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05/02/2024

Classificazione acustica del territorio - Impugnazione del piano comunale

Il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti in materia di impugnazione dei piani comunali di classificazione acustica del territorio.

FATTISPECIE - Nel caso di specie il ricorrente contestava il Piano di classificazione acustica del territorio comunale con il quale era stata attribuita ad una piazza la classe acustica IV nel periodo estivo e III nei rimanenti periodi dell’anno. Secondo il ricorrente, la scelta del Comune comprometteva la sua attività poiché fonte di iniziative ed attività ad alto grado di rumorosità, confliggente con la vocazione di turismo e di riposo. In particolare, lamentava che la classificazione attribuita alla piazza collideva con i parametri relativi alla densità di popolazione, alla densità di esercizi commerciali ed uffici, al volume di traffico locale.

IMPUGNABILITÀ DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - Sotto il profilo dell’ammissibilità dell'impugnazione del piano di zonizzazione acustica, C. Stato 02/01/2024, n. 42 ha ricordato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in materia di impugnazione dei piani territoriali, l'interesse a ricorrere va di regola documentato con riferimento alla titolarità di aree direttamente incise dalle scelte pianificatorie: ciò allo scopo di evitare che un eccessivo allargamento della legittimazione apra la strada a forme di azione popolare non previste dall'ordinamento.
Tuttavia, anche in materia di piani urbanistici, non è affatto escluso che i cittadini residenti nel Comune interessato possano impugnare anche parti del piano non riguardanti direttamente le loro proprietà, laddove dimostrino che le scelte pianificatorie incidono sul godimento e sul valore di esse.
Siffatta situazione si verifica, a maggior ragione, laddove siano dedotti motivi di censura tali da travolgere il piano nel suo complesso, in quanto involgenti l'impostazione di fondo dell'attività pianificatoria ovvero radicali difetti di istruttoria a monte dell'attività medesima.

DISCREZIONALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE - Pur avendo considerato ammissibile l'impugnazione, il Consiglio ha tuttavia respinto il ricorso, affermando che l'onere della classificazione acustica del territorio spetta ex lege ai Comuni, che esprimono una funzione "lato sensu" pianificatoria, caratterizzata da ampia discrezionalità amministrativa, sicché l'ambito del sindacato del giudice amministrativo si presenta ristretto e sostanzialmente limitato ad un riscontro del rispetto dei canoni di logicità formale. Tale sindacato è ammesso, infatti, nei soli casi di gravi illogicità, irrazionalità ovvero travisamenti sintomatici della sussistenza del vizio di eccesso di potere.

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E INQUINAMENTO ACUSTICO - Inoltre, in materia di zonizzazione acustica del territorio, le scelte dell'amministrazione non possono sovrapporsi meccanicamente alla pianificazione urbanistica, ma devono attuare un contemperamento tra due interessi generali: quello della pianificazione urbanistica e quello della tutela dall'inquinamento acustico.
In particolare, da un lato, rileva l'interesse pubblico generale alla conservazione del disegno programmato dal pianificatore, il quale riflette un ben preciso interesse della comunità ad un certo utilizzo del proprio territorio, sul quale la medesima è stanziata.
Da un altro lato, rileva l'interesse dei privati alla conservazione delle potenzialità connesse alla titolarità dei diritti sui beni immobili e derivanti dalle pregresse e già effettuate scelte di pianificazione, le quali devono poter essere attuate pro futuro, avendo una natura tipicamente programmatoria.

Nel caso di specie, il Consiglio ha ritenuto che il Comune avesse correttamente applicato i parametri sopra descritti, tenendo conto delle peculiari aree di interesse naturalistico presenti nella zona.
Inoltre non poteva configurarsi la violazione dell’art. 6, comma 3, della L. 447/1995, norma che, secondo i giudici, consente - ma non obbliga - i Comuni ad individuare una più specifica regolazione delle immissioni (con ad esempio l'istituzione di fasce orarie in considerazione degli effetti negativi delle attività rumorose sulla tranquillità pubblica), ferma restando l’impossibilità di diminuire i limiti di emissione sonora prescritti dalla citata normativa.

Dalla redazione