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Deliberaz. G.R. Lombardia 30/11/2011, n. IX/2601

Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici nel territorio regionale.
Con le modifiche introdotte dalle Delib. G.R. del 23/05/2012 n.IX/3522, del 25/07/2012 n. IX/3855
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[Premessa]




LA GIUNTA REGIONALE


Premesso:

− che con deliberazione della Giunta Regionale n. 5117 del 18 luglio 2007, pubblicata sul BURL del 7 agosto, primo supplemento straordinario, sono state approvate le Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici, in attuazione dell’art. 9 della l.r. 24/2006 e nel rispetto delle normative specifiche del settore;

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Disposizioni per l’installazione, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici nel territorio regionale
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1. Premessa

A livello europeo, la normativa di riferimento per l’efficienza energetica in edilizia e rappresentata dalla Direttiva n. 2002/91/CE emanata nel dicembre 2002 con l’obiettivo di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunit&a

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2. Normativa di riferimento

La normativa nazionale e regionale a cui si fa riferimento nel presente documento e la seguente:

− Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 “Norme per la sicurezza dell’impiego di gas combustibile”.

− Legge 9 gennaio 1991 n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.

− Legge 23 luglio 2009 n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”.

− D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10”.

− Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112. “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali …..”.

− D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in m

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3. Finalità

Il presente documento disciplina in particolare:

− le attività di ispezione, da intendersi come interventi di controllo tecnico e documentale in situ, svolti da esperti qualificati incaricati dalle Autorità pubbliche competenti per perseguire gli obiettivi di cui all’art. 9, comma 2 del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii.;

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4. Definizioni

Ai fini dell’applicazione del presente dispositivo si adottano le seguenti definizioni:

a. “accertamento” l’insieme delle attività, svolte dagli incaricati dall’Ente Locale competente preposto, di controllo pubblico diretto ad accertare in via documentale o attraverso il sistema informativo del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici la conformità alle norme vigenti e il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti;

b. “C.A.I.T.” Centri di Assistenza Impianti termici, quali centri di informatizzazione di tutta la documentazione relativa agli impianti termici e di informazione per gli operatori del settore istituiti dalle Associazioni Regionali di Categoria e riconosciuti da Regione Lombardia. I C.A.I.T., ai fini della registrazione della documentazione, operano mediante mandato esclusivo affidato dal soggetto responsabile;

c. “C.U.R.I.T.” o “Catasto” Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, il portale tecnologico informativo realizzato da Regione Lombardia a disposizione dei cittadini, degli operatori del settore e degli Enti Locali competenti alle attività di ispezione sugli impianti termici per adempiere ai compiti amministrativi individuati dalla normativa vigente; in esso conluiscono le informazioni necessarie alla sua costituzione ed i relativi documenti di attività dichiarativa;

d. “categoria di edificio” la classificazione in base alla destinazione d’uso come all’articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii.;

e. “certificazione energetica dell’edificio” il complesso delle operazioni svolte dai soggetti accreditati per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica, in conformità a quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale n.5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

f. “climatizzazione invernale o estiva” l’insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell’impianto termico consentito dalla normativa vigente in materia, il benessere degli occupanti mediante il controllo, all’interno degli ambienti, della temperatura e, ove siano presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell’aria;

g. “coefficiente di prestazione” (COP) e il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza elettrica assorbita di una pompa di calore elettrica;

h. “coefficiente di prestazione termico” (COPt) e il rapporto tra la potenza utile resa e la potenza termica assorbita di una pompa di calore ad assorbimento o adsorbimento alimentata termicamente, ovvero tra la potenza termica utile e le potenza termica del combustibile utilizzato dal motore primo che aziona una pompa di calore a compressione.

i. “coefficiente di prestazione EER” e il coefficiente di prestazione di una macchina frigorifera in condizioni di riferimento;

j. “collaudo” di un impianto termico e la verifica della rispondenza al progetto, se previsto, e alle norme di buona tecnica, nonché della qualità dei componenti installati con prova di funzionamento mediante la misurazione dei parametri di emissione dei prodotti della combustione, del rendimento e della prova di tenuta dell’impianto, laddove previsti;

k. “conduttore di impianti termici” il soggetto responsabile della corretta conduzione nell’esercizio dell’impianto termico; per impianti di potenza nominale al focolare superiore a 232 kW deve essere munito di apposito patentino rilasciato dall’Autorità competente ed essere iscritto nell’apposito registro;

l. “conduzione” il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l’impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie a garantire le condizioni di comfort, come previsto dalla norma tecnica UNI 8364;

m. “contabilizzazione del calore” determinazione dei consumi individuali di energia termica utile dei singoli utenti basata sull’utilizzo di contatori di calore, ripartitori o altri dispositivi conformi alla normativ

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5. Autorità competenti

Alla Regione Lombardia ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii., spettano compiti di attuazione del medesimo decreto.

