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21/02/2024

Nuovo Regolamento UE sui gas fluorurati a effetto serra

Il Parlamento europeo ha adottato il nuovo Regolamento sui gas fluorurati a effetto serra che abroga e sostituisce il Regolam. 16/04/2014, n. 517.

GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA O F-GAS - Nell’ambito degli obiettivi dell’Unione europea per ridurre l’inquinamento atmosferico e per contrastare i cambiamenti climatici dovuti al riscaldamento globale assume particolare rilievo la normativa riguardante i gas fluorurati ad effetto serra (c.d. “F-Gas”).
Si tratta di sostanze utilizzate principalmente:
- nelle apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento dell’aria e pompe di calore;
- nelle apparecchiature di protezione antincendio ed estintori;
- nei commutatori elettrici;
- nei cicli termodinamici utilizzati per la produzione di energia da fonti di calore.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E NUOVO REGOLAMENTO UE - Sulla materia sono stati emanati, nel corso degli anni, provvedimenti europei e provvedimenti nazionali che hanno integrato i primi, con la conseguenza che la normativa applicabile in ciascuno Stato è il risultato della combinazione di tali provvedimenti europei e nazionali.
La norma principale italiana è costituita dal D.P.R. 16/11/2018, n. 146, emanato per adeguarsi al Regolam. 16/04/2014, n. 517 dell’Unione europea. Tale ultimo Regolamento è stato ora abrogato dal Regolam. 07/02/2024, n. 573, pubblicato il 20/02/2024 e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Di conseguenza, nelle more dell’intervento del legislatore nazionale, le norme statali incompatibili con il nuovo Regolamento dovrebbero ritenersi non più applicabili.
Il Regolam. 573/2024, in sostituzione del precedente, stabilisce disposizioni per il contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e sulle misure accessorie connesse, quali la certificazione e la formazione al fine di garantire la riduzione ed un uso sicuro di tali gas e delle sostanze ad essi alternative. Inoltre:
- impone condizioni per la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura e l'uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che li contengono o il cui funzionamento dipende da tali gas;
- stabilisce limiti quantitativi per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi;
- stabilisce norme in materia di comunicazione.
È prevista una riduzione graduale - fino all’eliminazione totale - della immissione sul mercato degli idrofluorocarburi entro il 2050 (allegato VII). Per i prodotti nei settori della refrigerazione domestica, condizionamento d’aria e pompe di calore, la riduzione degli F-Gas deve avvenire entro le date stabilite dal Regolamento.

CAMPO DI APPLICAZIONE - Il provvedimento si applica:
a) ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II e III, da soli o come miscele contenenti tali sostanze;
b) ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

ENTRATA IN VIGORE - Il Regolamento entra in vigore il 11/03/2024 e - come detto - abroga il Regolam. 16/04/2014, n. 517. Tuttavia, l’art. 12 (sulla etichettatura dei prodotti e apparecchiature) e l’art. 17, par. 5 (in materia di assegnazione di quote per l’immissione sul mercato di idrofluorocarburi) si applicano a decorrere dal 01/01/2025. Le previsioni sulla interazione degli Stati membri con il portale F-Gas di cui all’art. 20, paragrafi 2 e 3 e art. 23, paragrafo 5 si applicano a decorrere dal 03/03/2025.
Le norme sull’etichettatura dei prodotti e apparecchiature di cui all'art. 12 del Regolam. 517/2014 abrogato continuano ad applicarsi fino al 31/12/2024.

VALIDITÀ DEI CERTIFICATI E ATTESTATI DI FORMAZIONE - Il Regolamento stabilisce (art. 10) che gli attuali certificati e attestati di formazione rilasciati a norma del Regolam. 517/2014 restano validi alle condizioni alle quali sono stati rilasciati in origine. Entro il 12/03/2027 gli Stati membri provvedono a che le persone fisiche certificate siano tenute a partecipare a corsi di aggiornamento o a completare un processo di valutazione almeno ogni sette anni.
Le persone fisiche in possesso di un certificato o di un attestato di formazione a norma del Regolam. 517/2014 dovranno partecipare ai corsi di aggiornamento o completare i processi di valutazione per la prima volta entro il 12/03/2029.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE - Secondo il nuovo Regolamento (art. 8), a decorrere dal 01/01/2025, i proprietari di edifici e contraenti devono assicurare che durante le attività di ristrutturazione, riqualificazione o demolizione che implicano la rimozione di pannelli contenenti schiume con gas fluorurati a effetto serra, o pannelli laminati installati in cavità o strutture edificate contenenti tali gas, le emissioni siano per quanto possibile evitate manipolando le schiume o i gas ivi contenuti in modo tale da garantirne la distruzione. In caso di recupero, tale operazione è effettuata esclusivamente da soggetti adeguatamente qualificati.
Se il recupero delle schiume non è tecnicamente praticabile, il proprietario dell'edificio o il contraente redigerà la documentazione che attesta l'impossibilità del recupero nel caso specifico, da conservare per cinque anni e mettere a disposizione dell’autorità competente su richiesta.

Per approfondimenti si rinvia al testo del Regolam. 07/02/2024, n. 573.

Dalla redazione