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06/10/2023

Pergolato e tettoia: differenze e regime edilizio

Il pergolato coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia ed è soggetto al relativo regime edilizio. Chiarimenti sulla diversità strutturale delle due tipologie di opere.

C. Stato 22/09/2023, n. 8475 ha spiegato che il pergolato, per rientrare nel regime dell’edilizia libera (vedi n. 46 del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/03/2018 - Glossario delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera) deve essere costituito da una struttura aperta su tre lati e nella parte superiore. Di contro, il pergolato, quando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa e dunque al rilascio del titolo edilizio.
Diversamente dalla tettoia, ai fini edilizi, il pergolato può essere inteso come un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni.

La pronuncia offre l'occasione per riepilogare alcuni principi espressi dalla giurisprudenza sulla distinzione delle due tipologie di opere. In particolare C. Stato 8475/2023 ha richiamato l’orientamento prevalente secondo il quale il pergolato si configura come una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un'impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone.
Di norma il pergolato, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio, a meno che sia provvisto di copertura e di tamponature non facilmente amovibili che lo qualifichino alla stregua di una tettoia (C. Stato 22/08/2018, n. 5008).

La Corte di Cassazione aveva già chiarito la diversità strutturale delle due opere (pergolato e tettoia) specificando che, a differenza del pergolato, la tettoia può essere utilizzata anche come riparo ed aumenta l'abitabilità dell'immobile, comportando la necessità del permesso di costruire nei casi in cui sia da escludere la natura precaria o pertinenziale dell'intervento (vedi sentenza C. Cass. pen. 23/05/2018, n. 23183 con precedenti sia della Cassazione che della giurisprudenza amministrativa).

Ancora secondo il Consiglio di Stato (C. Stato 18/02/2015, n. 825), la tettoia è una struttura pensile, addossata al muro o interamente sorretta da pilastri, di possibile maggiore consistenza e impatto visivo rispetto al pergolato, normalmente costituito, quest’ultimo, da una serie parallela di pali collegati da un’intelaiatura leggera, idonea a sostenere piante rampicanti o a costituire struttura ombreggiante, senza chiusure laterali.

Infine, si segnala che secondo TAR Lombardia-Brescia 07/01/2021, n. 29, l’installazione di pannelli fotovoltaici su un pergolato non incide necessariamente sulle sue caratteristiche peculiari e pertanto non ne snatura la qualificazione ai fini urbanistici. Il fatto che la copertura non sia costituita da rampicanti, come nell’immagine tradizionale dei pergolati, ma da pannelli fotovoltaici, non trasforma quindi il manufatto in una tettoia, a condizione che sia in ogni caso garantita la permeabilità.
In altri termini, il pergolato non cessa di essere tale ai fini della normativa edilizia anche se è sormontato da panelli solari/fotovoltaici, purché essi ne conservino la permeabilità e il filtraggio della luce propria di questo tipo di manufatto (ad esempio se siano distanziati di alcuni centimetri l’uno dall’altro).
 

Dalla redazione