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6. Ambito di applicazione

Il dispositivo si applica a tutti gli impianti termici presenti sul territorio regionale.

A specifica di quanto stabilito nella definizione di impianto termico, si precisa che non sono considerati impianti termici gli impianti inseriti in cicli di processo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo (Ministero delle Attività Produttive: lettera del 24-3-1998, Prot. N. 206312), e quindi sia destinato al ciclo produttivo almeno il 51% del calore prodotto; rientrano invece nell’ambito di applicazione del D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii. i moduli radianti, gli aerotermi e i termoconvettori (Ministero delle Attività Produttive, lettere del 15-7-1997 Prot. N. 958006, del 20-2-1998 Prot. N. 203498, del 24-3-1998 Prot. N. 206312, del 13-3-1999 Prot. N. 205449, del 2

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7. Attività di ispezione degli impianti termici

L’ispettore deve accertare l’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici attraverso l’esame dell’impianto, l’esecuzione delle prove e la compilazione dei documenti di ispezione.

I risultati dell’ispezione devono essere registrati negli spazi dei libretti di impianto o di centrale, conformi al Decreto Ministeriale 17 marzo 2003 n. 60, ed in particolare nel punto 10 del libretto di centrale e nella seconda parte del punto 8 del libretto di impianto.

Al fine di non perdere informazioni sugli esiti anche intermedi delle operazioni compiute dall’ispettore riguardanti la combustione, e nello stesso tempo tenere in conto anche alcuni elementi sulla sicurezza di impianto, si adotta, quale standard per l’intero territorio regionale il “rapporto di prova” riportato negli allegati A e B di cui al D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii., “Disposizioni tecnico-operative per le attività di controllo manutenzione e ispezione degli impianti termici e per la gestione del Catasto”, corredato del manuale di compilazione rispettivamente per gli impianti termici di potenza nominale al focolare complessiva inferiore a 35 kW e di potenza termica nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW.

Nell’ambito delle attività ispettive ai sensi del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii., i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e le Province per la restante parte del territorio dovranno effettuare i controlli anche sul corretto impiego dei combustibili negli impianti termici del settore civile, verificando cioè il rispetto delle disposizioni regionali che, ai sensi degli articoli 11, c. 1, lett. b), 24, c. 1 e 30, c. 5, della L.R. 24/06, limitano l’uso dei combustibili più inquinanti.

Tali limitazioni riguardano:

− l’olio combustibile, di cui e vietato l’utilizzo su tutto il territorio regionale dall’ art. 6 della L.R. n. 11 del 22/02/2010;

− il carbone, di cui e vietato l’utilizzo nelle aree critiche della Regione Lombardia dalla D.G.R. 29 luglio 2003, n. 13858;

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7.1 NUMEROSITÀ E FREQUENZA DELLE ISPEZIONI

L’Ente Locale competente provvede all’accertamento dei rapporti di controllo tecnico e manutenzione pervenuti (allegati “G” e “F” del D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii.) e, qualora ne rilevi la necessita, ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali. L’accertamento di cui sopra deve avvenire attraverso l&rsquo

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7.2 RAPPORTO DI PROVA

L’adozione dei rapporti di prova di cui modelli “A” e “B” allegati al D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii. permette di standardizzare le procedure di ispezione, l’acquisizione e l’annotazione di tutti gli ele

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7.3 CONTROLLO DELLE TEMPERATURE

Su richiesta da parte dell’utente, l’Ente Locale competente e tenuto a svolgere l’attività d

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7.4 ISPEZIONE SUI SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

L’Ente Locale competente, oltre alle tradizionali attività di ispezione e senza oneri aggiuntivi a carico dell’utente, deve effettuare le ispezioni anche sui sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazion

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8. “Targa” dell’impianto termico o “Bollino Blu”

A partire dal 1 gennaio 2012 e entro il termine del 31 luglio 2014 ogni impianto termico deve essere dotato di una “Targa” identificativa, contraddistinta da codice univoco, generata da CURIT, valida per tutta la vita dell’impianto. Le targhe devono essere stampate prioritariamente da parte dell’Ente Locale in numero sufficiente per la totale copertura degli impianti presenti sul territorio regionale.

