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Sent. C. Giustizia UE 19/11/2014, n. C-404/13

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Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Qualità dell’aria — Direttiva 2008/50/CE — Valori limite per il biossido di azoto — Obbligo di chiedere la proroga del termine stabilito presentando un piano per la qualità dell’aria — Sanzioni.

1) L’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, deve essere interpretato nel senso che, per poter prorogare di cinque anni al massimo il termine stabilito da tale direttiva per rispettare i valori limite di biossido di azoto indicati nell’allegato XI di quest’ultima, esso impone ad uno Stato membro di farne domanda e di predisporre un piano per la qualità dell’aria, quando emerge in modo oggettivo, tenuto conto dei dati esistenti, e nonostante l’attuazione da parte di tale Stato di adeguate misure di abbattimento, che tali valori non potranno essere rispettati in una zona o in un agglomerato determinati entro il termine indicato. La direttiva 2008/50 non comporta alcuna deroga all’obbligo derivante dal citato articolo 22, paragrafo 1.

2) Nel caso in cui risulti che i valori limite di biossido di azoto stabiliti nell’allegato XI della direttiva 2008/50 non possono essere rispettati, in una zona o in un agglomerato determinati di uno Stato membro, dopo la data del 1° gennaio 2010 indicata in tale allegato, senza che tale Stato membro abbia richiesto la proroga di detto termine conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, la predisposizione di un piano per la qualità dell’aria conforme all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva non consente, di per sé sola, di considerare che tale Stato abbia nondimeno adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 13 della citata direttiva.

3) Qualora uno Stato membro non abbia rispettato i requisiti derivanti dall’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50, e non abbia richiesto la proroga del termine nelle condizioni previste dall’articolo 22 di tale direttiva, spetta al giudice nazionale competente, eventualmente adito, adottare nei confronti dell’autorità nazionale ogni misura necessaria, come un’ingiunzione, affinché tale autorità predisponga il piano richiesto dalla citata direttiva nelle condizioni previste da quest’ultima.

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