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23/02/2024

Errore del professionista nella presentazione della pratica edilizia

L'errore nell’invio della pratica edilizia (nel caso di specie una CILA Superbonus) non può essere regolarizzato mediante una "retrodatazione" della presentazione. L’affidamento nella trasmissione dell’istanza non è tutelabile nel caso di errore riconducibile alla mancata diligenza del professionista incaricato.

Nel caso di specie si trattava di una CILA Superbonus per gli interventi di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 presentata a ottobre 2022. Il professionista incaricato aveva inviato, in nome e per conto del condominio, la CILAS utilizzando un indirizzo PEC errato e inesistente, seguita a novembre da un altro messaggio, questa volta all’indirizzo corretto, con cui aveva trasmesso una integrazione della documentazione.
A distanza di alcuni mesi, il Comune, su sollecito di un condomino, rilasciava un’attestazione con la quale comunicava che non risultava presentata alcuna pratica CILAS per l’immobile in questione.
Avvedutosi dell’errore, il professionista chiedeva che si procedesse, in ragione della sua buona fede, a recepire la CILAS e i documenti ad essa allegati con la data dell’errato invio, ma il Comune respingeva l’istanza.
Il Condominio si è rivolto al TAR sostenendo, tra l’altro, che il Comune, in ossequio al principio di leale collaborazione, avrebbe dovuto procedere con l’attivazione del soccorso istruttorio, per permettere la regolarizzazione della pratica.

TAR Friuli Venezia Giulia 14/02/2024, n. 69 (respingendo il ricorso del Condominio) ha spiegato che l'errore nella presentazione della pratica edilizia non può essere regolarizzato mediante una “retrodatazione” della presentazione, perché ciò sarebbe in contrasto con l’art. 18-bis della L. 241/1990 secondo il quale la data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione.
Inoltre il Comune non avrebbe dovuto attivare un formale soccorso istruttorio perché l’istituto presuppone in realtà il corretto avvio del procedimento con l’effettiva presentazione di una istanza, che nel caso di specie non risultava invece previamente trasmessa. L’istituto del soccorso istruttorio, infatti, deve essere messo in campo solo dopo che il procedimento abbia avuto avvio e dunque esso non può trovare spazio per quei procedimenti nei quali l’interessato non abbia tempestivamente ed adeguatamente presentato l’istanza.
Il TAR ha anche escluso l’affidamento tutelabile nella trasmissione dell’istanza, trattandosi di errore del professionista incaricato non esente da colpa: l’indirizzo di destinazione era inesistente, il sistema non aveva generato la ricevuta di avvenuta consegna. Tutto ciò avrebbe dovuto indurre il professionista - diligente - ad attivarsi immediatamente per effettuare i necessari controlli e verificare la corretta trasmissione dell’istanza, cosa che invece nel caso di specie non era avvenuta.
In altri termini, il professionista non aveva usato la diligenza richiesta per la configurabilità di un affidamento incolpevole.

Dalla redazione