FAST FIND : NR19139

Regolam.R. Umbria 24/11/2006, n. 12

Disciplina per la formazione dell’elenco regionale di esperti in beni ambientali ed architettonici. Art. 12, comma 1, lett. c) della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia).
Scarica il pdf completo
36298 531722
[Premessa]



IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
36298 531723
Art. 1 - (Finalità)

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti e le modalità ai fini della formazione dell&

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
36298 531724
Art. 2 - (Definizione dell’elenco)

1. L’elenco regionale di esperti in beni ambientali ed architettonici è costituito dalle

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
36298 531725
Art. 3 - (Requisiti per l’iscrizione nell’elenco)

1. All’elenco regionale di cui al presente regolamento, di seguito denominato elenco regionale, possono essere iscritti laureati nelle discipline indicate all’articolo 4 a condizione che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
36298 531726
Art. 4 - (Classi di laurea ammissibili)

1. Possono essere iscritti all’elenco regionale sezione A esperti in beni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a):

a) i soggetti in possesso della laurea conseguita nelle seguenti discipline di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000 (determinazione delle classi di lauree universitarie):

1) classe 4 - scienze dell’architettura e dell’ingegneria civile;

2) classe 7 - urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;

3) classe 8 - ingegneria civile e ambientale;

4) classe 20 - scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
36298 531727
Art. 5 - (Domanda di iscrizione)

1. Per essere iscritti in una delle due sezioni di cui all’articolo 2 o in entrambe, gli interessati devono presentare alla Regione Umbria, Direzione ambiente, territorio ed infrastrutture, i seguenti documenti:

a) domanda di iscrizione nella quale il richiedente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
36298 531728
Art. 6 - (Commissione esaminatrice)

1. L’iscrizione nell’elenco regionale è disposta sulla base delle proposte formula

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
36298 531729
Art. 7 - (Procedimento)

1. L’istruttoria preliminare delle richieste di iscrizione è svolta dal Servizio regionale che cura l’attività di segreteria della Commissione di cui all’articolo 6.

2. La Commissione di cui all’articolo 6, per la formazione e l’aggiornamento dell’elenco regionale si riunisce con cadenza semestrale per l’esame delle domande di iscrizione pervenute nel semestre precedente.

3. I lavori della Commissione esaminatrice si chiudono ogni volta entro il termine di sessanta giorni dalla prima seduta della Commiss

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
36298 531730
Art. 8 - (Requisiti professionali)

1. Nell’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco regionale, la Commissione esaminatrice procede sulla base dei seguenti requisiti professionali:

a) per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni la valutazione è effettuata considerando l’attività effettivamente svolta dal richiedente all’interno dell’Amministrazione e l’attinenza della medesima con le materie riconducibili alle competenze della commissione comunale per la qualità architettonica e

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
36298 531731
Art. 9 - (Crediti formativi degli iscritti nell’elenco regionale)

1. La partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione professionale, organizzati dalla pubblica

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
36298 531732
Art. 10 - (Compiti dei Comuni)

1. I Comuni, in applicazione dell’articolo 4, comma 4, lettera b), della L.R. 1/2004, scelgono due esperti ciascuno in una delle sezioni di cui all’elenco regionale previste all’articolo 2.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
36298 531733
Art. 11 - (Norme transitorie)

1. Gli iscritti nell’elenco di cui alla legge regionale 11 agosto 1983, n. 34, al fine di costituire le due sezioni previste dall’articolo 2, possono presentare apposita domanda, redatta secondo le modalità di cui all’articolo 5.

2. La Regione provvede a comunicare tempestivamente ai componenti dell’elenco di cui al comma

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia privata e titoli abilitativi
  • Edilizia e immobili
  • Titoli abilitativi

La modulistica unica per l'edilizia e le attività produttive

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Impiantistica
  • Edilizia e immobili
  • Impianti alimentati da fonti rinnovabili
  • Edilizia privata e titoli abilitativi

Classificazione, regime e procedure per la realizzazione degli interventi edilizi

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Edilizia privata e titoli abilitativi
  • Edilizia e immobili

Efficacia temporale, decadenza e proroga del permesso di costruire

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino