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26/03/2024

Ristrutturazione edilizia conservativa e differenze tra prospetto e sagoma

In tema di qualificazione degli interventi edilizi, il TAR Toscana chiarisce la differenza tra sagoma e prospetto, specificando che non ogni intervento edilizio realizzato sulla copertura dell’edificio implica una modifica dei prospetti.

FATTISPECIE - Nel caso di specie si trattava di una SCIA alternativa a permesso di costruire avente ad oggetto un intervento di ristrutturazione conservativa ex art. 10, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. c), per la realizzazione di una terrazza a tasca sulla copertura dell’edificio. Il ricorrente contestava la determinazione del Comune che inibiva la prosecuzione degli interventi e ordinato il ripristino dello stato dei luoghi sul presupposto che gli interventi edilizi sulla copertura di un fabbricato sarebbero da valutare come interventi sul suo prospetto, vietati nel caso di specie dal Piano operativo comunale.

LA TESI DEL RICORRENTE - Secondo il ricorrente la realizzazione degli interventi classificabili in termini di ristrutturazione edilizia conservativa - ai sensi dell’art. 135, L.R. Toscana 65/2014, comma 2, lett. d) - dovrebbero comprendere tutte le opere di trasformazione dell’immobile che non ne comportino la demolizione e la ricostruzione, compresi gli aumenti o le modifiche di volumi, prospetti e sagoma. Pertanto, le NTA del Piano operativo che vietano o limitano le modifiche prospettiche andrebbero ritenute operanti solo nei casi in cui l’intervento edilizio progettato, nel suo insieme, trascenda la ristrutturazione edilizia conservativa.
Con la seconda censura il ricorrente evidenziava che la costruzione della terrazza a tasca, di dimensioni minimali, sarebbe comunque possibile in base alle NTA del Piano operativo, nella parte in cui si ammette la realizzazione di modifiche all'aspetto esteriore degli edifici, con l'introduzione di nuove aperture e/o modifiche a quelle esistenti, nel rispetto del sistema strutturale e a condizione che vengano tutelati i fronti di carattere unitario e compiuto e le originarie caratteristiche architettoniche dell'edificio. Il Piano operativo non impedirebbe dunque qualsiasi modifica all’aspetto esteriore dell’edificio, ma solo quelle di un certo rilievo, che modifichino i fronti dell’edificio, ossia le facciate. L’assimilazione tra copertura e prospetto dell’edificio, operata dal Comune in via interpretativa, sarebbe quindi illogica, arbitraria e in contrasto con il tenore letterale delle norme comunali.

TAR Toscana 06/02/2024, n. 163 ha accolto il secondo motivo di ricorso sulla base delle seguenti considerazioni.

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI E DIVIETO DI REALIZZAZIONE DI OPERE - Riguardo al primo motivo, il TAR ha affermato che non rileva che il legislatore nazionale, all’art. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. d), ricomprenda nella nozione di ristrutturazione edilizia conservativa anche le modifiche di prospetto, perché - per costante giurisprudenza - il secondo comma della stessa norma, nella parte in cui afferma che le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, va interpretato nel senso che la normativa urbanistica comunale non può dare agli interventi una classificazione diversa da quella ivi stabilita e non anche che non possa disciplinare in via sostanziale le attività concretamente assentibili, escludendo alcuni interventi riconducibili a una determinata classificazione.

Pertanto, il fatto che il Piano operativo del Comune ammetta la ristrutturazione edilizia conservativa non esclude che lo stesso possa al contempo vietare la realizzazione di singole opere che, pur rientrando in tale categoria di intervento, sono ritenute incompatibili con le caratteristiche degli immobili e con l’armonioso sviluppo urbanistico e edilizio dell’area.

DIFFERENZA TRA SAGOMA E PROSPETTO - Con riferimento al secondo motivo il TAR ha invece dato ragione al ricorrente, confermando l’illogicità del provvedimento del Comune nella parte in cui operava una aprioristica equiparazione della copertura dell’edificio al suo prospetto.
In proposito i giudici hanno ricordato che:
- la sagoma riguarda la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, considerato in senso verticale e orizzontale (ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli oggetti e gli sporti),
- mentre il prospetto individua gli sviluppi in verticale dell'edificio e quindi la facciata dello stesso, rientrando nella fattispecie anche le aperture presenti sulle pareti esterne. Attengono quindi al prospetto gli interventi che modificano l'originaria conformazione estetico architettonica dell'edificio, realizzati o comunque incidenti sulla facciata o sulle pareti esterne del fabbricato, senza superfici sporgenti.

Ne deriva che non ogni intervento edilizio realizzato sulla copertura dell’edificio implica modifica dei prospetti, ma occorre verificare, caso per caso, se lo stesso comporti anche una modifica della facciata o delle pareti esterne dell’immobile. Circostanza che nel caso di specie non era stata evidenziata.

Dalla redazione