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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Molise 10/08/2006, n. 20
L. R. Molise 10/08/2006, n. 20
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[Premessa] |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione Molise, al fine di salvaguardare l’ambiente e tutelare la salute della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici, in attuazione degli arti |
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“Art. 2 - Ambito di applicazioneN2 1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli impianti ed alle apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza tra 100 kHz e 300 GHz, impiegati quali sistemi fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi. 2. Sono es |
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Art. 3 - Contenimento delle esposizioni e protezione della popolazione1. I titolari degli impianti e delle apparecchiature di cui all’articolo 2 sono tenuti a rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normativa statale vigente nonché gli adempimenti previsti dalla |
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Art. 4 - Regolamento comunale1. I Comuni adottano il regolamento di cui all’articolo 8, comma 6, della legge n. 36/2001 entr |
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Art. 5 - Regime autorizzatorio per nuovi impianti1. I titolari degli impianti presentano al Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, un programma contenente le proposte di localizzazione degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, tenendo conto del regolamento comunale. 2. Per l’installazione di nuovi impianti fissi di telecomunicazioni e radiotelevisivi, operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, il rilascio dell’autorizzazione, da parte del Comune competente per territorio, è vincolato alla preventiva acquisizione del parere dell’Agenzia Regionale per la protezione ambientale del Molise (ARPAM). 3. L’esercizio dell’impianto è autorizzato dal Comune sulla base delle prescrizioni eventualmente contenute nel parere rilasciato dall’ARPAM. A tal fine, i soggetti interessati, contestualmente all’istanza di autorizzazione al Comune, devono presentare apposita domanda all’ARPAM. Entrambe le domande devono essere corredate da: a) estremi della concessione governativa; b) due copie del progetto esecutivo dello stesso impianto, nel quale, attraverso gli elaborati allegati, devono essere evidenziati i sotto elencati parametri essenziali: |
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Art. 6 - Risanamenti1. In prossimità degli impianti e nelle zone abitative o sedi di attività lavorativa per lavo |
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Art. 7 - Catasto delle sorgenti fisse di inquinamento elettromagnetico1. È istituito il catasto regionale delle sorgenti fisse di inquinamento elettromagnetico di cui all’articolo 2, qui di seguito denominato catasto; il catasto è gestito dall’ARPAM che, sulla base dei dati raccolti, prov |
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Art. 8 - Vigilanza e controllo1. I Comuni, avvalendosi dell’ARPAM, esercitano le attività di vigilanza e di controllo relativamente alle disposizioni della presente legge e del D.M. n. 381/1998. 2. Per ogni impianto disciplinato dalla presente legge, l&rsquo |
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Art. 9 - Sanzioni |
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Art. 10 - Educazione ambientale1. L’Assessorato regionale all’Ambiente promuove lo svolgimento di campagne di informazio |
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TITOLO II - NORME IN MATERIA DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI |
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Art. 11 - Individuazione delle aree sensibili, definizione delle zone per la localizzazione degli impianti1. Al fine di applicare i criteri generali per la localizzazione degli impianti, si assumono le definizioni seguenti: A) Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione e tecnologia DVB - H (televisione digitale mobile su telefonino): 1) AREE SENSIBILI: singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute quali ospedali, case di cura, cliniche; singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile quali parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari; residenze per anziani e pertinenze relative a tutte le tipologie citate quali terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari, come indicate all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz); 2) ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA: aree aventi le seguenti caratteristiche: |
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Art. 12 - Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti1. Il Comune predispone il regolamento che disciplina la localizzazione degli impianti, di cui all’articolo 4, suddividendo il proprio territorio secondo i criteri di cui all’articolo 11 e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti e delle misure di cautela di cui agli articoli 13 e 15, acquisendo i dati relativi alla posizione deg |
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Art. 13 - Criteri per l’installazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione, misure di cautela1. Sui singoli beni classificati come aree sensibili l’installazione di impianti è totalmente vietata ovvero può essere soggetta a specifici accordi tra l’ente locale e i gestori o i proprietari degli impianti, secondo quanto previsto al comma 3 per le zone |
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Art. 14 - Individuazione dei siti per gli impianti di radiodiffusione1. L’individuazione dei siti di localizzazione degli impianti per radiodiffusione deve essere e |
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Art. 15 - Criteri per l’installazione degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva, misure di cautela1. Sui singoli beni classificati come aree sensibili l’installazione di impianti può essere totalmente vietata oppure può essere soggetta a specifici accordi tra l’ente locale e i gestori o i proprietari degli impianti, secondo quanto previsto al comma 4 per le zone di installazione condizionata. |