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9. Ispettori

Il D.Lgs. 192/05 R e ss.mm.ii. (art. 9, comma 2) prescrive che le autorità competenti realizzino, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli Enti Locali o anche attraverso altri

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9.1 REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI

L’attività ispettiva e affidata dall’Ente Locale competente o dall’organismo

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9.2 COME REQUISITO DI PARTECIPAZIONE ALLA EVENTUALE SELEZIONE PER L’ACQUISIZIONE DI NUOVI ISPETTORI

I professionisti che intendono avviare l’attività di ispezione degli impianti termici presso gli Enti Locali, se mai esercitata in precedenza, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso un’università statale o legalmente riconosciuta: si ritengono lauree in materia tecnica specifica quelle in Ingegneria (qualsiasi specializzazione), Architettura, Fisica.

b) sono considerate valide le lauree brevi (diplomi di laurea; laurea di I livello) nelle stesse materie, nel cui piano di studi siano stati inseriti almeno uno dei seguenti esami come identificati dal codice MIUR riportati tra parentesi:

− Sistemi per l’ingegneria e l&rsq

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9.2 FORMAZIONE MINIMA RICHIESTA

I corsi di abilitazione riconosciuti dagli Enti Locali competenti devono garantire l’acquisizione dei requisiti minimi richiesti per la figura professionale in uscita, con particolare riferimento a:

- Legge 1083/71; Legge n. 10/9

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9.3 INCOMPATIBILITÀ

Le incompatibilità tra le figure imprenditoriali preposte agli impianti termici e la figura dell’ispettore sono regolate dall’allegato “I” al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.. A tal proposito si definisce che:

− Fermo restando quanto

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10. Requisiti degli impianti termici

I nuovi impianti termici, quelli ristrutturati e quelli per i quali e sostituito il generatore di calore devono rispettare i seguenti valori minimi di efficienza globale media stagionale:

- Per i generatori con fluido termovettore liquido 75 + 3LogPn, dove LogPn e il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore;

- Per i generatori con fluido termovettore aria 65 + 3LogPn, dove LogPn e il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore.

In ogni caso i generatori di calore devono avere un rendimento termico utile nominale maggiore o uguale al limite di 90 + 2LogPn in corrispondenza di un carico pari al 100% della potenza termica utile nominale e dove LogPn e il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore espressa in kW. Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

Le nuove pompe di calore elettriche, a gas o alimentate termicamente, abbiano un COP, un GUE o un COPt, in condizioni nominali maggiore o uguale al rispettivo valore riportato, in funzione della tipologia impiantistica adottata, nella tabella seguente:


Pompe di calore

Tipologia

Condizioni nominali di riferimento

COP - GUE

Elettriche

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10.1 COPERTURA DEL FABBISOGNO ENERGETICO DA FONTI RINNOVABILI

In caso di nuova installazione o di ristrutturazione dell’impianto termico, e necessario assicu

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10.2 TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

[NI=1] La L.R. 24/06 prevede l’adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per gli impianti termici a servizio di più unita immobiliari, al fine di favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la suddivisione delle spese per la climatizzazione invernale in base ai i consumi effettivi di ciascuna unita.

La regolazione climatica deve essere indipendente per singolo ambiente o per singola unita immobiliare e, ove possibile, assistita da compensazione climatica.

La contabilizzazione deve poter individuare i consumi di energia termica utile per singola unita immobiliare e deve essere effettuata anche per i consumi di acqua calda sanitaria, ove questa e prodotta centralmente, attraverso l’individuazione dei consumi volontari di energia termica utile. In caso di impossibilita tecnica nella individuazione dei consumi di energia termica utile riferiti all’acqua calda sanitaria, e prescritta l’installazione di contatori di acqua calda sanitaria che individuino i consumi per singola unita immobiliare.

