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Sent. C. Cass. civ. 18/04/2007, n. 9239

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Edilizia e immobili - Compravendita - Simulazione - Effetti rispetto ai terzi - Art. 1415 c.c. - Norma imperativa - Prova della simulazione.

L’art. 1415, c.c. è norma imperativa posta nell’interesse di terzi creditori, allorché sia manifesta lo loro buona fede e la simulazione rechi ai loro diritti un pregiudizio che può essere provato anche contro l’atto pubblico di vendita. È ammissibile la prova senza limiti ai sensi dell’art. 1417, c.c. qualora la domanda, diretta a far valere la illiceità del contratto dissimulato, sia proposta da terzi gravissimamente pregiudicati.

Dalla redazione