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Deliberaz. G.R. Sardegna 23/09/2011, n. 39/55

Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive. Raccordo tra la L.R. n. 3/2008, art.1, commi 16-32 e il D.P.R. n. 160/2010.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 02/08/2016, n. 45/10
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Testo del provvedimento


L’Assessore dell’Industria ricorda che il contesto procedurale per le autorizzazioni concernenti lo svolgimento dell’attività d’impresa di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive è regolamentato a livello regionale dall’articolo 1, commi 16-32, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 e dalla relativa Circolare applicativa approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 22/1 dell’11.4.2008. Il quadro normativo a livello nazionale è rappresentato dall’art. 38 “Impresa in un giorno” del D.L. 25.6.2008, n.112, R come convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133, e s.m.i. e dal Regolamento attuativo D.P.R. n. 160/2010 R “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

In materia è poi intervenuta la Corte Costituzionale, che con sentenza n. 15 del 2010 ha affermato che la disciplina dello Sportello Unico rientra nell’ambito della competenza esclusiva dello Stato

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Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive raccordo tra la l.r. n. 3/2008, art. 1, commi 16-32 e il d.p.r. n. 160/2010

Art. 1 - Finalità

Le presenti Direttive dispongono la disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive in Sardegna, operando un raccordo tra quanto previsto nella L.R. n. 3/2008, art.1 commi 16-32 e quanto disciplinato dall’art. 38 del D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. n. 133/2008 e attuato dal D.P.R. n. 160/2010.

Pertanto, le disposizioni di cui all’art. 38 del D.L. n. 112/2008 e di cui al D.P.R. n. 160/2010 trovano applicazione in Sardegna nei modi stabiliti dalle presenti Direttive.


Art. 2 - Definizioni

Ai fini delle presenti Direttive si intende per:

- “SUAP”: Sportello Unico per le Attività Produttive;

- “attività economiche produttive di beni e servizi”: tutte le attività che configurano la realizzazione di un bene materiale o di un servizio, comprese le attività commerciali, di somministrazione, le attività economiche svolte in forma artigianale o industriale, le attività agricole, le attività turistico ricettive, l’edilizia e i servizi di cui all’art. 4 della Direttiva 2006/123/CE;

- “impianti produttivi”: gli insediamenti relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, ogni attività imprenditoriale di edilizia residenziale, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazione;

- “DPR 160/2010”: il DPR 160 del 7 settembre 2010 – Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DL 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla L 133 del 6 agosto 2008;

- “LR 3/2008”: la Legge Regionale 5 marzo 2008 n.3, art. 1 commi 16-32;

- “DUAAP”: la Dichiarazione Unica Autocertificativa per le Attività Produttive di cui all’art. 1 comma 21 della LR 3/2008, comprese le ipotesi di cui all’art. 19 della L 241/90;R

- “procedimento unico”: il procedimento SUAP di cui alle presenti Direttive;

- “pratica SUAP”: la pratica inerente il procedimento unico;

- “Enti Terzi”: le altre Amministrazioni Pubbliche e/o gli uffici, anche comunali, diversi dal SUAP, titolari degli endoprocedimenti e/o competenti alle verifiche e ai controlli in base alla normativa di settore vigente;

- “modulistica regionale”: la modulistica unificata regionale, reperibile presso il “portale regionale” contenente gli elementi necessari per le diverse tipologie di procedimenti rientranti nel campo di applicazione del procedimento unico;

- “portale regionale”: il portale istituzionale della Regione Sardegna www.sardegnasuap.it dedicato alle imprese;

- “software regionale”: servizio web per la presentazione e la gestione telematica del procedimento unico, accessibile per l’imprenditore dal portale regionale;

- “Comunicazione Unica”: l’istituto di cui all’art. 9 del DL 7/2007, R convertito con modificazioni dalla L 40/2007.

Per tutto quanto non espressamente definito nelle presenti Direttive, si rinvia all’art.1 comma 17 della LR 3/2008 e all’art. 1 del DPR 160/2010.


Art. 3 - Ambito di applicazione e principi generali

La competenza del SUAP si estende a qualsiasi procedimento amministrativo che possa interessare l’attività economica e produttiva o i locali e/o gli impianti che siano finalizzati all’attività produttiva stessa.

Pertanto, le presenti Direttive si applicano:

- ai procedimenti relativi a tutte le vicende amministrative riguardanti le attività economiche produttive di beni e servizi;

- ai procedimenti inerenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluse le verifiche connesse agli interventi edilizi.

Sono escluse dal campo di applicazione delle presenti Direttive:

- tutte le vicende per le quali all’imprenditore non è richiesto alcun adempimento amministrativo dalla normativa vigente;

- gli adempimenti relativi all’impresa come soggetto giuridico quali, ad esempio, gli adempimenti fiscali, previdenziali, camerali, compresa la gestione della Comunicazione Unica;

- le iscrizioni ad albi o elenchi abilitanti sotto il profilo soggettivo all’esercizio di professioni;

- le procedure di condono edilizio e di sanatoria.

I procedimenti di cui sopra non sono di competenza SUAP, salvo espressa differente previsione normativa.