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Art. 16 - Indicazioni per la redazione del programma contenente le proposte di localizzazione degli impianti1. Il programma localizzativo di cui all’articolo 5, comma 1, contiene la dimensione del parco impianti di cui il gestore intende richiedere autorizzazione all’installazione nell’arco temporale di un anno tenendo conto del regolamento comunale, evidenziando le principali caratteristiche tecniche e le ragioni che sorreggono l’incremento della rete quali aumento della popolazione utente, copertura radioelettrica o qualità del servizio, razionalizzazi |
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Art. 17 - Modalità per il rilascio del parere tecnico sugli impianti fissi elaborato dall’ARPA1. L’ARPA, ricevuta la domanda di autorizzazione, procede all’istruttoria della pratica: a) verificando la correttezza, completezza e congruenza della documentazione prodotta; in caso di verifica con esito negativo, l’ARPA chiede al responsabile del procedimento di formulare richiesta di integrazione della documentazione; |
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Art. 18 - Procedure semplificate e condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti1. Procedure autorizzative o iter semplificati si applicano con riguardo: a) alla realizzazione di impianti all’interno delle zone di attrazione; |
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Art. 19 - Spese per attività istruttorie1. Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione o alla modifica degli impianti, per ogni singola installazione, sono stabilite dalla Giunta regionale, anche tenendo conto del |
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Art. 20 - Incentivi all’ammodernamento del parco impianti ed alla minimizzazione dell’esposizione1. I seguenti impianti godono delle condizioni agevolate di cui all’articolo 18, nonché della riduzione al 50 per cento delle spese per attività istruttorie: |
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TITOLO III - NORME PER IL RISANAMENTO DEI SITI NON A NORMA |
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Art. 21 - Competenze e riferimenti normativi1. La Regione adotta i piani di risanamento degli impianti radioelettrici ai sensi dell’articol |
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Art. 22 - Misure1. L’ARPAM provvede all’effettuazione delle verifiche, con impiego di metodologie normali |
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Art. 23 - Riduzione a conformità1. La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato il superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità prev |
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Art. 24 - Piano di risanamento1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, qualora la riduzione a conformità |
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Art. 25 - Riduzione a conformità dei siti non a norma1. L’ARPAM, sulla base dei programmi di monitoraggio di cui all’articolo 21, comma 2, comunica gli esiti dei controlli effettuati ai comuni ed alla Regione. 2. Nei casi in cui si verifichi il superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, il Comune |
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Art. 26 - Comunicazione dell’esistenza di siti non a norma. Impianti per radiodiffusione1. I comuni, sulla base di quanto previsto dall’articolo 25, danno comunicazione alla Regione dell’avvenuta riduzione a conformità o della necessit&ag |
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Art. 27 - Comunicazione dell’esistenza di siti non a norma. Impianti per telecomunicazioni1. I comuni, sulla base di quanto previsto dall’articolo 25, danno comunicazione alla Regione d |
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Art. 28 - Procedure per la presentazione dei piani di risanamento da parte dei gestori1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, la Regione, ricevuta dal Comune la comunicazione di cui all’articolo 27, comma 1, chiede ai gestori di presentare, entro un termine di tempo congruo e comunque entro e non oltre 6 mesi, una proposta di piano di risanamento nonché di trasmetterne copia ai comuni territorialmente competenti, al fine di adeguare gli impianti radioelettrici ai valori di attenzione o agli ob |
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Art. 29 - Intervento sostitutivo1. Trascorso il termine stabilito per la presentazione del piano, in caso di inerzia dei gestori la Regione adotta un piano di risanamento su proposta dell’ARPAM, avvalendosi del parere dei comuni, sentiti gli enti interessati e acquisito il preventivo parere vinco |
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Art. 30 - Trasferimento in siti conformi1. Il trasferimento degli impianti in siti conformi deve avvenire, con onere a carico del titolare, preferibilmente in siti ove non siano prevedibili vincoli eccessivi alla potenza al fine del rispetto dei limiti vigenti. |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 31 - Informazione alla cittadinanza1. I Comuni destinano almeno il 30 per cento degli introiti, derivanti dall’applicazione di san |
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Art. 32 - Disposizioni transitorie1. I regolamenti comunali attualmente in vigore che disciplinano la localizzazione degli impianti restano validi ed efficaci sino all’adozione del regolamento comunale adottato ai sensi della presente legge. |
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Art. 33 - Revoca di disposizioni amministrative. Modulistica1. È revocata la direttiva regionale approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 130 |
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Art. 34 - Verifica degli effetti1. Decorsi sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale riferisce a |
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Art. 35 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollet |
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