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10/10/2023

Imposta di bollo per la registrazione del contratto di appalto

L'Agenzia delle entrate ha indicato che, secondo il nuovo Codice appalti, per la registrazione del contratto non è dovuta l'ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula.

Quesito
L'istante ha chiesto all'Agenzia delle entrate di conoscere se ai fini della registrazione dei contratti di appalto debba essere applicata o meno l'imposta di bollo finora richiesta per l'espletamento della formalità di registrazione, in aggiunta a quella prevista dalla tabella di cui all'Allegato I.4 al D. Leg.vo 36/2023 (nuovo Codice appalti).

Parere dell'Agenzia delle entrate
L'Agenzia delle entrate, con il parere del 09/10/2023, n. 446, ha indicato quanto segue:
- l'imposta di bollo è disciplinata dal D. P.R. 26/10/1972, n. 642;
- l'articolo 18, comma 10, del D. Leg.vo 36/2023 stabilisce che con la tabella di cui all'Allegato I.4 è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso;
- con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972, in materia di contratti pubblici disciplinati dal Codice;
- ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato I.4 al Codice, il valore dell’imposta di bollo, che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa all'allegato stesso;
- l'art. 2 dell'Allegato I.4 al Codice stabilisce che il pagamento dell’imposta di cui al suddetto art. 1 ha natura sostituiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’art. 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 642/1972;
- la relazione illustrativa del 07/12/2022 del nuovo Codice appalti ha precisato che l'art. 18, comma 10, del D. Leg.vo 36/2023 rimanda all'allegato I.4 del Codice per la determinazione dell'imposta di bollo a carico dell'appaltatore, stabilendo che venga corrisposta in unica soluzione al momento della stipula del contratto e in proporzione al suo valore;
- inoltre, il pagamento dell’imposta cui l’appaltatore deve provvedere al momento della stipula del contratto, tiene luogo dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto (con l'eccezione suindicata);
- secondo la Circolare Agenzia entrate 28/07/2023, n. 22/E, per effetto delle novità introdotte con il nuovo Codice dei contratti pubblici, il pagamento assolto alla stipula del contratto dall’aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l’intera procedura, dalla selezione dell’operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto, in sostituzione dell’imposta di bollo dovuta in forza del D.P.R. 642/1972.

L'Agenzia delle entrate ha richiamato poi il Provv. Ag. Entrate 28/06/2023, n. 240013 e la Risoluzione 28/06/2023, n. 37/E (si veda in proposito Imposta di bollo nei contratti pubblici) e concluso che in relazione alla fase di registrazione non è dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto secondo le modalità indicate dall'Allegato I.4 al nuovo Codice appalti. Inoltre, le nuove disposizioni si applicano in relazione ai futuri contratti che potrebbero essere registrati, purché relativi, in ogni caso, a procedimenti avviati a partire dal 01/07/2023.

Dalla redazione