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Sent. C. Cass. pen. 29/04/2009, n. 17865

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1. EDILIZIA - IN GENERE - Lottizzazione abusiva negoziale - Struttura ordinaria - Contributo causale dell'acquirente - Dimostrazione della propria estraneità - Possibilità. 2. EDILIZIA - IN GENERE - Complesso alberghiero - Vendita a privati - Mutamento di destinazione d'uso - Lottizzazione abusiva - Integrazione - Condizioni. 3. EDILIZIA - IN GENERE - Lottizzazione abusiva - Integrazione a titolo di colpa - Possibilità - Ragioni - Fattispecie. 4. MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE - Poteri del tribunale - Modifica relativa alla nomina del custode - Inclusione. 5. MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO - Beni appartenenti a terzi estranei - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
1. Nel reato di lottizzazione abusiva cosiddetta negoziale, avente ordinariamente natura plurisoggettiva e la cui struttura unitaria è caratterizzata dall'intimo nesso causale che lega le condotte dei vari partecipi, l'acquirente del lotto frazionato non può considerarsi, solo per tale qualità, terzo estraneo, potendo tuttavia il medesimo dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto, cioè, di partecipare ad un'operazione di illecita lottizzazione e, in ta
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SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA

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FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Brindisi - con ordinanza del 18.6.2008 (depositata il 19.6.2008) - decideva sulle istanze di riesame proposte, nell'interesse delle persone indicate in epigrafe, avverso il decreto 27.5.2008 con cui il G.I.P. di quello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo del comparto C) di un complesso turistico- alberghiero denominato "Acque Chiare" sito in località "Case Bianche" di Brindisi misura di cautela reale adottata in relazione all'ipotizzato reato di lottizzazione abusiva, D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 44, lett. c, - correlato anche a fattispecie di corruzione e di falso - attuata attraverso l'emanazione di provvedimenti urbanistici ed edilizi considerati illegittimi in quanto inducenti, in violazione della pianificazione generale, modificazione della destinazione turistico-alberghiera della zona e violazione del vincolo di inalienabilità frazionata delle unità immobiliari, alienate invece quali residenze per uso abitativo privato e:

a) confermava l'adottata misura di cautela reale;

b) nominava, in sostituzione del Sindaco pro tempore del Comune di Brindisi, ciascuno dei ricorrenti quale custode della unità immobiliare di proprietà dello stesso, a titolo gratuito e con facoltà di uso.

Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorsi per cassazione:

1. il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, 2. le persone dianzi indicate (acquirenti di unità immobiliari facenti parte del complesso turistico-alberghiero e vendute come autonome residenze private).

Il P.M. ha eccepito violazioni di legge, in quanto il Tribunale:

- avrebbe illegittimamente statuito in ordine alle modalità esecutive del sequestro in atto (revoca del precedente custode e nomina di nuovi custodi con conferimento della facoltà di uso), pur non identificandosi con il giudice che ha emesso il provvedimento delle cui modalità esecutive si tratta. Secondo la prospettazione del ricorrente, "solo la insussistenza dei requisiti di cui all'art. 120 c.p.p., ovvero il venir meno di tali requisiti in capo al custode, avrebbe potuto determinare la sua revoca ma nella specie nulla di tutto ciò si è verificato";

- incongruamente avrebbe conferito ai nuovi custodi la facoltà di uso degli immobili sequestrati, in quanto l'ordinamento prevedrebbe nel solo ed unico caso disciplinato dall'art. 85 disp. att. c.p.p. la possibilità di utilizzazione del bene sottoposto al sequestro, condizionandola all'imposizione di opportune prescrizioni ed alla prestazione di una cauzione idonea a garantire l'esecuzione delle prescrizioni impartite. L'uso concesso, inoltre, non consentito dagli strumenti urbanistici vigenti, "certamente protrae le conseguenze del reato" di lottizzazione abusiva.

