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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 16/01/1978, n. 3
L. R. Basilicata 16/01/1978, n. 3
- L.R. 11/06/1983, n. 47
Abrogata dalla L.R. 03/04/1990, n. 11
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Art. 1. - Definizione dei complessi ricettivi complementariSono complessi ricettivi complementari, agli effetti della presente legge, quegli allestimenti ricett |
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Art. 2. - Categorie dei complessi ricettivi complementariAi fini della presente legge vengono definiti complessi ricettivi complementari, in particolare, i seguenti allestimenti: - alberghi per la gioventù, attrezzati per ospitare, senza finalità di lucro e per periodi di tempo limitati, i giovani turisti in transito ed i loro accompagnatori, che siano soci di enti costituiti per c |
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Art. 3. - Apertura ed esercizio dei complessi ricettivi complementariL'apertura e l'esercizio dei complessi ricettivi complementari disciplinati dalla presente legge sono soggett |
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Art. 4. - Domanda di autorizzazione regionaleLa domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione regionale di cui al precedente articolo 3, corredata della documentazione che verrà a tal fine indicata nel regolamento di esecuzione della presente legge, deve essere presentata all'Assessorato regionale del turismo. |
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Art. 5. - Durata ed effetti dell'autorizzazione regionaleL'autorizzazione ha durata triennale e scade il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di ril |
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Art. 6. - Sospensione temporanea, revoca dell'autorizzazione e sanzioni amministrativeL'autorizzazione regionale di cui all'articolo 3 della presente legge è soggetta a sospensione temporanea e, nei casi più gravi, a revoca, qualora l'attività esercitata nel complesso sia ritenuta non conforme agli scopi per i quali è stata assentita o comunque contraria a prescrizioni di legge ovvero abbia dato luogo a gravi irregolarit&agra |
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Art. 7. - VigilanzaLa vigilanza sul funzionamento dei complessi ricettivi complementari, ai fini dell'applicazione delle |
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Art. 8. - Classificazione dei parchi di campeggio e dei villaggi turisticiI parchi di campeggio ed i villaggi turistici sono classificati, rispettivamente, in quattro e due categorie, in relazione all'ubicazione, alle caratteristiche costruttive, alla qualità dei servizi e delle attrezzature complementari e ricreative, sentita una Commissione composta dai seguenti membri: - il dirigente dell'Assessorato regionale del turismo, Presidente; |
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Art. 9. - Disciplina dei ricorsiIl ricorso amministrativo alla Giunta regionale è ammesso nei seguenti casi: 1) avverso il diniego della concess |
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Art. 10. - Tassa di concessione regionaleL'autorizzazione di cui al precedente articolo 3, è soggetta, all'atto del rilascio e, successivamente, per ciascun anno solare, al pagamento della tassa di concessione regionale, nelle seguenti misure: - alberghi per la gioventù L. 10.000 |
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Art. 11. - Del regolamento di esecuzioneCon decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, s |
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Art. 12. - Applicabilità della leggeLa presente legge si applica anche ai complessi ricettivi complementari in funzione al momento della |
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Art. 14. - Disposizione finanziariaGli oneri previsti dal primo comma del precedente articolo 8 fanno carico al capitolo 424 dello stato |
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Art. 15.La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Re |
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