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D. Ass.R. Sicilia 21/11/1992

Disposizioni per la disciplina dell'approvvigionamento ed utilizzo delle acque da destinare al consumo umano e per l'utilizzo igienico-sanitario delle acque reflue e dei fanghi di depurazione.
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[Premessa]

L'assessore per la sanità


Visto lo Statuto della Regione;

visto il testo unico delle leggi sanitarie;

vista la legge n. 833/78 ed, in particolare, l'art. 32;

visto il D.P.R. n. 515/82;

visto il D.P.R. n. 256/88;

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Art. 1

Per il raggiungimento degli scopi indicati in premessa, nei cinque allegati, che fanno parte integrante del presente decre

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Art. 2

Ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 236/88, viene fatto divieto di utilizzo per il consumo umano di acque che non abbiano

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Art. 3

Le deroghe ai requisiti di qualità delle acque già destinate al consumo umano, disposte da questo Assessorato regionale ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.P.R. n. 236/88, nel rispetto delle prescrizioni degli artt. 1 e 2 del decreto legge 20 maggio 1992, n. 291, sono prorogate relativamente ai parametri nitrati e fluoro, fino al 20 gennaio 1994.

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Art. 4

Per le motivazioni di cui in premessa, l'autorizzazione sanitaria rilasciata da questo Assessorato per il riutilizzo delle

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Art. 5

Il presente decreto viene inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

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Allegato I

Lettera A

I seguenti allegati, parte integrante del presente decreto, mirano a garantire uniformi procedure autorizzative in tutto il territorio regionale, al fine di assicurare un più efficace controllo sulle acque destinate o da destinare al consumo umano ed intendono offrire agli operatori pubblici e privati uno strumento di rapida consultazione sulla normativa vigente e sugli adempimenti amministrativi previsti.

In particolare, si intende garantire l'igienicità dell'alimento acqua, sia che sia consumato tal quale, che congiunto ad altri alimenti, attraverso il rispetto delle procedure autorizzative e di controllo, individuate dalla normativa in materia. Tutto ciò a tutela della salute pubblica ed a difesa del patrimonio idrico regionale.

Infine si fa riferimento alle disposizioni normative e agli adempimenti amministrativi in materia di riutilizzo di acque reflue e di fanghi di depurazione in agricoltura, con particolare attenzione ai connessi aspetti igienico-sanitari.


Lettera B

Preliminarmente si precisa che la normativa in materia di acque potabili trova i suoi punti di riferimento nel D.P.R. n. 236/88 al quale si collegano i decreti del Ministro della sanità de

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Allegato II

Lettera A

Procedure autorizzative per le acque sorgive o di falda destinate al consumo umano.

D.P.R. n. 236/88

I meccanismi autorizzativi previsti dalla vigente normativa per la destinazione ad uso potabile di un'acqua si differenziano a secondo del tipo di acqua.

La distinzione si fonda in particolare tra acque superficiali ed acque che non sono tali.

Nel caso si tratti di acque sorgive o di falda, quindi non superficiali, la regolamentazione dovrà essere desunta dal D.P.R. n. 236/88.

Perché un'acqua non superficiale possa essere destinata ad uso potabile occorrerà preliminarmente richiedere il rilascio dell'autorizzazione al consumo umano N2.

La richiesta va inoltrata all'Assessorato regionale della sanità, gruppo 2° I.R.S., allegando alla domanda la seguente documentazione:

a) planimetria 1:2.000 del territorio con la precisa ubicazione della fonte idrica e con la individuazione della zona di tutela assoluta prevista dagli articoli 4 e 5, D.P.R. n. 236/88, relativamente alle opere di presa ed a costruzioni di servizio.

La zona di tutela assoluta dovrà essere dotata di idonee strutture di recinzione di canalizzazione delle acque meteoriche ed avere ove possibile una estensione di raggio non inferiore a 10 metri (art. 6 D.P.R. n. 236/88). La salvaguardia della fonte idrica dovrà inoltre essere assicurata dalla previsione di una zona di rispetto avente una estensione non inferiore a 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione. Tale estensione è riducibile od estensibile in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.

Una particolare attenzione deve essere prestata all'allegato I, punto 2, del decreto del Ministro della sanità 26 marzo 1991 che indica alcune delle prescrizioni tecniche da osservare nella attuazione delle opere di protezione relative agli impianti di attingimento.

Indicazioni tecniche devono, altresì, desumersi dall'allegato 3 della delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.

La documentazione relativa alla zona di rispetto della fonte idrica dovrà contenere allegata l'ordinanza sindacale di divieto delle attività o destinazioni indicate nei punti 2 e 3 dell'art. 6 D.P.R. n. 236/88;

b) analisi chimico-fisico-batteriologiche complete, effettuate dai laboratori interni dell'ente gestore o da un ente pubblico, relative ai parametri indicati nell'allegato I al D.P.R. n. 236/88, secondo le metodologie e le frequenze nello stesso decreto precisati.

Tali analisi potranno essere comparate con quelle che a richiesta dell'Assessorato regionale della sanità sara

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Allegato III

Lettera A

Il regime dei controlli sulle acque destinate o da destinare al consumo umano.

Il meccanismo dei controlli sulle acque autorizzate va desunto dal decreto del Ministro della sanità del 26 marzo 1991, attuativo del D.P.R. n. 236/88, che, in ogni caso, rimane un costante punto di riferimento.

L'art. 10 del D.P.R. n. 236/88 rimanda espressamente ai suoi allegati II e II N1 per la determinazione dei modelli e per le frequenze minime di campionamento.

Nei menzionati allegati sono precisati i metodi analitici da adottare per il controllo qualitativo delle acque destinate al consumo umano nei punti significativi della rete.

I requisiti di qualità delle acque sono fissati nell'allegato I dello stesso decreto.

In tema di controlli di qualità ed in particolare sulle modalità di prelievo, conservazione e trasporto dei campioni, tipi di controlli ed indagini analitiche e procedure operative in genere, bisognerà fare costante riferimento agli allegati III e IV del decreto del Ministro della sanità 26 marzo 1991.

L'ambito di operatività dei controlli è delimitato dall'art. 11 del D.P.R. n. 236/88, che al fine di verificare la buona qualità delle acque stabilisce controlli periodici da effettuare:

a) alla sorgente, ai pozzi ed al punto di presa delle acque;

b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione;

c) alla rete di distribuzione.

Questo sistema di controlli ha come soggetti attivi gli stessi gestori degli impianti (controlli interni) ed in posizione differenziata le U.S.L. ed i presidi multizonali di prevenzione (controlli esterni) N1.

Tutto il sistema dei controlli tende a garantire che l'acqua distribuita venga efficacemente protetta alla fonte e correttamente trattata e controllata nella delicata fase della distribuzione.


Lettera B

Tali controlli sono effettuati, sempre secondo le prescrizioni del D.P.R. n. 236/88 e del decreto del Ministro della sanità 26 marzo 1991, dai laboratori gestionali interni che dovranno essere costituiti ai sensi dell'art. 13 del citato decreto presidenziale, dai soggetti gestori degli impianti di acquedotto.

Questi controlli perseguono le finalità indicate nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 26 marzo 1991.

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