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L. R. Lazio 27/10/2023, n. 14

Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche.
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Art. 1 - (Finalità e definizioni)

1. La Regione riconosce l’importanza e le potenzialità del turismo del vino e dell’olio per la crescita economica e culturale del territorio, la salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente e promuove l’enoturismo e l’oleoturismo al fine, in particolare, di qualificare e implementare l’accoglienza nell’ambito di un’offerta turistica di tipo integrato nonché di valorizzare le produzioni e le relative aree ad alta vocazione vitivinicola e olivicola, anche per favorire lo sviluppo economico delle medesime produzioni e delle attività turistiche ad esse collegate, in una prospettiva nazionale e internazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina, in armonia con i p

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Art. 2 - (Attività enoturistiche e oleoturistiche)

1. Ai fini della presente legge, coerentemente con la definizione di enoturismo di cui all’articolo 1, comma 502, della l. 205/2017, sono considerate attività enoturistiche:

a) le attività formative e informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui area

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Art. 3 - (Operatori e modalità di esercizio)

1. Possono esercitare le attività enoturistiche di cui all’articolo 2, comma 1:

a) l’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all’articolo 2135 del codice civile che svolge attività agricole aziendali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006 di coltivazione della vite o di trasformazione dei prodotti vitivinicoli e la successiva commercializzazione delle produzioni;

b) le cantine sociali cooperative che esercitano le attività di multifunzionalità produttiva vitivinicola di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006 e i loro consorzi, alle quali le imprese agricole associate conferiscono le proprie produzioni;

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Art. 4 - (Requisiti)

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, dei decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 12 marzo 2019 e 26 gennaio 2022, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, è necessaria la presenza del titolare dell’azienda o di un familiare coadiuvante o di un dipendente delegato o di un socio delegato o di un collaboratore esterno. Tali soggetti devono avere conoscenza delle caratteristiche del territorio ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) per le attività enoturistiche di cui all’articolo 2, comma 1:

1) qualifica di imprenditore agricolo profession

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Art. 5 - (Standard minimi di qualità)

1. Fermi restando i requisiti generali, anche a carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, gli operatori di cui all’articolo 3, che svolgono le attività di cui all’articolo 2 devono possedere, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, dei decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 12 marzo 2019 e 26 gennaio 2022, i seguenti standard minimi di qualità:

a) apertura settimanale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all’interno dei quali possono essere co

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Art. 6 - (Attività di degustazione in abbinamento alla somministrazione di alimenti)

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, dei decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 12 marzo 2019 e 26 gennaio 2022, l’abbinamento ai prodotti vitivinicoli e olivicoli finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti agro-alimentari freddi preparati dagli operatori di cui all’articolo 3, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo, nel rispetto delle discipline, delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione, quali:

a) prodot

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Art. 7 - (Inizio attività)

1. L’inizio delle attività di cui all’articolo 2, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, è subordinato alla presentazione, da parte degli operatori di cui all’articolo 3, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune territorialmente competente, di una segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) ai sensi degli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 505, della l.

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Art. 8 - (Elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche e oleoturistiche)

1. A fini conoscitivi e promozionali, nonché per l’esercizio delle attività di vigilanza e controllo ai sensi dell’articolo 12, la direzione regionale competente iscrive nell’elenco regionale di cui all’articolo 2-quater della l.r. 14/2006, di seguito denominato Elenco, gli operatori di cui all’articolo 3 che svolgono attività enoturistiche e oleoturistiche.

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Art. 9 - (Tavolo regionale della diversificazione agricola)

1. Il tavolo regionale della diversificazione agricola di cui all’

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Art. 10 - (Iniziative di formazione)

1. La Regione promuove iniziative in materia di formazione, informazione e divulgazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, anche periodiche, degli opera

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Art. 11 - (Promozione delle attività. Portale)

1. La Regione promuove ogni forma di collaborazione tra gli operatori iscritti nell’Elenco al fine di favorire la creazione di percorsi enoturistici e oleoturistici e l’integrazione dei servizi sul territorio regionale.

2. La direzione regionale competente istituisce, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 18, comma 1, un portale con i dati complessivi delle attività rurali aziendali di cui all’

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Art. 12 - (Vigilanza e controllo)

1. Fatti salvi gli specifici compiti delle autorità competenti in materia di sanità e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e controllo sull’osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge sono esercitati dalla direzione regionale competente e dal comune nel cui territorio sono svolte le attività di cui all’articolo 2, ovvero in cui è presentato l’inizio attività di cui all’articolo 7, nell’ambito delle rispettive competenze:

a) con le modalità previste dall’articolo 27-bis della l.r. 14/2006 e dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 1, lettera h), per le attività esercitate dagli operatori di cui all’articolo 3, comma 1, l

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Art. 13 - (Cessazione e sospensione dell’attività)

1. Qualora l’operatore non sia in possesso di uno o più dei requisiti di cui all’articolo 4, il comune adotta un provvedimento motivato di cessazione dell’attività e lo comunica alla direzione regionale competente ai fini della cancellazione dall’Elenco.

2. Qualora l’operatore non sia in possesso degli st

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Art. 14 - (Sanzioni)

1. Chiunque svolge le attività enoturistiche ed oleoturistiche in assenza di inizio attività di cui all’articolo 7, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 500,00. In tal caso il comune adotta un provvedimento motivato di cessazione dell’attività che comunica alla direzione regionale competente e l’operatore interessato non può presentare l’inizio attività di cui all’articolo 7 prima che siano decorsi tre mesi.

2. Nelle ipotesi di cui all’articolo 3, commi 4 e 5, il titolare dell’attività è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 10.000,00.

3. Agli operatori esercenti le attivit�

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Art. 15 - (Regolamento regionale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentiti la commissione consiliare competente e il tavolo regionale della diversificazione agricola di cui all’articolo 11 della l.r. 14/2006, adotta, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto e dell’articolo 2 bis, comma 7, della l.r. 14/2006 e successive modifiche, un regolamento nel quale sono definiti:

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Art. 16 - (Modifica alla l.r. 38/1999. Disposizione di rinvio)

1. Dopo il numero 6) della lettera b) del comma 2 dell’articolo

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Art. 17 - (Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

1. Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali

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Art. 18 - (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, con particolare riferimento agli interventi concernenti le iniziative di formazione e la promozione delle attività di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 11, si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per la promozione ed il sostegno dell’enoturismo e dell’oleoturismo”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 500.000,00, per l’anno 2024 e a euro 1.000.000,00, per l�

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Art. 19 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

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