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Deliberaz. G.R. Toscana 27/09/2016, n. 933

L.r. 49/2011, art. 4 comma 1, lettere b), c), e) - Definizione dei Criteri tecnici per il controllo e il risanamento degli impianti di radiocomunicazione.
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Testo del provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE


Vista la l. 36/2001R “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;

Visto il DPCM 08/07/2003R “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione alle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.”;

Visto il Codice delle comunicazioni elettroniche d.lgs 259/2003R e s.m.i., il quale negli art.icoli 86 e seguenti individua le procedure per il rilascio del titolo abilitativo comunale per l’installazione degli impianti di radiocomunicazione;

Visto l’art. 14 “Interventi per la diffusione delle tecnologie

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Allegato A - L.r. 49/2011, art. 4 comma 1, lettere b), c), e) – Definizione dei Criteri tecnici per il controllo e il risanamento degli impianti di radiocomunicazione


L.r. 49/2011 art. 4 comma 1 lettera b): Criteri tecnici per la definizione ed attuazione delle azioni di risanamento di cui all'art. 12 della l.r. 49/2011.


1. Immediata riconduzione ai limiti e Azioni di risanamento

Ai sensi dell'art. 12 della l.r. 49/2011R, in caso di superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, fatto salvo il Piano di risanamento di cui all'art. 16, il Comune:

- A. ai fini di tutela della salute assicura l'immediata riconduzione dei livelli di esposizione entro i limiti, valori e obiettivi di qualità anche mediante i poteri d'urgenza. L'ARPAT calcola i valori di riduzione a conformità di cui all'ALLEGATO C N1 del DPCM 08/07/2003 per l'immediata riconduzione entro i limiti a partire dai livelli di campo elettromagnetico riscontrati al momento del superamento.

- B. dispone, entro non oltre un anno dall'accertamento del superamento dei limiti, le azioni di risanamento per gli impianti stabilendo tempi e modalità di attuazione nel rispetto dei criteri tecnici di cui alla presente delibera al fine di ricondurre in via definitiva gli impianti legittimi, dotati di titolo abilitativo comunale, entro i limiti, valori e obiettivi nel termine massimo di due anni dallo stesso accertamento. L'ARPAT calcola i valori di riduzione a conformità di cui all'ALLEGATO C1 del DPCM 08/07/2003, a partire da misurazioni rapportate ai valori di potenza di emissione autorizzati.

La riconduzione dei livelli di esposizione entro i limiti di cui ai suddetti punti A e B può eventualmente essere ottenuta in alcuni casi anche mediante interventi per impedire l'accesso ai luoghi circostanti gli impianti.


2. Delocalizzazione e ulteriori tipologie di azioni di risanamento

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della l.r. 49/2011 le azioni di risanamento possono prevedere la delocalizzazione degli impianti in altro sito idoneo o in altra localizzazione all'interno dello stesso sito nei seguenti casi:

- qualora la riduzione a conformità non consenta il mantenimento della funzionalità del servizio degli impianti. Il Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato territoriale Toscana si esprime in merito;

- nel caso di incompatibilità coi criteri localizzativi di cui all’art. 11 comma 1;

- nel caso di ripetuti superamenti dei limiti da parte di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva. In questo caso si applica l’art. 12 comma 7;

- su proposta del gestore.

La riduzione a conformità può essere ottenuta tramite la diminuzione della potenza di irradiazione o ulteriori opportune modifiche sul sistema radiante (innalzamento centro elettrico, variazione diagramma di radiazione, apposizione di schermi, ecc).

In taluni casi possono essere messe in opera recinzioni o simili per impedire l'accesso ai luoghi circostanti gli impianti.


3. Determinazione delle Azioni di risanamento

Il Comune dispone le Azioni di Risanamento di cui alla lettera B del suddetto punto 1 sulla base:

- dei valori di riduzione a conformità calcolati da ARPAT a partire da misurazioni rapportate ai valori di potenza di emissione autorizzati;

- delle proposte di risanamento presentate dai gestori, possibilmente coordinate e coerenti tra di loro;

- delle valutazioni e pareri degli enti interessati tra i quali il Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato territoriale Toscana e l'ARPAT.


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