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D. Min. Ambiente e Sic. Energ. 07/12/2023, n. 414

Individuazione di una tariffa incentivante per impianti a fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili e nelle configurazioni di autoconsumo singolo a distanza e collettivo, in attuazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e in attuazione della misura appartenente alla Missione 2, Componente del 2, Investimento 1.2 del PNRR.
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Premessa

 

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

 

VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 del 18 febbraio 2022 sulla “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022” (nel seguito: la Comunicazione CE), recante le condizioni in base alle quali gli aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell’Unione europea a sostegno della ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea, del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21, del 6 luglio 2021, relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia (Sessione n. 3808, del 13 luglio 2021) Allegato - Orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza – Tabella, modello piani per la ripresa e la resilienza, del 22 gennaio 2022;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO l’allegato alla citata decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia e, in particolare, la misura Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) la quale prevede prestiti a tasso zero fino al 100% dei costi ammissibili per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, accoppiati a sistemi di stoccaggio inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità delle energie rinnovabili, in particolare in comuni con meno di 5 000 abitanti per una potenza complessiva pari almeno a 2 GW;

CONSIDERATI i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni definiti per l’Investimento dal medesimo allegato alla citata decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021:

a) il traguardo M2C2-46, da raggiungere entro il 31 dicembre 2025, è costituito da “Firma dei contratti per la concessione di prestiti per la realizzazione degli interventi a beneficio delle comunità energetiche”;

b) l’obiettivo M2C2-47, da raggiungere entro il 30 giugno 2026, è costituito “Sostegno alle comunità energetiche in comuni con meno di 5 000 abitanti allo scopo di consentire l'installazione di almeno 2.000 MW da fonti rinnovabili, per una produzione indicativa di 2.500 GWh/anno. Questa misura non deve sostenere attività legate all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 t CO2eq/t H2”;

VISTA la nota, RGS prot. 10347 del 18/01/2023, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze invita il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica a voler attuare il progetto PNRR - M2C2 - Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto (piuttosto che prestiti a tasso zero), allo scopo di consentire il raggiungimento di milestone e target;

CONSIDERATO che l’allegato 1 agli Operational Arrangements associa ai citati milestone e target i seguenti meccanismi di verifica:

- M2C2-46: documento di sintesi che giustifichi debitamente come il traguardo (compresi tutti gli elementi costitutivi) sia stato conseguito in modo soddisfacente. Tale documento include in allegato le seguenti prove documentali: a) lista dei contratti firmati b) estratto delle sezioni pertinenti delle specifiche tecniche dell’avviso pubblico comprovanti l'allineamento con la descrizione del CID dell'investimento e dell’obiettivo;

- M2C2-47: documento esplicativo che giustifichi debitamente il modo in cui l'obiettivo è stato raggiunto in modo soddisfacente. Tale documento include in allegato le seguenti prove documentali: a) elenco dei progetti e per ognuno di essi: breve descrizione; riferimento ufficiale dei certificati di completamento rilasciati conformemente alla legislazione nazionale vigente; b) giustificazione dell’allineamento del progetto alla descrizione dell'investimento e dell'obiettivo del CID, incluso, dove rilevante, l’aggregato delle caratteristiche di tutti i progetti;

VISTI gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”);

VISTA la comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

VISTO il documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2014)179 final, del 28 maggio 2014, sulla “Metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato” per orientamenti sulla redazione di un piano di valutazione;

VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO l’art. 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Unione, prevede l’obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché l’articolo 9 del medesimo regolamento (UE) 2021/241 che pone il divieto del c.d. doppio finanziamento;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell’11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

VISTA la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa, adottata nella 106° sessione plenaria del 2 e 3 aprile 2014;

VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggi

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TITOLO I - FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
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Art. 1 - (Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, nel perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, disciplina, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021, le modalità di incentivazione per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la

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Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e le pertinenti definizioni di cui di cui all’articolo 1 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA 727/2022/R/EEL, nonché le seguenti:

a) “Impianto alimentato da fonti rinnovabili”: insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell’energia rinnovabile in energia elettrica; esso comprende in particolare:

1. le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l’utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica;

2. i gruppi di generazione dell’energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi;

b) “Potenza nominale di un impianto”: somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori ovvero, ove non presenti, dei generatori, che appartengono all’impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la po

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TITOLO II - INCENTIVI PER LA CONDIVISIONE DELL’ENERGIA
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Art. 3 - (Soggetti beneficiari e requisiti per l’accesso agli incentivi)

1. I soggetti beneficiari degli incentivi di cui al presente Titolo sono le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile o CACER.

