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02/04/2024

Nomina del Responsabile anticorruzione - RPCT: indicazioni ANAC

L'ANAC, con Atto del presidente del 20/03/2024, ha fornito indicazioni per la scelta e la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Con Atto del Presidente del 20/03/2024, l'ANAC ha fornito indicazioni in merito alla nomina del RPCT.

Nomina RPCT
In particolare, l’ANAC ha chiarito che:
- l’organo di indirizzo di una società/ente individua, di norma, il RPCT tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
- è opportuno che tale incarico sia attribuito ad un soggetto che abbia adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione, sia dotato della necessaria autonomia valutativa e non si trovi in situazioni di conflitto di interessi;
- il ruolo di RPCT quindi non dovrebbe essere conferito a soggetti assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva nonché assegnati a settori che sono considerati più esposti a rischio corruttivo;
- la nomina di un dirigente esterno quale RPCT deve considerarsi come un'eccezione, che necessita di una motivazione puntuale, anche in ordine all’assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.

Enti di ridotte dimensioni
Qualora, in ragione delle ridotte dimensioni degli enti e degli organici estremamente ridotti, le figure che avrebbero le competenze per ricoprire tale incarico sono assenti o si trovano in una posizione di conflitto di interesse, essendo impegnate in settori esposti a rischio corruttivo, l’incarico di RPCT può essere affidato a titolari di posizioni organizzative o comunque a profili non dirigenziali che garantiscano comunque le competenze adeguate e la posizione di autonomia e indipendenza richiesta dalla legge.
In circostanze eccezionali, si ritiene inoltre possibile attribuire il ruolo di RPCT anche all’Amministratore di una società, ma alla sola condizione che non abbia deleghe gestionali.
Soprattutto negli enti di piccole dimensioni, l’incarico di RPCT si configura come incarico aggiuntivo a quello di cui il soggetto individuato risulti già titolare. Non viene in rilievo l’esercizio di un potere negoziale, e quindi la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro da parte del soggetto che è stato nominato RPCT. Si tratta, piuttosto, dell’esercizio di un potere dell’organo di indirizzo di richiedere al dipendente tutte le mansioni esigibili dalla categoria di inquadramento, che di per sé non sono rifiutabili.
Nel caso di specie, l’attribuzione dell’incarico di RPCT ad un soggetto che riveste il ruolo di quadro, trovandosi tutti i dirigenti in una posizione di incompatibilità, appare garantire i requisiti previsti dal legislatore e dalla stessa ANAC. 

Situazioni particolari
Resta comunque fermo che, ove vi siano situazioni peculiari di tipo organizzativo che non consentano comunque di nominare un RPCT in base ai principi generali forniti da ANAC, la società può operare scelte che rispondano alle proprie esigenze, compiendo le valutazioni necessarie di caso in caso. Gli organi di indirizzo sono, tuttavia, tenuti a motivare eventuali scelte e soluzioni non rispondenti ai citati orientamenti nel provvedimento di nomina del RPCT.

Rinuncia all'incarico
La rinuncia all’incarico di RPCT assegnato può ritenersi ammissibile se vi siano adeguate motivazioni che evidenziano situazioni di incompatibilità/inopportunità. Queste non possono certamente ravvisarsi nella mancata previsione di un compenso aggiuntivo.

Assenza di compenso aggiuntivo
Per legge, dall’espletamento dell’incarico di RPCT non può, in nessun caso, derivare alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento, laddove sia configurabile, di eventuali retribuzioni di risultato legate all’effettivo conseguimento di precisi obiettivi di performance predeterminati.

Dalla redazione