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D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 15/02/2017

Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade.
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[Premessa]

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE


Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Vista la rettifica della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

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Art. 1. - Criteri per i trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade

1. Negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o l

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Art. 2. - Entrata in vigore

I criteri ambientali minimi di cui all'art. 1 sono aggiornati periodicamente, alla luce dell'evoluzione tecnica e normativ

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Allegato


1. Premessa

Il presente documento attua le disposizioni individuate dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (di seguito anche Piano di azione nazionale o PAN) adottato con decreto 22 gennaio 2014 ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante attuazione della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

La direttiva 2009/128/CE ha fornito, all'art. 11, comma 2, lettera d), indicazioni specifiche riguardo alla «riduzione, per quanto possibile, o l'eliminazione dell'applicazione dei pesticidi sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento».

Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, ha identificato nel Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari lo strumento per definire le «misure appropriate per la tutela dell'ambiente acquatico e delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei prodotti fitosanitari», che comprendono ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera e), la riduzione o l'eliminazione dell'applicazione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le strade e le linee ferroviarie.

Il Piano di azione, adottato con il decreto 22 gennaio 2014, ha previsto ai punti A.5.4 e A.5.5 l'adozione di criteri ambientali minimi (CAM), da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da inserire obbligatoriamente negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade.

I CAM definiti nel presente documento sono aggiornati periodicamente per tener conto dell'evoluzione della normativa, delle innovazioni tecnologiche e dell'esperienza acquisita.


2. Oggetto e struttura del documento

I criteri ambientali minimi (CAM) indicati di seguito devono essere inseriti negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade e le autostrade. Anche i soggetti che eseguono direttamente i trattamenti fitosanitari sono tenuti ad adottare i medesimi criteri.

I CAM rappresentano un mezzo per:

- tutelare l'ambiente acquatico e l'acqua potabile;

- tutelare la salute;

- tutelare gli ecosistemi naturali.

I CAM si suddividono in criteri ambientali «di base» e «premianti» e sono finalizzati a promuovere una maggiore sostenibilità ambientale, economica e sociale dei servizi offerti, garantendo comunque il rispetto delle leggi nazionali e regionali.

Le stazioni appaltanti devono introdurre obbligatoriamente i criteri di base indicati nel presente documento nelle proprie procedure d'appalto e utilizzare i «criteri premianti» quando aggiudicano le gare d'appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

I CAM sono collegati alle singole fasi di definizione dell'appalto in modo da facilitare il compito della stazione appaltante che deve introdurli nelle proprie gare e sono raggruppati in sezioni come di seguito descritto:

oggetto dell'appalto (criterio di base): è riportato il testo dell'oggetto dell'appalto, con evidenza delle caratteristiche di sostenibilità ambientale delle attività previste;

selezione dei candidati (criterio di base): vi sono descritti i requisiti di qualificazione soggettiva atti a provare la capacità tecnica del candidato ad eseguire l'appalto in modo da avere il minore impatto sull'ambiente;

specifiche tecniche (criteri di base): vi sono descritte le caratteristiche delle attività previste;

condizioni di esecuzione (criteri di base): vi sono descritte le condizioni di esecuzione che l'appaltatore deve rispettare durante lo svolgimento del contratto;

criteri premianti (criteri di aggiudicazione): vi sono descritti i criteri di valutazione dell'offerta che, conformemente a quanto stabilito dal codice degli appalti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere utilizzati nei casi di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo a priori a ciascuno di essi un punteggio premiante indicato nei documenti di gara. I criteri premianti sono atti a selezionare prodotti, servizi e lavori più sostenibili di quelli che si possono ottenere con il rispetto dei soli criteri di base.

Per ogni criterio ambientale è stabilita una verifica che consiste nella documentazione che l'offerente, l'aggiudicatario provvisorio o l'appaltatore è tenuto a presentare per comprovare la conformità del servizio al criterio e i mezzi di presunzione di conformità che la stazione appaltante può accettare in alternativa alle prove dirette, ove esistenti.


3. Indicazioni di carattere generale relative all'appalto


3.1 - Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Tra le forme di aggiudicazione previste dal codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, è particolarmente indicata per stimolare proposte innovative da parte delle imprese e tenere conto della sostenibilità ambientale, economica e sociale di prodotti e servizi. Tale modalità di aggiudicazione infatti consente di qualificare ulteriormente l'offerta rispetto a quanto indicato come requisito di base e descritto dalla stazione appaltante nella documentazione di gara. In tal modo si attribuisce un punteggio tecnico a prestazioni ambientali più elevate, senza compromettere l'esito della gara. In linea con le indicazioni della Commissione europea, allo scopo di fornire al mercato un segnale adeguato, è opportuno che le stazioni appaltanti assegnino ai criteri premianti un punteggio in misura non inferiore al 15% del punteggio totale.


3.2 - Prescrizioni generali per la stazione appaltante

L'utilizzo dei CAM individuati in questo documento ha lo scopo di ridurre l'impatto ambientale degli interventi fitosanitari lungo le strade e le linee ferroviarie. A tal fine è opportuno che la stazione appaltante, prima della definizione di una procedura d'appalto, svolga un'attenta analisi degli obiettivi da raggiungere in funzione della riduzione o eliminazione dell'uso di prodotti fitosanitari e tenga conto dei provvedimenti eventualmente già adottati dalle regioni e dalle province autonome nei territori di rispettiva competenza.

Devono essere privilegiate alternative all'utilizzo di prodotti fitosanitari e, qualora ciò non sia possibile, dovranno essere considerate:

- l'effettiva necessità dei trattamenti fitosanitari e la loro frequenza;

- le dosi necessarie di prodotto fitosanitario da impiegare in rapporto alle specie presenti e allo stadio fenologico di sviluppo, nel rispetto delle indicazioni presenti nelle etichette autorizzate;

- le misure di mitigazione dei rischi di inquinamento da deriva, drenaggio, lisciviazione o ruscellamento dei prodotti fitosanitari;

- le condizioni meteorologiche, evitando possibilmente l'utilizzo di prodotti fitosanitari nei giorni in cui sono previste precipitazioni e nei giorni immediatamente precedenti;

- la presenza di organismi da quarantena che possono rappresentare un pericolo per la salute pubblica e che giustificano interventi straordinari;

- la possibilità di eseguire interventi meccanici.

Le informazioni da acquisire per le scelte da effettuare devono riguardare:

- l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui dall'art. 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

- la descrizione dei siti di intervento specificando se trattasi di aree extraurbane, urbane o periurbane con particolare riferimento alle misure indicate al paragrafo A.5.6 - Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili - del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Per quanto riguarda l'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili di cui all'art. 15, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, si applicano le misure indicate al paragrafo A.5.6 del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto interministeriale 22 gennaio 2014.


3.3 - Riferimenti normativi

Le principali norme che disciplinano i prodotti e i servizi oggetto dell'appalto e che si consiglia di richiamare nel capitolato di gara sono:

- il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

- il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

- il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le diretti

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