I nuovi impianti progettati e realizzati successivamente all’entrata in vigore del presente dispositivo devono obbligatoriamente prevedere sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Tale obbligo e altresì previsto per le sostituzioni dei generatori di calore, anche se la sostituzione non coinvolga tutti i generatori che costituiscono l’impianto. Eventuali casi di impossibilita tecnica alla insta

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10.3 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

R Gli Enti Proprietari di immobili di edilizia residenziale pubblica procedono, in alternativa a quanto disposto al paragrafo precedente, alla riqualificazione energetica degli edifici ed all’adeguamento impiantistico degli stessi,

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11. Controllo e manutenzione degli impianti termici

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto termico devono essere eseguite secondo i seguenti criteri:

a) conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente;

b) in ogni caso le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

I controlli riportati nei modelli “G” e “F” del D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii., comprensivi delle analisi di combustione e, ove previsto, della misurazione del tiraggio, devono essere eseguiti in contemporanea alle operazion

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11.1 REVISIONE STRUMENTI DI MISURAZIONE

La strumentazione per la misurazione in opera del rendimento deve essere sottoposta a regolare manutenzione second

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11.2 SCALDACQUA UNIFAMILIARI

Sebbene gli scaldacqua unifamiliari non siano considerati impianti termici, fermo restando quanto ind

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12. Dichiarazione di avvenuta manutenzione

La dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui alla lettera “u” del capitolo 4 “definizioni”, e redatta sulla base dei moduli “G” o “F” del D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii., a seconda della potenza dell’impianto e, perche sia efficace, deve includere, il pagamento del contributo per l’Ente Locale per l’esecuzione degli accertamenti, delle ispezioni e la gestione del Catasto di propria competenza e di Regione Lombardia per la gestione del CURIT. Il responsabile dell’impianto e passibile di sanzione qualora non provveda, a fronte di regolare manutenzione, a riconoscere le quote dei contributi previsti in base alla relativa fascia di potenza.

La dichiarazione di avvenuta manutenzione deve necessariamente riportare tra i dati obbligatori i valori desumibili dalla effettuazione della misurazione in opera del rendimento di combustione, ad eccezione degli impianti per i quali non e disponibile la normativa tecnica.

È obbligatorio presentare la dichiarazione di avvenuta manutenzione nell’anno in cui viene effettuata, da parte del manutentore, la prova di combustione.

Gli allegati privi del versamento di uno o di entrambi i contributi economici a copertura dei costi delle ispezioni e di gestione del CURIT e/o dei valori della prova di combustione non sono ritenuti validi come dichiarazione di avvenu

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12.1 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione di avvenuta manutenzione deve essere trasmessa con cadenza biennale e tenendo in considerazione il fatto che questa avrà validità dal 1 agosto successivo alla data del controllo.

Per impianti di potenza nominale al foc

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12.2 PRESENTAZIONE INFORMATIZZATA

La trasmissione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione deve avvenire anche in via telematica al Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT). L’informatizzazione dei dati riguarda tutta la documentazione inerente la gestione degli impianti termici, riportando in modo fedele quanto indicato sui rispettivi modelli cartacei. Al fine di agevolare le operazioni di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, Regione Lombardia riconosce i “Centri di Assistenza Impianti Termici” (CAIT) istituiti dalle Associazioni Regionali di Categoria del settore. L’Ente Locale competente non può procedere all’inserimento dei dati delle dichiarazioni ne tramite proprie risorse ne attraverso altro tipo di società od organizzaz

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12.3 VALIDAZIONE DEGLI ALLEGATI “G” E “F” COME “DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE”

I rapporti di controllo tecnico “G” e “F” sopra citati possono essere validati come dichiarazione attraverso l’apposizione dell’etichetta di identificazione sull’allegato stesso. L’etichetta, su modello regionale personalizzabile, sarà composta da tre (3) matrici separabili con lo stesso numero identificativo; una matrice verrà posta, da parte del manutentore, sulla copia del rapporto che rimane all’utente, un’altra matrice verrà collocata, quale convalida del rapporto, sulla copia da trasmettere all’Ente, e l’altra collocata sul rapporto che conserverà il manutentore.