Art. 4 - Esclusioni

Sono escluse dal procedimento unico le seguenti procedure e gli atti ad esse propedeutici o direttamente collegati, in quanto regolate da leggi speciali che normano diversamente il procedimento, anche in ossequio al principio di cui all’art. 1 comma 2 della L 241/1990:

- in conformità all’art.2 comma 4 del DPR 160/2010, gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e ss. del D. Lgs 163/2006;R

- i servizi di interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati, ancorché scelti con procedure ad evidenza pubblica, che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico;

- i servizi finanziari, ivi inclusi i servizi bancari e nel settore del credito, i servizi assicurativi e di riassicurazione, il servizio pensionistico professionale o individuale, la negoziazione dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti;

- la verifica ambientale di cui all’art. 5, comma 1, lettere m), m-bis) ed n), del D. Lgs. n. 4/2008, R la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), la valutazione di incidenza ambientale, l’Autorizzazione Unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e autorizzazioni in ipotesi particolari ai sensi del D. Lgs 152/2006, R articoli 208, 209 e 211, nonché l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del medesimo Decreto;

- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi; tali interventi sono soggetti all'Autorizzazione Unica di cui all'articolo 12 del D.Lgs 387/2003 R rilasciata dall’Assessorato regionale dell’Industria ai sensi dell’art.6 comma 4 della LR 3/2009;

- il parere regionale di compatibilità di cui all’art.5, comma 1 della LR 10/2006 il quale deve essere acquisito preventivamente alla presentazione della DUAAP;

- il parere regionale di compatibilità di cui all’art.40, comma 2 della LR 23/2005 il quale deve essere acquisito preventivamente alla presentazione della DUAAP;

- l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie private di cui all’art.7 della LR 10/2006, nonché l’autorizzazione all’esercizio delle strutture a più elevata complessità di cui all’art. 6 comma 2 punto b) della stessa Legge;

- l’accreditamento delle strutture sociali e sociosanitarie a ciclo semiresidenziale e residenziale, a gestione privata di cui all’art. 41 della LR 23/2005;

- le concessioni minerarie, le autorizzazioni di cava e tutti i provvedimenti previsti dal R.D. 1443/1927, R dalla LR 15/1957 e dalla LR 30/1989;R

- la procedura dell’Intesa di cui all’art. 11 comma 1, lettera c) delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR;

- le concessioni, compresa la concessione di spazi pubblici, nonché l’effettuazione di interventi di manomissione o modifica di tali spazi. In tale caso, la DUAAP potrà essere presentata solo successivamente al rilascio di tale atto;

- le assegnazioni di lotti all’interno delle aree gestite dai Consorzi Industriali, e le approvazioni dei progetti quando la realizzazione di un intervento sia subordinata alla cessione di aree e/o alla stipula di appositi contratti e convenzioni con soggetti pubblici (quali Consorzi Industriali, ANAS etc.). In tal caso, l’assenso dell’Ente interessato deve essere acquisito prima della presentazione della DUAAP. Nei procedimenti in Conferenza di Servizi, potendosi verificare una modifica del progetto originario in seguito ai rilievi degli ulteriori Enti coinvolti, il SUAP convocherà anche tali Amministrazioni, per la tempestiva valutazione di ogni variazione rispetto a quanto preliminarmente assentito;

- i casi di cui all’art. 4 del D.A. 2266/U del 22.12.1983, quando sia prevista la possibilità di incremento dell’indice ordinario o di superamento di soglie dimensionali da legittimarsi mediante approvazione del Consiglio Comunale e/o dell’Assessorato regionale competente. In tal caso, tali approvazioni devono essere acquisite preventivamente rispetto alla presentazione della DUAAP;

- i procedimenti relativi alla bonifica dei siti inquinati, disciplinati dal Titolo V del D.Lgs 152/2006, e dagli Allegati 1-4 alla parte IV del Decreto;

- i procedimenti relativi alla gestione e all'aggiornamento del potenziale produttivo viticolo di cui alla Deliberazione G.R. 38/18 del 6 agosto 2009 “Disposizioni regionali applicative del Reg. (CE) n. 479/08 relative al potenziale produttivo viticolo”;

- il procedimento di deroga di cui all'art. 6 del DPR 37/1998; in questo caso, il procedimento è gestito direttamente dal Comando Provinciale e dalla Direzionale Regionale dei Vigili del Fuoco prima della presentazione della DUAAP al SUAP.

Fermo restando l’elenco di cui sopra, è demandata al Coordinamento regionale SUAP l’individuazione di ulteriori fattispecie riconducibili a leggi speciali, secondo le competenze di cui al successivo art. 21.


Art. 5 - Il SUAP

Il SUAP competente per territorio è l’interlocutore unico dell’imprenditore.

I Comuni garantiscono nei propri bilanci adeguate risorse finanziarie per il reperimento del personale e delle attrezzature ritenuti necessari per lo svolgimento delle funzioni del SUAP.

Gli altri uffici comunali e le Amministrazioni Pubbliche dichiarano l’irricevibilità delle pratiche inerenti il procedimento unico ad essi inoltrate, dandone comunicazione al SUAP competente per territorio, il quale provvede ad informare l’interessato circa le corrette modalità di presentazione della pratica.

In ogni caso, gli altri uffici comunali e le Amministrazioni Pubbliche coinvolte nel procedimento unico non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati.

Le comunicazioni di qualsiasi natura rivolte all’impresa da parte degli Enti Terzi coinvolti nel procedimento unico, esclusi i provvedimenti prescrittivi e interdittivi di cui al successivo art. 17, devono obbligatoriamente essere inoltrate dal SUAP competente per territorio.

In caso di attività insistenti nel territorio di più Comuni, la pratica dovrà essere presentata presso il SUAP del Comune nel quale è ubicata la porzione più rilevante dell’impianto o - in caso tale ripartizione non sia chiaramente individuabile - in uno qualsiasi dei Comuni interessati. Il SUAP ricevente provvederà a indirizzare la pratica ai restanti Comuni coinvolti, trattando gli stessi alla stregua di Enti Terzi.

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