Gli acquirenti delle unità immobiliari, a mezzo dei rispettivi difensori ed anche attraverso il deposito di "motivi aggiunti":

- hanno prospettato che:

- essi, soggetti non indagati, rivestirebbero la posizione di "terzi estranei in buona fede" rispetto al reato di lottizzazione abusiva ipotizzato, poiché verserebbero "in condizione di completa ignoranza della asserita illegittimità del programma edilizio attuato dal venditore", avendo fatto "totale affidamento sulla ormai consolidata vigenza degli atti amministrativi regolanti la vicenda" e sulle assicurazioni circa la legittimità degli acquisti ricevute dal notaio rogante all'atto della stipula dei contratti di vendita;

- il sequestro sarebbe stata adottato dal GIP esclusivamente ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2, sul presupposto che, all'accertamento del reato di lottizzazione abusiva, debba necessariamente seguire la confisca dell'area e degli immobili interessati, del D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 44, comma 2;

- ed hanno conseguentemente eccepito che: - nei loro confronti non potrebbe essere disposta la confisca in oggetto, perché:

a) la Corte Europea dei diritti dell'uomo - con decisioni del 30.8.2007 e del 20.1.2009, nel ricorso n. 75909/01 proposto contro l'Italia dalla s.r.l. "Sud Fondi" ed altri - ha affermato che tale misura patrimoniale:

- "non tende alla riparazione di un danno, ma mira nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge", - è, quindi, una "pena" e la previsione dell'irrogabilità di tale "pena" al di fuori di ipotesi di responsabilità penale incorre nell'infrazione dell'art. 7 della CEDU.

I ricorrenti hanno sollevato, pertanto, questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2 - per assunto contrasto con l'art. 3 Cost., art. 25 Cost., comma 2, art. 27 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, in relazione all'art, 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) - nella parte in cui la norma denunciata prevede la confisca ope legis di immobili appartenenti a terzi estranei al reato di lottizzazione abusiva;

b) la Legge Statale 25 febbraio 2008, n. 34 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea) prescrive che il governo debba, con decreto legislativo, "disciplinare i limiti della confisca nei confronti della persona estranea al reato, che ne abbia beneficiato, o che abbia ricevuto i beni per diritto successorio" art. 31, lett. c) e che tale disciplina debba "prevedere che in ogni caso la confisca non pregiudichi i diritti dei terzi in buona fede sulle cose che ne sono oggetto" art. 31, lett. g).

Tale ultima disposizione costituirebbe "norma di dettaglio immediatamente precettiva e non meramente programmatica", che avrebbe abrogato la previsione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2;

- non potrebbe configurarsi - a fronte di costruzioni ultimate e già abitate da tempo ed in presenza di adeguate opere di urbanizzazione - un qualsiasi "periculum in mora", in quanto la libera disponibilità, da parte di essi proprietari, delle unità immobiliari sequestrate, non potrebbe in alcun modo aggravare o protrarre le conseguenze dei reati ipotizzati ne' comportare, comunque, una reale compromissione degli interessi attinenti al territorio ovvero un aggravamento "significativamente rilevante in termini di consistenza reale e di intensità" del cd. carico urbanistico, nozione quest'ultima che va riferita allo "effetto che viene prodotto dall'insediamento primario come domanda di strutture ed opere collettive, in dipendenza del numero delle persone insediate su di un determinato territorio" (così Cass., Sez. Unite, 20.3.2003, n. 12878).

Il difensore di Dibitonto Immacolata (non ricorrente), in data 19.2.2009, ha depositato memoria ex art. 121 c.p.p.. 1. La ricostruzione degli aspetti essenziali della vicenda. Nel procedimento in esame risultano indagati - fino al momento della pronunzia dell'ordinanza impugnata - il rappresentante legale della s.r.l "Acque Chiare", società committente e costruttrice del polo turistico-alberghiero in località Case Bianche del Comune di Brindisi (tale Romanazzi Vincenzo), il sindaco dell'epoca, il segretario generale ed alcuni funzionari comunali, un funzionario dell'amministrazione preposta alla tutela dei beni paesaggistici, il progettista e direttore dei lavori, un notaio rogante degli atti di trasferimento delle unità immobiliari.

Nei confronti degli stessi sono stati ipotizzati - oltre al reato di cui all'art. 110 cod. pen. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), (lottizzazione abusiva) - fattispecie delittuose di cui agli artt. 319, 321 e 476 cod. pen..

Con particolare riferimento alla vendita a privati acquirenti delle unità immobiliari di cui al comparto C) del complesso turistico- alberghiero in oggetto, l'impostazione accusatoria si basa sui seguenti elementi:

- il territorio sul quale dette unità immobiliari (ben 174) sono state edificate aveva, nel piano regolatore generale (PRG) del Comune di Brindisi, destinazione a "zona agricola e viabilità di rispetto";

- tale destinazione di zona venne modificata attraverso l'approvazione di un accordo di programma tra il Comune di Brindisi, la Regione Puglia e la s.r.l. "Acque Chiare" definitivamente ratificato dal Consigli

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P.Q.M.

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