Il modello dell’etichetta, su ciascuna matrice, contiene il Logo della Regione Lombardia, de

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13. Documentazione in dotazione agli impianti termici e comunicazioni all’Ente Locale

Gli impianti termici devono essere dotati della seguente documentazione:

A. impianti termici con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW:

- Libretto di impianto conforme al modello previsto dal Decreto 17 marzo 2003 n. 60;

- Libretto di uso e manutenzione dell’impianto redatto dalla azienda installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell’impianto;

- Libretto di Istruzioni uso e manutenzione del generatore fornito dal produttore;

- Dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/08, e, per gli impianti installati antecedentemente l’entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla Legge 46/90 o al D.P.R. 218/98, ove obbligatori;

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13.1 LIBRETTO DI IMPIANTO

In caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici e in caso di cambio dei generatori di calore di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW e prescritta l’adozione del libretto di impianto. All’atto dell’adozione occorre inviare all’ente competente per le ispezioni (al Comune con popolazione superiore a 40.000 abitanti o alla Provincia competente per la restante parte del territorio) la scheda identificativa dell’impianto (scheda “E1” di cui al D.D.U.O. n. 6104

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13.2 LIBRETTO DI CENTRALE

In caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici di potenza uguale o maggiore di 35 kW e prescritta l’adozione del libretto di centrale.

All’atto dell’adozione occorre inviare all’ente competente per le ispezioni (al Comune con popolazione superiore a 40.000 abitanti o alla Provincia competente per la restante parte del territorio) la scheda identificativa dell’impianto (scheda “E2” di cui al D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii.).

La compilazione i

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13.3 SCHEDE IDENTIFICATIVE DELL’IMPIANTO TERMICO

Per la comunicazione all’Ente competente, nei casi di nuova installazione o ristrutturazione dell’impianto termico per cui e contemplata la sostituzione dei generatori di calore si adottano le schede identificative di impianto indicate con i modelli “E1”, “E2”, “E3” ed “E4”, allegati al D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii.. È obbligatorio riportare il dato del volume lordo a cui e asservito l’impianto.

In tutti i casi in cui e prevista la trasmissione della scheda identificativa per impianti per i quali e stato già generato il codice impianto e obbligatorio riportarlo nell’apposito campo.

Nel caso in cui l’impianto sia già stato Targato il codice impianto da riportare sarà quello indicato dalla “Targa”.

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14. Requisiti ed adempimenti del manutentore

Il manutentore deve appartenere ad un’impresa iscritta alla CCIAA o all’albo degli Artigiani, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 ed abilitata con riferimento alla lettera c) (impianti di riscaldamento e climatizzazione) e, per gli impianti a gas, anche lettera e) (impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso) dell’art. 1 comma 2 del suddetto Decreto

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15. Requisiti ed adempimenti dell’installatore

L’installatore deve appartenere ad un’impresa iscritta alla CCIAA o all’albo degli Artigiani, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 ed abilitata con riferimento alla lettera c) (impianti di riscaldamento e climatizzazione) e, per gli impianti a gas, anche lettera e) (impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso) dell’art. 1 comma 2 del suddetto Decreto.

In ottemperanza Decreto Legislativo 28 marzo 2011, n. 28, a partire dal 1 agosto 2013 l’installatore di sistemi che prevedano l’integrazione con

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16. Responsabile dell’esercizio e della manutenzione

Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione cosi come sopra definito può trasferire le proprie responsabilità ad un terzo avente i requisiti di cui alla normativa vigente e alle presenti disposizioni.

La delega ad un terzo non e consentita nel caso di singole unita immobiliari dotate di impianti inferiori a 35 kW. È compito del responsabile di impianto come identificato nelle definizioni, o eventualmente del terzo responsabile delegato, rispettare:

− il periodo di riscaldamento;

− l’orario prescelto di attivazione dell’impianto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita dall’art. 9 del D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.;R

− il mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle “Disposizioni” di cui all’art. 4 del D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.;

− il divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi come indicato dall’art. 24 comma 3 bis della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006.

L’eventuale atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo responsabile, che lo espone altres&i

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16.1 REQUISITI MINIMI DEL TERZO RESPONSABILE

Il terzo responsabile deve essere un’impresa iscritta alla CCIAA o all’albo degli Artigiani, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 genn

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16.2 TERZO RESPONSABILE – OBBLIGHI ED INCOMPATIBILITÀ

Il terzo eventualmente delegato e il soggetto tenuto a:

− Trasmettere all’Ente Locale competente la propria nomina di assunzione di responsabilità sottoscritta entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui e avvenuta la sottoscrizione; al medesimo Ente deve comunicare, con la tempistica di cui sopra, le eventuali revoche o dimissioni dall’incarico indicando le motivazioni nei casi in cui queste siano volontarie ed anticipate rispetto alla naturale scadenza contrattuale, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell’impianto. Le comunicazioni di cui sopra devono avvenire mediante l’utilizzo del modello di cui all’allegato “I”. Le suddette comunicazioni, oltre ch

