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22/09/2023

Finanziamento per interventi di accessibilità e sicurezza delle strade nelle aree interne

Con Decreto del MIT del 19/07/2023 è stato disposto il finanziamento di interventi straordinari di manutenzione delle strade per assicurare l'accessibilità alle aree interne del paese.

Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti (MIT) del 19/07/2023 (pubblicato nella G.U. del 21/09/2023, n. 221) stabilisce che la somma complessiva di 50.000.000 euro (20.000.000 euro per l’anno 2023 e 30.000.000 euro per l’anno 2024), è destinata al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione delle 43 aree interne individuate dalla strategia nazionale aree interne (SNAI) nell’ambito del ciclo di programmazione 2021 - 2027.

Gli interventi devono assicurare il miglioramento dell’accessibilità delle aree interne, devono essere inquadrati in un piano organico di miglioramento delle condizioni trasportistiche, possono riguardare strade di competenza regionale, provinciale o comunale, qualora queste ultime rappresentino l’unica via di comunicazione tra comuni confinanti appartenenti all’area.

Le risorse stanziate sono ripartite sulla base dei parametri descritti ed esplicitati nella nota metodologica di cui all’allegato 1 al Decreto. In particolare, sono state individuate tre tipologie di parametri:
- consistenza della rete viaria: lunghezza delle strade principali e secondarie serventi le aree interne, con individuate le porzioni presenti nei territori della SNAI e della presenza di comuni montani;
- popolazione: popolazione presente nelle aree SNAI, divisa per classe di comune, ed indice di dipendenza
strutturale mediato sulla singola area interna;
- vulnerabilità rispetto ad azioni naturali: individuati in vulnerabilità ai sismi ed a fenomeni di dissesto idrogeologico.

Le risorse stanziate sono utilizzate per gli interventi straordinari di manutenzione della rete viaria individuata nei piani di intervento predisposti da ciascuna area interna, al fine di migliorare l’accessibilità e la sicurezza e possono includere:
- la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i controlli in corso di esecuzione e finali, nonché le altre spese tecniche necessarie;
- la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti dell’infrastruttura incluse le pavimentazioni, i sistemi di smaltimento acque. Sono altresì possibili interventi sulla segnaletica, l’illuminazione ed i sistemi di info-mobilità, qualora complementari e  comunque conseguenti ad interventi di manutenzione straordinaria e rifacimento profondo;
- la realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’infrastruttura esistente in termini di caratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile e pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti e dei dispositivi di sicurezza passiva installati nonché delle opere d’arte serventi l’infrastruttura;
- la realizzazione di interventi di ambito stradale che prevedono la realizzazione di percorsi per la tutela delle utenze deboli, il miglioramento delle condizioni per la salvaguardia della pubblica incolumità, la riduzione dell’inquinamento ambientale, la riduzione del rischio da trasporto merci inclusi i trasporti eccezionali, la riduzione dell’esposizione al rischio idrogeologico, l’incremento della durabilità per la riduzione dei costi di manutenzione, la realizzazione di corridoi naturali per la fauna, ovvero di tratti di recinzione per evitare ovvero indirizzare attraversamenti di animali, la predisposizione e la messa in funzione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici o ibridi.
Le risorse non sono utilizzabili per realizzare nuove tratte di infrastrutture o interventi di carattere non stradale.
I piani di intervento devono tenere in conto dei criteri ambientali minimi, ove applicabili, ed inoltre porre in atto, sin dalla fase di progettazione, tutte le dovute misure atte a non arrecare danni significativi agli obiettivi ambientali di cui al Regolam. 18/06/2020, n. 852, dell'UE.

Dalla redazione