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17/04/2024

Appalti pubblici: principio di prossimità e criteri di aggiudicazione

L'ANAC ha indicato che nelle procedure di gara dirette all’affidamento dei servizi di recupero dei rifiuti urbani, l’ubicazione dello stabilimento del concorrente deve essere adeguatamente valorizzato in sede di offerta tecnica attraverso l’attribuzione di un punteggio proporzionato.

Fattispecie
Nell'ambito di una procedura aperta per l'affidamento del servizio di trattamento dei rifiuti organici da raccolta differenziata, si prevedeva l’aggiudicazione dell’appalto secondo il criterio del prezzo più basso, calcolato sommando il prezzo offerto per il servizio di recupero dei rifiuti agli oneri (a carico della Stazione appaltante) per il trasporto dei rifiuti stessi, quantificati in ragione della distanza tra la sede dell'azienda rifiuti e lo stabilimento del concorrente.
La questione su cui l’ANAC era chiamata a pronunciarsi concerneva la legittimità di una procedura di gara per l’affidamento del servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso, che prevedesse la valorizzazione nell’offerta economica, ai fini della formazione della graduatoria, non solo del ribasso offerto dal concorrente, ma anche di ulteriori costi correlati all’espletamento del servizio, alla cui quantificazione contribuiva in maniera diretta la sede del concorrente o, meglio, la sua distanza dalla sede della stazione appaltante.

Considerazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 20/03/2024, n. 146, ha svolto le seguenti considerazioni:
- quando il criterio di aggiudicazione prescelto è il minor prezzo, la stazione appaltante non può effettuare alcun tipo di comparazione tra le offerte basata sulla componente qualitativa o sui requisiti tecnici dei
prodotti o delle prestazioni proposte (si veda Appalti pubblici: il criterio del minor prezzo esclude la comparazione qualitativa);
- la valorizzazione della distanza dal sito di conferimento determina un confronto qualitativo tra le diverse offerte, introducendo, di fatto, un criterio premiale nell’ambito della formula relativa all’applicazione del punteggio economico, non più limitato al solo elemento prezzo, e mascherando, per l’effetto, un più opportuno ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (si veda Appalti pubblici: illegittimità delle clausola territoriale quale requisito di partecipazione );
- l’ubicazione dell’impianto dovrebbe essere più correttamente qualificata come una caratteristica dell’offerta, alla quale assegnare un punteggio tecnico adeguatamente proporzionato, in modo da tener conto della preferibilità per la stazione appaltante di ricorrere ad un impianto più vicino al luogo di raccolta del rifiuti;
- la ricostruzione della sede dell’impianto come elemento premiale dell’offerta trova conforto nell'art. 108, comma 7, del D. Leg.vo 36/2023.

Posto quanto sopra, l'ANAC ha concluso che il criterio di aggiudicazione della procedura di gara e la formula algebrica del disciplinare si pongono in violazione del combinato disposto dell’art. 181, comma 5, del D. Leg.vo 152/2006 e dell’art. 108, comma 7, del D. Leg.vo 36/2023, nella parte in cui, per un verso, non garantiscono un’adeguata tutela del principio di prossimità degli impianti di recupero e, dunque, dell’ambiente e, dall’altro, introducono elementi che dovrebbero essere valorizzati in sede di offerta tecnica mediante il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Dalla redazione