FAST FIND : FL7780

Flash news del
15/09/2023

Gazebo, definizione e requisiti

Secondo il Consiglio di Stato, la struttura appoggiata sulla parete perimetrale del fabbricato e chiusa sull’altro lato da porte scorrevoli non risponde alle caratteristiche del gazebo e risulta dunque soggetta al previo rilascio del permesso di costruire.

Nel caso di specie il ricorrente contestava l’ordine di demolizione di una struttura in legno tipo gazebo con chiusura sul lato est effettuata con porte scorrevoli in vetro e alluminio, e su lato ovest poggiante sulla parete perimetrale del fabbricato realizzata per un locale commerciale. Secondo l’appellante la struttura aveva funzione di ombreggiatura, peraltro amovibile, che non giustificava il provvedimento sanzionatorio. Inoltre, eccepiva il difetto di legittimazione in quanto all’epoca dell’adozione del provvedimento non sarebbe stato proprietario dell’immobile.

C. Stato 30/08/2023, n. 8049 ha innanzitutto osservato che l’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 individua quale destinatario dell’ordinanza di demolizione, oltre al proprietario, anche il responsabile dell’abuso (così il suo comma 2, a mente del quale la P.A. “ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione”). Pertanto, il responsabile dell'abuso edilizio è sempre tenuto a risponderne, a nulla valendo la circostanza dell'avvenuta alienazione dell'immobile in cui il suddetto abuso è stato realizzato (C. Stato 20/06/2019, n. 4251).

Con riferimento al presunto gazebo, per il quale secondo l’appellante sarebbe stata sufficiente una CILA o al massimo un SCIA semplice, il Consiglio ha ricordato che secondo la giurisprudenza ormai prevalente, per gazebo si intende, nella sua configurazione tipica, una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili. Sul punto è stata richiamata la sentenza C. Stato 27/04/ 2021, n. 3393 che ha circoscritto la nozione di "manufatti leggeri" annoverabili nell'area dell’edilizia libera facendovi rientrare esclusivamente tende o gazebo che non abbiano autonomia funzionale e non realizzino uno spazio chiuso stabile.
Ne consegue che l’intervento che abbia portato alla realizzazione di una struttura chiusa su due lati (su un lato perché appoggiata sulla parete perimetrale del fabbricato e su altro lato da porte scorrevoli e in alluminio) non risponde alle caratteristiche del gazebo e risulta dunque assoggettato al previo rilascio del permesso di costruire.

Dalla redazione