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16.3 MODELLI DI COMUNICAZIONE ALL’ENTE COMPETENTE DI NOMINA O REVOCA DEL TERZO RESPONSABILE

Si adotta, al fine di comunicare all’Ente competente alla ispezione l’avvenuta nomina, revoca e/o dimissioni della qualifica di terzo responsabile il modello “I” allegato al D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii.. Le suddette comunicazioni, oltre che nel formato cartaceo, devono essere trasmesse all’Ente Locale competente, direttamente o at

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17. Conduttore di impianti termici

Per tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento aventi potenzialità termica superiore a 200.000 Kcal/h, o 232 kW (anche per quelli alimentati a gas metano e non soltanto per combustibili liquidi e solidi) e obbligatorio individuare la figura specifi

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18. Energy Building Manager

Regione Lombardia intende perseguire il miglioramento dell’efficienza energetica e la riduzione dei consumi di energia degli edifici.

Con questo scopo, promuove e riconosce la competenza professionale attestata dal superamento di corsi per Energy Building Manager, di cui al successivo punto 18.1, a cui possono partecipare volontariamente coloro c

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18.1 FORMAZIONE MINIMA RICHIESTA PER LA FIGURA DELL’ENERGY BUILDING MANAGER

Il conseguimento dell’attestazione di competenza di Energy Building Manager, come previsto al paragrafo 18, presuppone un’adeguata formazione.

I corsi che prevedono la formazione per i soggetti idonei a richiedere il riconoscimento dell’attestazione di competenza di Energy Building Manager devono essere tenuti da enti di formazione riconosciuti dalla Regione Lombardia, come meglio specificato al successivo par. 18.2 e devono essere strutturati su una durata minima di 80 ore.

I corsi per il riconoscimento dell’attestazione di competenza di Energy Building Manager organizzati dai soggetti abilitati devono essere preventivamente riconosciuti dalla società Cestec Spa, e riguardare i seguenti argomenti:

− Ruolo del terzo responsabile: panorama legislativo a livello comunitario, nazionale

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18.2 SOGGETTI ABILITATI ALLA FORMAZIONE

I soggetti abilitati all’organizzazione di corsi di formazione per la specifica attestazione di competenza di Energy Building Man

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18.3 RICONOSCIMENTO IN APPOSITI ELENCHI REGIONALI

L’acquisizione dell’attestazione di competenza di Energy Building Manager sarà cer

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18.4 REQUISITI MINIMI DELLE MODALITÀ CONTRATTUALI/OPERATIVE

L’attestazione di competenza dell’Energy Building Manager prevede l’assunzione di responsabilità dell’impianto termico in qualità di terzo responsabile. Pertanto l’Energy Building Manager deve garantire il pieno rispetto di tutta la normativa vigente in materia di

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19. Amministratore di condominio – obblighi

L’amministratore di condominio, in caso di impianto centralizzato e, a tutti gli effetti di legge, a meno di nomina di un soggetto terzo, da considerarsi responsabile dell’impianto per l’esercizio e la manutenzione. Pertanto e tenuto a:

− Trasmettere all’Ente Locale competente la nomina di amministratore di condominio sottoscritta nell’arco di un mese solare, entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui e avvenuta la sottoscrizione; al medesimo Ente comunica, con la tempistica di cui sopra, le eventuali revoche o dimissioni dall’incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell’impianto. Le comunicazioni di cui sopra devono avvenire mediante l’utilizzo dello schema “L”, allegato al D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii.. Le suddette comunicazioni, oltr

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19.1 MODELLI DI COMUNICAZIONE ALL’ENTE COMPETENTE DI NOMINA O REVOCA DI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Si adotta, al fine di comunicare all’Ente competente l’avvenuta nomina, revoca e/o dimissioni della qualifica di amministratore di condominio, lo schema “L” allegato al D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii..

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20. Catasto Unico Regionale degli impianti termici (CURIT)

Regione Lombardia, allo scopo di conoscere, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e favorire una diffusione più omogenea delle attività di ispezione sugli impianti stessi, ha disposto la realizzazione di un sistema informativ

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21. Gestione del CURIT

Regione Lombardia tramite la società Cestec S.p.A. provvederà alle seguenti attività:

− gestione del Catasto Unico Regionale impianti termici in tutte le sue componenti;

− coordinamento dei Centri di Assistenza Impianti Termici,

− supporto tecnico

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22. Contributo regionale

Per garantire la copertura dei costi dei servizi e dei controlli di cui sopra e richiesto un contributo al responsabile dell’impianto termico a favore di Regione Lombardia, come previsto in particolar modo dall’art. 9, comma 1 bis della L.R. 24/06 e ss.mm.ii..

