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Sent. CGA 05/01/2011, n. 2

1248571 1248571
1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Costruzioni presso cimitero - Vincolo distanza 200 m. - Eccezioni
1. Ai sensi dell’art. 338, R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, la salvaguardia dell’area di rispetto cimiteriale di 200 m., comporta un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente in alcun modo l’allocazione sia di edifici che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare, e che la deroga all’estensione del limite è consentita ai soli fini della realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico. Detto vincolo, secondo consolidata giurisprudenza, comporta, in definitiva, una limitazione legale a carattere assoluto del diritto di proprietà, che preclude il rilascio della concessione per opere incompatibili col vincolo medesimo.

1. Conf. C. Stato V 29 marzo 2006 n. 1593.[R=WCS29M061593]
(R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, art. 338; L. 1 agosto 2002 n. 166)R

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