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Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 24/07/2015, n. 1090

Approvazione, ai sensi dell’art. 41 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13, delle modalità di gestione del sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica degli edifici e definizione delle caratteristiche e dei contenuti minimi dei corsi di formazione ed aggiornamento degli stessi. Revoca delle deliberazioni della giunta regionale 1448/2010 e 2236/2010.
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Testo del provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE


vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia;

visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia);

visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);

visto l’Allegato 1 del sopra richiamato decreto del Presidente della Repubblica 75/2013 che riporta i contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici;

viste le modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica 75/2013 di cui all’articolo 1, comma 8-ter, lettera g, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (c.d. “Destinazione Italia”), convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9, concernenti i titoli di studio e la durata minima dei corsi di formazione;

vista la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)”);

tenuto presente che, precedentemente all’entrata in vigore della l.r. 13/2015, la certificazione energetica regionale era disciplinata dall’ora abrogata legge regionale 18 aprile 2012, n. 26 (Disposizi

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Allegato A - Modalità di gestione del sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica degli edifici (certificatori energetici), ai sensi dell’articolo 41, comma 2. della L.R. 13/2015

1. Elenco dei soggetti abilitati al rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica degli edifici sul territorio della Valle d’Aosta

1.1. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi, la Regione Autonoma Valle d’Aosta, ai sensi della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)”, definisce le modalità di gestione del sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati al rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica degli edifici (di seguito certificatori energetici), volto a garantire il possesso dei requisiti individuali riportati al punto 2.

1.2. I soggetti ritenuti idonei, previo procedimento di riconoscimento, vengono inseriti nell’elenco pubblico regionale dei certificatori energetici e accedono all’area riservata del Portale Energia, nella quale è possibile effettuare la redazione degli Attestati di Prestazione Energetica (di seguito APE) degli edifici presenti sul territorio regionale.

1.3. L’istruttoria di riconoscimento e la gestione dell’elenco di cui al punto 6 del presente allegato sono in capo al COA energia di Finaosta S.p.A. (di seguito COA energia), ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettere i) e j) della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13.


2. Requisiti individuali

2.1 Possono essere riconosciuti quali certificatori energetici esclusivamente i tecnici in possesso di uno dei titoli di cui alle seguenti lettere da a) ad e) ed iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente:

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;

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Allegato B - Approvazione delle modalità di autorizzazione dei corsi di formazione utili ai fini del riconoscimento dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica degli edifici di cui all’articolo 41, comma 2, della L.R. 13/2015

1. Soggetti erogatori dei corsi di formazione

1.1. I corsi di formazione possono essere tenuti:

a) da soggetti erogatori, privati e pubblici, riconosciuti ai sensi del dispositivo di accreditamento delle sedi formative approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2955 del 23 ottobre 2009, previa autorizzazione del COA energia;

b) dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta per il tramite del COA energia.


2. Modalità di autorizzazione dei corsi di formazione e casi di revoca

2.1. Sono riconosciuti i corsi di formazione erogati dai soggetti erogatori di cui alla lettera a) del precedente punto 1.1 che abbiano ottenuto l’autorizzazione di cui al successivo punto 3.

2.2. Il procedimento di autorizzazione dei corsi di formazione è avviato su richiesta del soggetto erogatore interessato secondo le modalità previste al successivo punto 4.

L’istruttoria è effettuata dal COA energia seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste di autorizzazione.

Per i corsi di formazione già conclusi o in fase di svolgimento alla data dell’entrata in vigore della presente deliberazione, la richiesta di autorizzazione del corso potrà essere presentata dal soggetto erogatore a condizione che:

a) il corso sia stato erogato successivamente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 75/2013;

b) il soggetto erogatore dimostri di essere stato in possesso dei requisiti necessari anche per il periodo in cui il corso è stato erogato.

Per i corsi di formazione organizzati successivamente alla data di entrata in vigore della presente deliberazione la richiesta deve essere presentata, secondo le modalità di cui al successivo punto 4, prima dell’avvio del corso, per consentire al COA energia di verificare il rispetto delle caratteristiche del corso. In ogni caso il corso non potrà avere inizio prima della comunicazione dell’esito dell’istruttoria di cui al successivo punto 2.7.

2.3. Il procedimento di autorizzazione dei corsi di formazione deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al successivo punto 4, salvo le ipotesi di sospensione e di interruzione previste dalla legge regionale 19/2007.

2.4. Ricevuta la richiesta di cui al successivo punto 4, il COA energia comunica al soggetto interessato l’avvio del procedimento di autorizzazione mediante una comunicazione personale scritta, che può essere trasmessa anche in via telematica, avente i contenuti di cui all’art. 13 della legge regionale 19/2007.

2.5. In caso di incompletezza dell’istanza, per carenza di dati o di documentazione, il COA energia assegna al richiedente un termine di 10 giorni per l’integrazione dell’istanza o della documentazione, con avviso che il termine di conclusione del procedimento di riconoscimento inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento dell’istanza completata o della documentazione richiesta. Qualora il richiedente non fornisca i dati o la documentazione richiesta, il COA energia comunica a quest’ultimo l’inammissibilità dell’istanza, salva la facoltà dell’interessato di presentare nuova istanza con le modalità di cui al successivo punto 4.

2.6. Verificata la completezza dell’istanza, il COA energia dà corso all’istruttoria sulla stessa secondo quanto disposto dal successivo punto 3 e provvede a dare comunicazione dell’esito dell’istruttoria al richiedente.

2.7. In caso di esito positivo dell’istruttoria, il COA energia comunica all’interessato l’autorizzazione all’erogazione del corso di formazione e provvede ad inserire

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