Nel rispetto del principio di equità il contributo e determinato in base ai seguenti criteri:

− La potenza nominale al focolare complessiva dell’impianto stabilisce la fascia di appartenenza dello stesso;

− Il contributo addizionale viene determinato moltiplicando il limite superiore della fascia di appartenenza per l’indice unitario di € 0.03 per kW; per la fascia superiore ai 350 kW lo stesso e stato calcolato sulla potenza media pari a 600 kW.

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23. Contributo Ente Locale competente

Il contributo economico previsto dall’Ente Locale per la copertura dei costi delle attività di accertamento e ispezione necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia degli impianti termici può essere determinato da ogni singolo Ente competente, e riscosso con le dichiarazioni di avvenuta manutenzione aventi come data di controllo il termine ultimo del 31 luglio 2012. Ogni Ente Locale competente e responsabile dell’

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24. Obblighi dei distributori di combustibile

Al fine di garantire la possibilità di elaborare correttamente i relativi ai consumi degli impianti termici e definire idonee politiche di riduzione delle emissioni i distributori di combustibile sono tenuti a fornire agli Enti Locali e agli organismi competenti, attraverso la trasmissione telematica dei dati nel CURIT, le informazioni relative alle proprie utenze attive al 31 di

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25. Trattamento dati

L’aggiornamento dei dati che costituiscono il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici e affidato, attraverso la trasmissione telematica delle dichiarazioni, ai manutentori con possibilità di accesso al catasto, ai CAIT, riconosciuti dalla Regione Lombardia, costituiti dalle organizzazioni che rappresentano i soggetti intere

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26. Attività sanzionatoria

Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti saranno imputate al soggetto che riveste il ruolo di responsabile dell’impianto termico. Laddove l’Ente Locale preposto alle attività ispettive rilevi difformità per le quali non ha diretta competenza, provvederà a darne comunicazione al soggetto competente in materia.

Prima di procedere all’irrogazione della sanzione prevista l’Ente Locale può diffidare il responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari ad eliminare le inadempienze riscontrate. Alla scadenza del termine previsto, in caso di mancato rispetto della diffida comminata l’Ente Locale provvederà ad avviare la procedura sanzionatoria.

Laddove in sede ispettiva vengano rilevate gravi inadempienze in ordine alla manutenzione e conduzione degli impianti l’Ente Locale può, escludendo la diffida preliminare, dare avvio immediato alla procedura sanzionatoria salvo l’obbligo per il soggetto responsabile di attuare entro termine perentorio gli interventi necessari a sanare le irregolarità riscontrate.

Nel corso dell’attività ispettiva viene redatto, ai sensi della L.R. 90/1983, processo verbale di accertamento dell’infrazione cui fa seguito, a cura dell’Ente competente alle ispezioni, la notifica al trasgressore dell’infrazione rilevata e l’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Le sanzioni previste dalle norme vigenti, nazionali e regionali, in caso di mancato rispetto delle disposizioni sopra indicate sono le seguenti;

a) Assenza del libretto e mancata compilazione o compilazione incompleta da parte dei soggetti competenti.

L’inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto o di centrale comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00.

b) Mancato invio della scheda identificativa.

L’inosservanza degli obblighi inerenti l’invio della scheda identificativa degli impianti termici comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00.

c) Mancata comunicazione nomina o revoca incarico Terzo Responsabile.

L’inosservanza degli obblighi inerenti la comunicazione ai sensi dell’ articolo 11 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia,in attuazione dell’ art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10.), cosi come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, previsti dal provvedimento adottato dalla Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera b), L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00.

d) Mancata comunicazione collaudo o mancata

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27. Relazione biennale sulle ispezioni degli impianti termici

Al termine delle campagne di ispezione (e quindi con cadenza biennale) e non oltre il 31 dicembre suc

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28. Disposizioni finali

È istituito un tavolo tecnico composto da rappresentati delle Associazioni Regionali di categoria dei Manutentori i cui CAIT sono riconosciuti da Regione Lombardia, rappresentanti della Regione stessa e della società Cestec S.p.A..

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