 - “Interventi edilizi” |
|
commi 1 e 2“1. Per le finalità di cui all’articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, è consentito l’ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso”. 2. L’ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l’armonia estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di un |
|
comma 33. Nei limiti dell’ampliamento di cui al comma 1 sono da computare l’eventuale recupero dei sottotetti esistenti al 31 marzo 2009 aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1, le |
|
comma 44. In caso di edifici composti da più unità immobiliari l’ampliamento può essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici, fermo restando il limite complessivo stabilito al comma 1. In ipotesi di case a schiera l’ampliamento è ammesso qualora veng |
|
comma 55. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di fonti di energia rinnovabile con u |
|
Art. 3 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente |
|
commi 1 e 21. La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989 e legittimati da titoli abilitativi che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza. 2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1 finalizzati al perseguimento degli attuali standard qualitativi architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione che prevedano aumenti fino al 40 per cento del volume esistente per gli edifici residenziali e fino al 40 per cento della supe |
|
commi 3 e 43. La percentuale del 40 per cento può essere elevata al 50 per cento nel caso in cui l’intervento di cui al comma 2 comporti una ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell’area di sedime nonché delle sagome degli edifici originari e sia oggetto di un piano attuativo ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 R “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni. |
|
Art. 4 - Interventi per favorire la riqualificazione degli insediamenti turistici e ricettivi1. Fermo restando quanto consentito dagli articoli 1, 2 e 3 è possibile ampliare fino al 20 per cento le attrezz |
|
comma 1Il comma riguarda gli insediamenti turistici e ricettivi definiti come “attrezzature all’aperto”. Va evidenziato che la norma propone tale dizione (“attrezzature all’aperto”) riferendosi a prec |
|
comma 2L’art. 4-bis del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 300, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, R “Legge finanziaria 2007”, art. 1, comma 253, prevede che le co |
|
Art. 5 - Interventi per favorire l’installazione di impianti solari e fotovoltaici1. Non concorrono a formare cubatura le pensiline e le tettoie realizzate su abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzate all’installazione di impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp. |
|
Art. 6 - Titolo abilitativo edilizio e procedimento1. Le disposizioni della presente legge di carattere straordinario prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici contrastanti con esse. 2. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono sottoposti a denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi degli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 R “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modifiche e integrazioni. 3. La DIA deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) attestazione del titolo di legi |
|
Art. 7 - Oneri e incentivi1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, il contributo di costruzione è ridotto del 60 per cento nell’ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo. |
|
Art. 8- Elenchi1. I comuni, a fini conoscitivi, provvedono ad istituire ed aggiornare l’elenco degli ampliamenti autorizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 |
|
Art. 9- Ambito di applicazione |
|
comma 11. Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non trovano applicazione per gli edifici: a) ricadenti all’interno dei centri storici ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 R “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765”; b) vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 R “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni; c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte de |
|
comma 22. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici, tranne nel caso di cui all’articolo 2, comma 2, in relazione all’ampliamento realizzato mediante l’utilizzo di un corpo edilizio contiguo già esistente. In ogni caso gli ampliamenti sono consentiti esclusivamente su aree che abb |
|
comma 33. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che riguardano la prima casa di abitazione si applicano, |
|
comma 44. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono subordinati all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ov |
|
comma 55. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, i comuni entro il termine del 30 ottobre 2009 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale, entro i successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta con il compito di convocare, entro e |
|
comma 66. L’istanza intesa ad ottenere il titolo abilitativo per gli ampliamenti di cui all’articolo 2 riguarda anche i fabbricati il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al comune entro il 31 marzo |
|
comma 77. Le istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono essere presentate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi interventi, ad esclusione di quelli sulla prima casa di abitazione, non possono iniziare pr |
|
comma 8 |
|
comma 99. È comunque ammesso l’aumento della superficie utile di pavimento all’interno del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente. |
|
Art. 10 - Ristrutturazione edilizia1. Nelle more dell’approvazione della nuova disciplina regionale sull’edilizia, ai fini delle procedure autorizzative relative alle ristrutturazioni edilizie ai sensi del Dpr n. 380/2001: a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr n. 380/2001, anche al fine di consentire l’utilizzo di nuove tecniche costruttive, possono essere realizzati con l’integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti, purché la nuova costruzione sia realizzata con il medesimo volume e all’interno della sagoma del fabbricato precedente; |
|
Art. 11 - Interventi a favore dei soggetti disabili1. La realizzazione degli interventi di cui alla presente legge funzionali alla fruibilità di edifici adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti invalidi dalla competente commissione, ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 R & |
|
Art. 12 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche”1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 R dopo le parole “n. 104/1992” sono aggiunte le parole “o riconosciuti con una invalidità civile superiore al 75 per cento ai sensi della legge 15 ottobre 1990 n. 295 “Modifiche ed integ |
Dalla redazione
- Edilizia e immobili
- Abusi e reati edilizi - Condono e sanatoria
La sanatoria degli abusi edilizi
- Redazione Legislazione Tecnica
- Studio Groenlandia
- Piano Casa
- Standards
- Edilizia e immobili
- Abusi e reati edilizi - Condono e sanatoria
- Edilizia privata e titoli abilitativi
Requisiti igienico-sanitari nelle costruzioni
- Studio Groenlandia
- Pubblica Amministrazione
- Procedimenti amministrativi
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Edilizia e immobili
La certificazione di agibilità degli edifici
- Redazione Legislazione Tecnica
- Studio Groenlandia
- Impiantistica
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Edilizia e immobili
- Impianti alimentati da fonti rinnovabili
Classificazione, regime e procedure per la realizzazione degli interventi edilizi
- Dino de Paolis
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
26/09/2024
- Voltura catastale 2.0 aperta anche ai notai da Italia Oggi
- Verifica debiti fiscali nel fascicolo virtuale Anac da Italia Oggi
- Controllo emissioni in base ai combustibili da Italia Oggi
- False compensazioni nel mirino da Italia Oggi
- Riparte l'Osservatorio sull'equo compenso da Italia Oggi
- Fondo nuove competenze: in arrivo l’avviso da 700 milioni entro inizio ottobre da Il Sole 24 Ore