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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ.Dip.R. Liguria 06/03/2009, n. 1
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TESTO DEL DOCUMENTOCon la presente circolare si forniscono indicazioni operative in merito alla corretta applicazione della disciplina introdotta dalla L.R. 16/2008 R e s.m. in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, alla luce delle modifiche da ultimo apportate al riguardo dalla L.R. n. 45/2008. R Con la recente L.R. n. 45/2008 il legislatore regionale, al fine di assicurare la piena corrispondenza delle disposizioni regionali all’obiettivo di incentivare, il più possibile, l’installazione di detti impianti, ha provveduto ad introdurre alcune modifiche agli artt. 21, 23 e 29 della L.R. n. 16/2008 relativamente alle procedure per la relativa realizzazione, in adeguamento alle soglie ed ai parametri attualmente previsti dalla disciplina statale in materia contenuta nell’articolo 12 del D.lgs. n. 387/2003, R come modificato dall’art. 2, comma 158, della L. n. 244/2007 e nell’articolo 11, comma 3 del D.lgs. n. 115/2008. R In particolare tale legge regionale ha fatto venire meno il regime transitorio in precedenza previsto all’art. 23, comma 1, lettera h) della L.R. n. 16/2008, risultando pertanto attualmente soggetti a rilascio di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 29 soltanto gli impianti non rientranti nel campo di applicazione della Comunicazione di avvio dell’attività o della DIA obbligatoria di cui agli artt. 21 e 23 della medesima legge regionale, come da ultimo modificati. In altri termini, nei casi indicati dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 23 della L.R. n. 16/2008, come da ultimo modificato, trova immediata applicazione la procedura di DIA obbligatoria, non risultando più la relativa operatività subordinata all’emanazione del regolamento regionale di cui alla L.R. n. 22/2007, come in precedenza previsto. Più specificamente, a seguito delle richiamate modifiche, risulta demandata alla Giunta Regionale solo la facoltà di emanare linee guida ed indirizzi per la realizzazione degli impianti in questione, la cui mancata emanazione non preclude peraltro l’immediata applicazione della DIA obbligatoria. In relazione agli impianti soggetti a DIA obbligatoria, nel caso di interventi in zone vincolate sotto il profilo paesistico ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 R e s.m., l’ente competente al rilascio della relativa autorizzazione deve essere individuato in base alle regole ordinarie desumibili dalla L.R. n. 20/1991e s.m. nonché dalla L.R. n. 21/2006 e dalla L.R. n. 22/2008. Si ricorda inoltre che, ove gli impianti di energia alternativa sopramenzionati risultino assoggettati alla procedura di VIA o di verifica-screening in base agli elenchi allegati alla legge regionale n. 38/1998, la DIA obbligatoria può essere presentata al Comune soltanto a seguito della preventiva acquisizione della pronuncia favorevole di VIA o verifica |
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