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L. R. Calabria 29/12/2008, n. 42

Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.
Con le modifiche introdotte dalla L.R. del 29/12/2010 n.34
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[Premessa]



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Art. 1 (Ambiti di applicazione)

1. La presente legge disciplina le modalità di rilascio dei titoli autorizzativi all’in

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Art. 2 (Individuazione delle soglie di potenza autorizzabile)

1. Nelle more dell’aggiornamento del Piano energetico ambientale regionale (PEAR) e della ripartizione nazionale tra le regioni delle produzioni di energia da fonti rinnovabili sono individuati i seguenti limiti da raggiungere entro il 2009, su scala region

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Art. 3 (Individuazione delle riserve strategiche regionali - Costituzione SERC)

1. Entro i limiti di potenza autorizzabile di cui al precedente articolo è costituita, per ciascuna fonte, una riserva strategica sino al 20% a favore di azioni volte a garantire lo sviluppo del tessuto industriale regionale, individuato quale inte

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Art. 4 (Procedimento autorizzativo)

1. Al fine di determinare un quadro unitario dei processi autorizzativi relativi agli impianti da fonte rinnovabile da realizzarsi sul territorio regionale è approvato, con valore di legge, il relativo allegato tecnico "Procedure ed indirizzi per l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti da fonti rinnovabili, interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio in applicazione del Decreto Legi

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Art. 5 (Disposizioni finali)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, non producono effetto tutte le disposizioni anche amministrative in contrasto con la stessa.

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Art. 6 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollet

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ALLEGATO SUB 1

“Procedure ed indirizzi per l'installazione e l’esercizio di nuovi impianti da fonti rinn

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Premessa

La direttiva 2001/77/CE è stata recepita dallo Stato Italiano con il Decreto Legislativo n. 387 del 29 Dicembre 2003, relativo alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2004 - Supplemento Ordinano n. 17 .

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1. Obiettivi

La presente direttiva per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili, si

propone di:

a) agevolare il perseguimento degli obietti

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2. Ambito di applicazione

2.1. In coerenza con quanto stabilito dall’ art. 12 del D.Leg.vo 387/2003 e fatto salvo quanto contenuto ai successivi punti 2.3 e 2.4, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, con le modalità riportate nel seguente dispositivo:

- gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all’art. 2 comma 1, lettere b) e c), del D.Leg.vo 387/2003 e le relative opere connesse, ovverosia quegli impianti di collegamento alla rete elettrica di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione, indispensabili all’esercizio degli impianti;

- le centrali ibride come definite dall’art. 8 comma 2 del D.Leg.vo 387/2003 e le relative opere connesse, ovverosia quegli impianti di collegamento alla rete elettrica di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione, indispensabili all’esercizio degli impianti;

- con capacità di generazione superiore a quella contenuta nella Tabella A di cui all’art. 2 comma 161 della legge 244 del 24.12.2007 R (legge finanziaria 2008) appresso riportata:


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3. Requisiti

3.1. I proponenti l’installazione di impianti da fonti rinnovabili soggetti ad autorizzazione unica, oltre ai requisiti soggettivi previsti per le società industriali e commerciali dalla legislazione vigente,

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4. Domanda di autorizzazione unica (procedure)

4.1. La domanda per la costruzione ed esercizio di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile o quella relativa agli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché per le opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, deve essere presentata esclusivamente al Settore Politiche Energetiche del Dipartimento Attività Produttive, responsabile del procedimento unificato.

4.2. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

a) documentazione attestante i requisiti di cui al punto 3;

b) documentazione attestante la capacità economica e finanziaria del richiedente. Tale capacità può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

a. idonee dichiarazioni bancarie;

b. bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa;

c. dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi.

c) progetto definitivo dell’impianto redatto a norma del D.Leg.vo 163/2006 R (nr. 2 copie cartacee e nr. 1 copia su supporto informatico, quest’ultimo comprensivo di file riportante la posizione spaziale delle parti d’impianto, in formato compatibile per il corretto inserimento del progetto in ambiente GIS) comprensivo di cronoprogramma;

d) documentazione tecnica del gestore della rete che attesti l’assegnazione del punto di connessione dell’impianto alla rete elettrica e le relative modalità di allaccio, completa della relativa accettazione da parte del proponente (Soluzione Tecnica Minima Generale accettata dal proponente);

e) documentazione prescritta per l’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli elettrodo

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5. Determinazione della disponibilità di potenza

5.1. Per ciascuna fonte rinnovabile, il Settore Politiche Energetiche provvede, a scadenza semestrale (giugno, dicembre), ad individuare la disponibilità di poten

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6. Verifica ed istruttoria preliminare delle domande

6.1. Il Dipartimento Attività Produttive - Settore Politiche Energetiche, verifica l’esattezza e la completezza della documentazione indicata al precedente punto 4, e nel caso, potrà richiedere, per una sola volta, integrazioni documentali. In caso di domanda incompleta non si procederà alla assegnazione della potenza sino al suo perfezionamento.

