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03/11/2023

Promozione energie rinnovabili: novità nella Direttiva UE 2413/2023

Pubblicata la Direttiva del Parlamento europeo per la promozione delle energie rinnovabili che modifica la normativa di riferimento europea.

Nella Gazzetta ufficiale UE serie L del 31/10/2023 è stata pubblicata la Direttiva 18/10/2023, n. 2413 che introduce modifiche alla normativa europea in materia di fonti rinnovabili, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra, la dipendenza energetica e di favorire la transizione verde verso un’economia basata sulle energie rinnovabili.
In particolare, il provvedimento modifica:
- la Dir. 11/12/2018, n. 2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il Regolam. 11/12/2018, n. 1999, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica;
- la Dir. 13/10/1998, n. 70, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.
La Direttiva deve essere recepita entro il 21/05/2025 e dal 01/01/2025 abroga la Dir. 20/04/2015, n. 652.
Tra i numerosi interventi che hanno interessato la Direttiva 2001/2018 (attuata dal D. Leg.vo 08/11/2021, n. 199), si segnalano le seguenti nuove disposizioni.

OBIETTIVI - La Direttiva porta al 42,5% l’obiettivo vincolante complessivo dell’Unione in materia di energia rinnovabile nel 2030. Al di là di tale livello obbligatorio, secondo il Parlamento europeo, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per conseguire collettivamente l’obiettivo complessivo dell’Unione del 45% di energia da fonti rinnovabili, in linea con il piano REPowerEU.

DEFINIZIONI - Secondo le nuove norme, per “energia da fonti rinnovabili” o “energia rinnovabile” si intendono l’energia da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (solare termico e fotovoltaico) e geotermica, energia osmotica, energia dell’ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, energia della biomassa, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
Inoltre, sono inserite le definizioni di:
- “zona di accelerazione per le energie rinnovabili”: luogo o zona specifici, terrestri o marini o delle acque interne, che uno Stato membro ha designato come particolarmente adatti per l’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile;
- “apparecchiatura per l’energia solare”: apparecchiatura che converte l’energia solare in energia termica o elettrica, in particolare apparecchiatura solare termica e fotovoltaica.

ENERGIA RINNOVABILE NELL’EDILIZIA - Il nuovo art. 15-bis introdotto nella Direttiva 2001/2018 prevede disposizioni per promuovere la produzione e l’uso di energia rinnovabile nel settore dell’edilizia.
Gli Stati membri dovranno determinare una quota nazionale indicativa di energia rinnovabile prodotta in loco o nelle vicinanze nonché di energia rinnovabile proveniente dalla rete nel consumo di energia finale nel settore edile che sia coerente con l’obiettivo di utilizzo di energia da fonti rinnovabili dell’Unione nel settore dell’edilizia pari almeno al 49% nel 2030.
Nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia nazionali gli Stati membri devono introdurre misure adeguate volte ad aumentare la quota di energia elettrica e di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze nonché di energia rinnovabile proveniente dalla rete nel parco immobiliare.
Tali misure possono includere misure nazionali relative a incrementi sostanziali dell’autoconsumo di energia rinnovabile, alle comunità di energia rinnovabile, allo stoccaggio dell’energia a livello locale, alla ricarica intelligente e alla ricarica bidirezionale e ad altri servizi di flessibilità come la gestione della domanda, e in combinazione con miglioramenti dell’efficienza energetica relativi alla cogenerazione e importanti ristrutturazioni che aumentano il numero degli edifici a energia quasi zero e degli edifici che vanno oltre i requisiti minimi di prestazione energetica.

AUTORIZZAZIONI - Sono state riviste le procedure di rilascio delle autorizzazioni:
- per costruire, revisionare la potenza e esercire impianti di produzione di energia rinnovabile, compresi quelli che combinano diverse fonti di energia rinnovabili, le pompe di calore e gli impianti di stoccaggio dell’energia co-ubicati, tra cui gli impianti elettrici e termici, nonché i mezzi necessari per la connessione di tali impianti;
- per l’integrazione dell’energia rinnovabile nelle reti di riscaldamento e raffrescamento, comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete e, ove necessario, le valutazioni ambientali.
Norme specifiche sono dettate per le procedure di rilascio delle autorizzazioni nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili e per l’installazione di apparecchiature per l’energia solare e di pompe di calore (nuovi artt. 16-quinquies e 16-sexies).

Per i progetti in materia di energia rinnovabile nelle zone di accelerazione, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non deve durare più di dodici mesi, mentre nelle zone all’esterno può durare al massimo due anni (art. 16-bis).

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al testo della Direttiva 18/10/2023, n. 2413.

Dalla redazione