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Sent. C. Cass. civ. 27/10/1993, n. 11197

11539569 11539569
Edilizia e immobili - Condominio - Spese effettuate per le cose comuni - Anticipazione da parte di un condomino per motivi di urgenza o in seguito ad autorizzazione o delega dell'assemblea condominiale - Domande di rimborso - Diversità di "causa petendi" - Proposizione in primo grado di una delle domande - Proposizione in appello dell'altra - Inammissibilità.

Tra la domanda proposta dal condomino, nei confronti degli altri partecipanti al condominio, tendente ad ottenere il rimborso delle spese effettuate per le cose comuni (nella specie, di riparazione del tetto dell'edificio condominiale), in considerazione della loro urgenza, e la medesima domanda, fondata sulla prova dell'esistenza del consenso manifestato dagli altri partecipanti, sussiste diversità di "causa petendi", in quanto la prima è diretta a provare un'attività gestoria del condomino, la seconda l'esistenza di un'autorizzazione o di una delega da parte dell'assemblea condominiale. Ne consegue, che, a norma dell'art. 345 cod. proc. civ., nel caso in cui in primo grado sia stata proposta la prima domanda, è inammissibile, in quanto nuova, la seconda domanda proposta in grado d'appello.

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