2. Gli incentivi di cui al presente Titolo si applicano a impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all’interno delle configurazioni di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) la potenza nominale massima del singolo impianto, o dell’intervento di potenziamento, risulta non superiore a 1 MW;

b) le CACER che accedono agli incentivi di cui al presente Titolo sono realizzate nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e operano, in interazione con il sistema energetico, secondo le modalità individuate dall’articolo 32 del medesimo dec

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Art. 4 - (Determinazione delle tariffe incentivanti e periodo di diritto)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, alla quota di energia condivisa nell’ambito delle CACER attraverso la porzione di rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria è attribuita una tariffa incentivante in forma di tariffa premio, calcolata sulla base dell’Allegato 1.

2. L'intera energia prodotta e immessa in rete re

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Art. 5 - (Procedure per l’accesso agli incentivi e casi di decadenza)

1. La domanda di accesso alle tariffe incentivanti di cui al presente Titolo è presentata entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti esclusivamente tramite il sito www.gse.it. La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista per la verifica del rispetto dei requisiti di accesso di cui all’articolo 3, sulla base di quanto stabilito dalle regole operative di cui all’articolo 11.

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Art. 6 - (Cumulabilità degli incentivi)

1. Gli incentivi di cui al presente Titolo sono cumulabili con contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento, nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento di cui all’art. 9 del Reg. (UE) 241/2021. In tal caso, l’incentivo

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TITOLO III - CONCESSIONE DEI BENEFICI PNRR
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Art. 7 - (Soggetti beneficiari e interventi ammissibili)

1. I beneficiari della misura PNRR di cui all’articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021 sono le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abit

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Art. 8 - (Procedure per l’accesso al contributo e casi di revoca)

1. L’accesso ai contributi avviene attraverso la presentazione delle domande a sportello esclusivamente tramite il sito www.gse.it. La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista per la verifica del rispetto dei requisiti di accesso di cui all’articolo 7, sulla base di quanto stabilito dalle regole operative di cui all’articolo 11.

2. Il GS

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Art. 9 - (Soggetto gestore)

1. Il Soggetto gestore per l’attuazione della misura di cui al presente Titolo è il GSE.

2

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Art. 10 - (Modalità di rendicontazione e erogazione del contributo in conto capitale)

1. Il GSE eroga il contributo spettante, secondo criteri e modalità definite nelle regole operative di cui all’art. 11, nel rispetto dei seguenti principi:

a) su espressa richiesta da parte dei beneficiari, un’anticipazione fino al 10% del contributo secondo le modalità e le garanzie individuate nelle regole operative di cui all’articolo 11;

b) in alternativa alla precedente lettera a), sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate

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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 11 - (Regole operative)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvate, con decreto del Ministero su proposta del GSE, e previa verifica da parte di ARERA per le parti di sua competenza, ai sensi del Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD), le regole operative per l’accesso ai benefici.

2. Le regole operative di cui al comma 1 disciplinano, in particolare:

a. i modelli e i requisiti per le richieste di accesso alla tariffa incentivante e ai contributi in conto capitale, in modo tale che il soggetto richiedente sia informato in modo adeguato degli adempimenti e delle modalità di compilazione, nonché delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b. lo schema di avviso pubblico per l’apertura dello sportello previsto in conformità

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Art. 12 - (Verifica preliminare di ammissibilità)

1. È possibile richiedere al GSE una verifica preliminare di ammissibilità dei progetti alle disposizioni del presente decreto. Tale verifica è richiesta su base volontaria e non è condizione necessa

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Art. 13 - (Monitoraggio)

1. Il GSE pubblica con cadenza semestrale un bollettino informativo sulla diffusione delle configurazioni di cui al presente decreto.

2. Il GSE svolge le attività di monitoraggio previste dagli articoli 33 e 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021, dando evidenza degli effetti derivanti dall’attuazione del presente decreto. Il GSE analizza altresì i costi delle tecnologie e delle materie prime riscontrabili sul mercato, tenendo conto dei dati raccolti dagl

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Art. 14 - (Piano di valutazione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero individua, nel rispetto della normativa eurounitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, un soggetto funzionalmente indipendente cui affidare la valutazione della misura secondo i criteri previsti dal Piano di valutazione approvato con decisione della Commissione europea C (2023) 8086 fin

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Art. 15 - (Partecipazione delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile ubicate in altri Stati )

1. Possono accedere alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel presente articolo, le CACER ubicate sul territorio di Stati membri dell’Unione europea o di Stati terzi confinanti con l’Italia e con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio.

