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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 02/12/2016, n. 1665
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 26/06/2017, n. 844
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Testo del provvedimentoLA GIUNTA REGIONALE vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia); visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10); visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia); visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 (Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici); visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza energetica degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CE); vista la direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica in edilizia; visto il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, recante: “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.”; visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192); visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013); visto il decreto ministeriale 20 giugno 2014 (Proroga del termine per adeguare i modelli di libretto e i rapporti di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione); visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE s |
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Allegato - Disposizioni per l’applicazione del titolo III, capo II, della l.r. 13/2015, in relazione all’esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici1. Oggetto 1.1. In attuazione del titolo III, capo II, della l.r. 13/2015 (Legge europea regionale 2015), nonché dell’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), e dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), le presenti disposizioni: a. individuano, sulla base di criteri relativi alla tipologia di impianto, alla tipologia di combustibile e alla potenza, gli impianti termici posti al servizio di edifici situati nel territorio regionale cui si applicano gli adempimenti della presente deliberazione; b. disciplinano le attività di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici e le relative responsabilità; c. individuano i modelli di rapporto di controllo tecnico differenziati in base alla tipologia di impianto; d. definiscono i casi in cui è necessario redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico e le modalità per adempiere a tale obbligo; e. stabiliscono gli importi del contributo da richiedere in fase di redazione del rapporto di controllo tecnico di cui sopra, nonché in occasione delle eventuali ispezioni con addebito; f. disciplinano le caratteristiche costitutive e gestionali del sistema informativo relativo agli impianti termici; g. disciplinano le attività di accertamento documentale e di ispezione per il periodo di sperimentazione e i requisiti degli ispettori; h. disciplinano gli obblighi di comunicazione di dati energetici da parte dei soggetti competenti, come previsto all’articolo 27, comma 4 e all’articolo 43, comma 6 della l.r. 13/2015. 2. Definizioni 2.1. Ai fini dell’applicazione delle presenti disposizioni si adottano le seguenti definizioni: a. accertamento documentale: l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare, in via documentale o attraverso il sistema informativo del catasto degli impianti termici della Valle d’Aosta, la conformità alle norme vigenti in materia di efficienza energetica e il rispetto delle prescrizioni e gli obblighi stabiliti; b. catasto energetico regionale (CER): banca dati del sistema energetico regionale, prevista dall’articolo 27, comma 5, lettera a) della l.r. 13/2015, nella quale confluiscono anche i dati relativi agli attestati di prestazione energetica e i dati relativi ai controlli degli impianti termici, nonché i dati necessari alla valutazione dei consumi energetici reali. c. catasto impianti termici della Valle d’Aosta (CIT-VDA): sistema informativo, nell’ambito del CER, in cui confluiscono e vengono aggiornati i dati relativi agli impianti termici presenti sul territorio regionale; d. categoria di edificio: classificazione effettuata in base alla destinazione d’uso individuata all’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; e. Centro di osservazione e attività sull’energia (COA energia): struttura di Finaosta S.p.A. incaricata, ai sensi dell’articolo 28 della l.r. 13/2015, di svolgere funzioni di natura tecnica ed amministrativa di supporto alla Regione per il conseguimento delle finalità della legge medesima; f. codice identificativo dell’impianto termico (codice catasto): codice numerico che individua in modo univoco un impianto termico e che viene riportato su tutta la documentazione inerente all’impianto; g. contratto servizio energia: contratto che disciplina l’erogazione di beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia, nell’osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui all’allegato II al d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115; h. impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo; sono compresi tra gli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento e apparecchi fissi quali stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante, indipendentemente dalla potenza; non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate; i. impianto termico centralizzato: impianto termico asservito ad almeno due unità immobiliari; j. impianto termico disattivato: un impianto termico privo di parti essenziali (es: generatore di calore, collegamento alla rete di distribuzione dell’energia, contatore del combustibile, serbatoio, impianto di distribuzione/emissione) senza le quali l’impianto non può funzionare o comunque privo di approvvigionamento; la disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l’utilizzo dell’impianto o garantire che sia stata disattivata la fornitura di combustibile al generatore di calore; k. impianto termico individuale: impianto termico al servizio esclusivo di una singola unità immobiliare; l. occupante: chiunque ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti termici, pur non essendone proprietario; m. responsabile dell’impianto termico: il proprietario dell’impianto stesso o l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori o, in caso di mancata nomina, al legale rappresentante; nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici autonomi, l’occupante dell’unità immobiliare subentra alla figura del proprietario, per la durata dell’occupazione, negli obblighi e nelle responsabilità connesse all’esercizio, alla manutenzione ordinaria dell’impianto termico ed ai controlli periodici previsti; n. sottosistema di generazione: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permettono di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all’aria dell’ambiente interno climatizzato o all’acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità: a) prodotto dalla combustione; b) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l’energia solare, ecc.); c) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura; d) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore; o. struttura competente: Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell’Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro; p. terzo responsabile: l’impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e avente capacità tecnica, economica ed organizzativa adeguata al numero, alla potenza ed alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici. 3. Ambito di applicazione 3.1. Sono soggetti all’osservanza delle presenti disposizioni gli impianti termici, come definiti al punto 2.1, lettera h., posti al servizio di edifici, sia pubblici che privati, situati sul territorio regionale. 3.2. Sono esclusi dall’applicazione delle presenti disposizioni gli impianti inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali. 3.3. Gli impianti disattivati o mai attivati e quindi posti nella condizione di non poter funzionare, come definiti al punto 2.1, lettera j., nonché i singoli generatori che vengono disattivati, sono esentati dal rispetto delle presenti disposizioni, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli stessi, fermo restando gli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo. 3.4. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al punto 9: a) i generatori alimentati da biomassa, fino alla definizione di specifiche norme UNI di riferimento; b) i generatori di calore per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria di potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 10 kW; c) gli apparecchi per la climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 12 kW; d) gli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 4. Valori massimi della temperatura ambiente 4.1. Durante il funzionamento dell’impianto termico di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare: a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici. 4.2. Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici. 4.3. Il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i limiti fissati ai punti 4.1 e 4.2 è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia. 4.4. Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei punti 4.1 e 4.2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. 4.5. Per gli edifici adibiti a piscine, saune ed assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le Amministrazio |
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