6.2. La mancata produzione delle integrazioni entro il termine massimo di giorni 15 dalla richiesta del Settore Politiche Energetiche, comporta l’improcedibilità della domanda ed il relativo rigetto;

6.3. Ultimate con esito positivo le verifiche di cui sopra il Settore Politiche Energetiche provvede ad assegnare, seguendo l’ordine di protocollo di perfezionamento della domanda, i valori di potenza attribuibili a ciascuna richiesta di autorizzazione unica

6 4. Qualora la richiesta presentata superi la disponibilità di potenza autorizzabile il Settore Politiche Energetiche del Dipartimento Attività Produttive provvede d’ufficio alla riduzione del valore di potenza della nuova richiesta di autorizzazione, dandone espressa comunicazione a mezzo fax al soggetto interessato per la relativa accettazione. La mancata accettazione da parte del richiedent

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7. Procedura di verifica (screening) e VIA, procedura AIA

7.1 A completamento della procedura di verifica preliminare prevista al punto 6, il Responsabile del Procedimento comunica al proponente ed al Dipartimento Ambien

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8. Conferenza di servizi.

8.1 Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche Energetiche o suo delegato. Il Dipartimento Attività Produttive – Settore Politich

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9. Contenuto della Convenzione - Impegni del proponente

9.1 In caso di provvedimento finale della Conferenza di Servizi positivo, entro il termine stabilito di giorni 30 dalla data di chiusura della conferenza stessa, il dirigente del Settore Politiche Energetiche del Dipartimento Attività Produttive stipula specifica convenzione con il proponente nella quale sono definite le modalità di realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, la potenza autorizzata e la produzione annua netta stimata di energia prodotta ed immessa in rete, dandone opportuna comunicazione a tutti gli Enti interessati ed alla Provincia competente per territorio, per gli ulteriori eventuali adempimenti di competenza di ciascuno.

9.2 Il proponente si obbliga a sottoscrivere con il Comune o i Comuni interessati dall’intervento, una Convenzione attraverso la quale sono regolati i rapporti tra le parti, sino alla definitiva dismissione dell’impianto.

9.3 Il proponente si obbliga a comunicare alla Regione Calabria eventuali trasferimenti del titolo autorizzativo, cambi di gestione e/o cessioni di azienda ed ogni altra variazione di titolarità, per il preventivo assenso dell’Amministrazione Regionale. Il decreto di voltura del titolo autorizzativo è emanato previa ricognizione del possesso dei requisiti di cui al punto 3 e della dimostrazione della validità delle fideiussioni previste al punto 4. In tal caso il soggetto subentrante assume i medesimi obblighi previsti nelle convenzioni già stipulate.

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10. Rilascio dell’Autorizzazione

10.1 L’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio, contenente le eventuali prescrizioni alle quali il proponente dovrà attenersi, è emessa nelle forme di legge dovute dal Dirigente del Settore Politiche Energetiche del Dipartimento Attività Produttive e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla conferenza di servizi.

10.2 L’autorizzazione alla costruzione può avere durata massima di 3 anni, prorogabile per una sola volta con le modalità di cui al successivo punto 11

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11 Proroghe

11.1 L’eventuale proroga dell’autorizzazione concessa può essere autorizzata dal d

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12. Controllo ed informazione al pubblico

12.1 La Regione, attraverso i settori competenti dei Dipartimenti Attività Produttive ed Ambie

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13 Disposizioni generali

13.1 Tutte le spese amministrative relative alle procedure fino alla conclusione dell’iter auto

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14. Fase transitoria

14.1 La presente procedura si applica anche a tutti i progetti di impianti da fonti rinnovabili presentati al Settore Politiche Energetiche per i quali la relativa procedura non risulti ancora conclusa.

14.2 Il Settore Politiche Energetiche del Dipartimento Attività Produttive, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente procedura, procederà alla richiesta di integrazione documentale delle do

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Appendice


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(i) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Non possono presentare richiesta di autorizzazione unica i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codi

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