2. Sono ammessi a

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Art. 16 - (Disposizioni finali)
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Allegato 1 - Tariffa premio spettante da applicare all’energia condivisa incentivabile

1. Calcolo della tariffa premio

La tariffa premio spettante applicabile all’energia elettrica condivisa, espressa in €/MWh, è determinata sulla base della presente formula:

a) per impianti di potenza> 600 kW

TIP: 60 + max (0; 180 – Pz)

 

Dove Pz è il prezzo zonale orario dell’energia elettrica.

La tariffa premio non può eccedere il valore di 100 €/MWh.

 

b) per impianti di potenza > 200 kW e ≤600 kW

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Allegato 2 - Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese:

i. realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.)

ii. fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;

iii. acquisto e installazione macchinari, im

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Allegato 3 - Requisiti specifici per l’accesso ai benefici

L’ammissione ai benefici di cui al presente decreto è subordinata al rispetto dei requisiti specifici di cui ai successivi paragrafi, resta fermo l’obbligo di rispetto delle prescrizioni della normativa tecnica in materia di qualità e sicurezza.

 

1. Impianti a biogas

1. Per gli impianti alimentati a biogas l’accesso ai benefici è subordinato al rispetto di tutti i seguenti requisiti:

I. Biogas ottenuto da digestione anaerobica della biomassa:

a) le vasche del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno trenta giorni, come specificato nell’ambito del pertinente titolo autorizzativo, sono dotate di copertura a tenuta di gas e di sistemi di recupero del gas da reimpiegare per produzione elettrica o biometano;

b) l’energia termica prodotta è recuperata ed è prioritariamente autoconsumata in sito, a servizio dei processi aziendali, oppure immessa in un sistema di teleriscaldamento efficiente;

c) gli impianti utilizzano in misura pari almeno all’80% sottoprodotti di cui alla Tabella 1, Parte A, allegata al presente decreto e per l’eventuale quota residua prodotti di cui alla Tabella 1, Parte B;

d) prodotti e sottoprodotti utilizzati, derivano per almeno il 51% dal ciclo produttivo delle aziende agricole che realizzano l’impianto di produzione elettrica.

 

2. Impianti a biomassa

1. Per gli impianti alimentati a biomassa l’accesso ai benefici è subordinato al rispetto di tutti i seguenti requisiti:

a) l’energia termica prodotta è recuperata ed è prioritariamente autoconsumata in sito, a servizio dei processi aziendali, oppure immessa in un sistema di teleriscaldamento efficiente, ed è garantito il rispetto del limite di emissione per le polveri pari a 50 mg/Nm3 (tenore di ossigeno del 6%);

b) gli impianti utilizzano sottoprodotti di cui alla Tabella 2, Parte A, allegata al presente decreto per almeno l’80% e per l’eventuale quota residua prodotti di cui alla Tabella 2, Parte B, in entrambi i casi in assenza di trasformazione in pellet;

c) i sottoprodotti di cui alla Tabella 2, Parte A, nonché i prodotti di cui alla Tabella 2, Parte B, sono approvvigionati dalle aziende realizzatrici degli impianti con accordi che identificano le aree geografiche e i siti di provenienza dei medesimi prodotti e sottoprodotti;

d) i sottoprodotti e i prodotti impiegati garantiscono, rispetto al combustibile fossile di riferimento, un risparmio emissivo di gas a effetto serra pari almeno al 70% come deducibile dai valori standard applicabili per la produzione di energia elettrica di cui all’Allegato VII, Parte A1, del decreto legislativo n. 199 del 2021, prendendo come parametro di riferimento la distanza geografica in linea d’aria tra l’impianto e i siti di provenienza; per i sottoprodotti e i prodotti non espressamente indicati nel citato Allegato VII, il suindicato risparmio emissivo di gas a effetto serra si intende rispettato quando la predetta distanza geografica è inferiore a 500 km.

 

Elenco sottoprodotti e dei prodotti di integrazione utilizzabili negli impianti a biogas e biomasse

Gli elenchi dei sottoprodotti e prodotti contenuti nelle seguenti Tabelle 1 e 2 sono da considerarsi esaustivi e possono essere aggiornati, decorsi 2 anni dall’entrata in vigore del presente decreto, dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

 

Tabella 1 - Elenco sottoprodotti e dei prodotti di integrazione utilizzabili negli impianti a biogas

Parte A - Sottoprodotti

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