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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 30/04/2015, n. 8823
Sent. C. Cass. civ. 30/04/2015, n. 8823
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Ascensore - Spese di manutenzione e ricostruzione - Ripartizione - Criterio legale - Deroga - Consenso unanime dei condomini - Necessità.In tema di condominio negli edifici, la regola posta dall'art. 1124 Cod. civ. |
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE II |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO(OMISSIS), con atto di citazione del 20 giugno 2001, proprietario di una porzione immobiliare facente parte del Condominio di (OMISSIS) conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, gli altri condomini dello stabile, per sentire accertare e dichiarare l'invalidità della tabella C relativa alla ripartizione delle spese di ascensore, perché erroneamente formulata e compilata e per l'effetto sostituire la tabella inesatta con altra tabella millesimale maggiormente conforme alla legge al Regolamento di condominio, alla reale struttura dell'immobile e alle possibilità d'uso dell'ascensore da parte del ricorrente. Deduceva l'attore di essere proprietario di un'unità immobiliare posta al piano terra dello stabile e che ciò nonostante nella tabella millesimale C relativa alla ripartizione delle spese di gestione dell'ascensore il suo appartamento era stato considerato erro |
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MOTIVI DELLA DECISIONE1.‐ (OMISSIS) lamenta: a) con il primo motivo di ricorso, l'insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata sarebbe del tutto sprovvista di motivazione, idonea a sostenere il rigetto della domanda del Dott. (OMISSIS) posto che con l'affermazione secondo cui che in ordine alla prima censura appariva assorbente la considerazione che contrariamente all'opinione dell'appellante, anche gli appartamenti del primo piano avrebbero serviti dall'ascensore, la Corte distrettuale mostra di non aver bene compreso quale fosse la conformazione della palazzina ed, in particolare, non avrebbe inteso che il Dott. (OMISSIS) abita al piano terra dello stabile di cui si dice e non al primo piano. A sua volta, con l'affermazione "(...) per consentire di raggiungere l'ultimo piano di proprietà comune, correttamente contemplato ai fini della determinazione del coefficiente di piano, perché costituito dal terrazzo, locale assemblee, locali adibiti a fontane e stenditoi" mostra di non aver compreso che l'ultimo piano della palazzina il sesto non è servito dall'ascensore che si ferma al quinto piano ma solo da due rampe di scale in muratura. Piuttosto, la Corte distrettuale, sempre secondo il ricorrente, non chiarisce le ragioni per le quali andavano disattese le specifiche obiezioni formulate da (OMISSIS) con riferimento alla determinazione del coefficiente del piano. D'altra parte, posto che il coefficiente primario di ripartizione della spesa di ascensore sarebbe costituito dal numero dei piani serviti da detta apparecchiatura, la Corte distrettuale, avrebbe dovuto rilevare che nel caso di specie i piani sono cinque e, dunque, sommando tutti i piani sui quali andrebbe frazionata la spesa, secondo la seguente operazione matematica (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15) si sarebbe dovuto giungere ad un coefficiente pari ad 1/15, mentre l'elaborato del tecnico pone al denominatore il differente valore di 21, come se la palazzina fosse composta da sei piani. |
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P.Q.M.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia la causa ad altra sezione della Cor |
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