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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 10/04/2013, n. 46

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Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla G.N.G. s.r.l. – “Appalto di progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di adeguamento ed ampliamento dell’esistente impianto di depurazione di Lampedusa, connesso sistema di collettamento, sollevamento finale e condotta sottomarina” – Importo a base di gara euro 6.496.931,75 – S.A.: Soggetto Attuatore O.P.C.M. n. 3947/2011.

Art. 109, D.P.R. n. 207 del 2010 - Subappalto di categorie scorporabili - Esclusione per genericità della dichiarazione allegata all’offerta

In conformità con il principio di tassatività delle cause di esclusione, sancito dall’

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

In data 31 gennaio 2013 è pervenuta l’istanza in epigrafe, con la quale la società G.N.G. s.r.l. contesta l’esclusione disposta nei suoi confronti dalla commissione di gara nell’ambito della procedura aperta indetta dal Soggetto Attuatore ex O.P.C.M. n. 3947/2011, con bando del 27 dicembre 2012, per l’affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di adeguamento ed ampliamento dell’impianto di depurazione di Lampedusa, di importo complessivo a base di gara pari ad euro 6.496.931,75.

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Ritenuto in diritto

Il quesito sottoposto all’Autorità riguarda l’esclusione della G.N.G. s.r.l. dalla procedura aperta indetta dal Soggetto Attuatore ex O.P.C.M. n. 3947/2011,per l’affidamento della progettazioneesecutiva e realizzazione dei lavori di adeguamento ed ampliamento dell’impianto di depurazione di Lampedusa.

La società istante, che possiede la qualificazione SOA nella sola categoria prevalente OS22, ha dichiarato in sede di offerta l’intenzione di subappaltare le seguenti lavorazioni: “Categoria OS22 entro i limiti di legge del 30%, noli a caldo, scavi e movimento terra, posa di ferro tondino per c.a., casseforme, getti di conglomerati cementizi, posa di strutture prefabbricate, posa di elementi in materiale lapideo, posa di conglomerati bituminosi, pavimentazioni stradali, opere a verde, realizzazione di pali, micropali e tiranti, posa di tubazioni, montaggio di apparecchiature idrauliche, montaggio di apparecchiature elettroidrauliche, montaggio di apparecchiature elettromeccaniche, montaggio di quadri elettrici, impianti elettrici, impianti di telecontrollo e supervisione, lavorazioni marittime e subacquee, lavori in sotterraneo”.

Il provvedimento di esclusione, motivato in relazione alla genericità della dichiarazione di subappalto per le categorie scorporabili, è legittimo.

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Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la stazione appaltante abbia legittima

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Dalla redazione